CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12500/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise, Campobasso, n. 120/01/2014 pronunciata il 25 febbraio 2013 e depositata il 13 maggio 2014, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 luglio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La società contribuente era oggetto di verifica fiscale che si concludeva con un p.v.c. del 28.05.2004 in relazione all'anno d'imposta 2001: l'Ufficio muoveva tre distinti rilievi, aventi comunque tutti ad oggetto l'indebita detrazione di alcuni costi. Seguiva la notifica di un avviso di accertamento ai fini di una minor Roe LT perdita di I-perg e di una maggiore Irap, esclusa VIVA essendosi la società avvalsa del "condono", integrando la società la predetta imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 289/2002. 2. La società contribuente impugnava l'atto impositivo, contestando solo due dei tre rilievi: prestava infatti acquiescenza al primo di essi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva parzialmente la doglianza. 3. Insorgeva con appello l'Amministrazione finanziaria, cui resisteva la società contribuente, che interponeva appello incidentale per la parte di propria soccombenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con una scarna motivazione, dichiarava inammissibile l'appello principale, e per l'effetto anche quello incidentale, avendo l'Agenzia riproposto "la tesi e gli elementi prospettati in primo grado". 5. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato che propone un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, ove ha 14 - 12500-2015 - 09/07/2021 MMF ritenuto inammissibile la proposizione dell'appello mediante la pedissequa ripresa delle censure avanzate in primo grado. 2. La difesa erariale critica la sentenza della CTR per aver quest'ultima dichiarato inammissibile l'appello, essendosi l'Ufficio "limitato" a riproporre le tesi e gli elementi proposti in primo grado in merito ai costi sostenuti per la locazione di un immobile sito nella Capitale, oltre ad altre spese di rappresentanza. Il motivo è fondato. 3. E' insegnamento risalente di questa Corte quello secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17)» (Cfr. Cass., V, n. 7593/2020). 2.1 In ogni caso, soccorre anche il principio cardine di "strumentalità delle forme" degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (cfr. Cfr. Cass., V, n. 7593/2020, n. 9772/2016). 3. Dalla lettura dei motivi di impugnazione, che il patrono erariale ha avuto cura di trascrivere ai fini del principio di autosufficienza, risulta che l'Ufficio appellante, pur richiamando le difese svolte nel primo grado di giudizio, abbia comunque mosso delle critiche specifiche alla decisione dei giudici di primo grado sia in ordine alle 14- 12500-2015 - 09/07/2021 MMF spese sopportate per l'immobile romano, sia per le spese di rappresentanza. Il motivo è pertanto fondato e va accolto. 4.In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla CTR della_ in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia alla luce dei principi sopra esposti. PQM La Corte ncoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia nn alla CTR per fa in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese