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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20291/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari in data 10 febbraio 2015, ha confermato la sua condanna per il reato di ricettazione di arma e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato, poiché non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha fatto riferimento alla «gravità del fatto, avuto riguardo alla potenzialità offensiva dell'arma con matricola abrasa, nascosta dall'imputato nella sua abitazione», così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di questa corte secondo cui «L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante.

Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con matricola abrasa, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito c:he aveva escluso l'attenuante in questione in considerazione della micidialità e della potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce» (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228119); ritenuto che non miglior sorte è riservata ai restanti mol:ivi di ricorso che riguardano rispettivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; ritenuto invero che, quanto al secondo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 285:35 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili oltre che alla pericolosità sociale dell'imputato di c:ui la condotta di detenzione di arma con matricola abrasa costituisce sintomo; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

SeZ. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari in data 10 febbraio 2015, ha confermato la sua condanna per il reato di ricettazione di arma e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il diniego dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato, poiché non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha fatto riferimento alla «gravità del fatto, avuto riguardo alla potenzialità offensiva dell'arma con matricola abrasa, nascosta dall'imputato nella sua abitazione», così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di questa corte secondo cui «L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con matricola abrasa, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito c:he aveva escluso l'attenuante in questione in considerazione della micidialità e della potenzialità offensiva dell'arma, completa di caricatore con sette cartucce» (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228119); ritenuto che non miglior sorte è riservata ai restanti mol:ivi di ricorso che riguardano rispettivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; ritenuto invero che, quanto al secondo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 285:35 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili oltre che alla pericolosità sociale dell'imputato di c:ui la condotta di detenzione di arma con matricola abrasa costituisce sintomo; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. SeZ. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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