CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10771-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RL; - intimata - avverso la sentenza n. 824/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10771 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg. 10771/202V Agenzia delle entrate c/Kaucana piccola [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.I., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa di IVA per l'anno 2003 in relazione al mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12 c.7 I.n.212/2000. Secondo la CTR l'accesso compiuto dai verbalizzanti presso i locali della contribuente, ancorché conclusosi negativamente per non avere rinvenuto la sede della società (non avendo trovato l'indirizzo della ditta), rendeva evidente la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente deduce la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000, nonché del principio di strumentalità delle forme affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di contraddittorio endoprocedimentale relativo a tributi armonizzati. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di elementi addotti dalla contribuente in ordine al possibile esito diverso del procedimento in caso di allegazione nel corso della fase anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento. Rilevato che sulla questione proposta non può dirsi formato un orientamento giurisprudenziale consolidato, involgendo la causa anche le implicazioni degli effetti del cd. Accesso negativo dei verbalizzanti ai fini dell'applicazione della norma indicata; Considerato che: non ricorrono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., mancando l'evidenza decisoria delle questioni prospettate P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato ala cancelleria per i relativi adempimenti.