CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 494/2023 pubblicata il7.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 1719/24 R.G. Numero registro generale 1719/2024Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026Auguste [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace diCamerino, la Regione Marche, chiedendone la condanna al risarcimento dei dannimateriali da lui subiti - quantificati in € 4.952,12 oltre accessori - in occasionedel sinistro occorsogli in data 19.5.2020, alle ore 21,15 circa, allorché egli, allaguida della propria autovettura, mentre transitava lungo la S.P. 361 nel territoriodel Comune di Pioraco, all’altezza del Km. 72+300, entrò in collisione con uncinghiale, che si immetteva improvvisamente ed imprevedibilmente nella suacorsia di marcia, nonostante esso attore stesse procedendo a bassa velocità. Sicostituì in giudizio la Regione Marche, eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva e contestando le avverse domande, di cui chiedeva ilrigetto. Istruita la causa, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 29/2021 del13.5.2021 accolse la domanda attorea, condannando l’ente al risarcimento deldanno in favore del Moscatelli, in misura pari ad € 2.971,27 oltre accessori,regolando le spese.[OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al Tribunale di Macerata, eccependola propria carenza di legittimazione passiva, contestando il mancatosuperamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., l’errata qualificazionedella domanda nell’egida dell’art. 2052 c.c., anziché dell’art. 2043 c.c., el’erronea interpretazione delle risultanze processuali.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] resistendo al gravame.Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 494/2023 del 7.6.2023, accolsel’appello, riformando la prima decisione, con rigetto delle domande attoree.Osservò in particolare il giudice di appello che l’appellato non avevaNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026adeguatamente dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,non avendo fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.; chenon era sufficiente la prova dell’impatto tra l’animale ed il veicolo avvenuto sullasede stradale, occorrendo invece anche quella del comportamento dell’animalequale causa del danno, dovendo così operare la presunzione di cui all’art. 2052,comma 1, c.c.; che la concorrenza di questa con quella di cui all’art. 2054,comma 1, c.c., avrebbe dovuto comportare che, nel caso in cui nessuna delleparti avesse superato la presunzione a suo carico, il risarcimento del dannoandava diminuito in ragione di un concorso causale, ai sensi dell’art. 1227,comma 1, c.c.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, cui resiste con controricorso la Regione Marche.Ambedue le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodella motivazione dell’ordinanza entro sessanta giorni dall’odierna udienzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2054, comma 1, 2700 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’odierna parte ricorrente non abbiasuperato la presunzione di cui all’art. 2054, 1 comma, c.c., non avendodimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.2054, 1 co. c.c., all’art. 2700 c.c., all’art. 115 c.p.c. e all’art. 116 c.p.c.”, inNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il Tribunale omesso diprendere in considerazione le risultanze istruttorie di carattere decisivo; ossia,che la relazione di incidente stradale depositata in atti è stata redatta dagliaccertatori proprio sulla base dell’analisi congiunta dei rilievi planimetricieffettuati nell’immediatezza del sinistro e concernenti: l’area interessata dalsinistro, la provenienza e la direzione del veicolo “A”, il punto d’urto, il puntod’investimento, la posizione statica ed i danni visibili riportati dal veicolo “A”, idanni visibili riportati dai manufatti e le caratteristiche della località.1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2054, comma 1, e 2052 c.c., ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per avere il Tribunale affermato che la prova del superamento della presunzionedi responsabilità gravante sulla Regione ex art. 2052 c.c. sarebbe statanecessaria solo laddove il Moscatelli avesse fornito la prova di aver fatto tutto ilpossibile per evitare il danno.2.1 - Preliminarmente, occorre rilevare che la memoria del ricorrente èinammissibile, perché totalmente priva di contenuto illustrativo.3.1 - Ciò posto, si impongono alcune considerazioni di sistema.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoN. 1719/24 R.G. Numero registro generale 1719/2024Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica inData pubblicazione 27/04/2026funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome, quale l’odierna ricorrente, provvedonoin base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1,comma 3, legge n. 157 del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diprecisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivaNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente. In particolare,Numero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilsinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della provache l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).Possono adesso scrutinarsi i singoli motivi.4.1 - Il primo motivo è infondato.Per quanto la sentenza impugnata rechi almeno tre inesattezze [posto cheerroneamente si afferma: a) che il limite della velocità era di 50 Km/h, mentrepacificamente era invece di 70/h; b) che la moglie del ricorrente avrebbe potutoessere escussa quale teste, mentre in realtà ella sarebbe stata incapace atestimoniare ex art. 246 c.p.c., avendo un interesse all’esito del giudizio; edinfine c) che nessun’altra prova era disponibile, quando invece erano stateassunte le prove testimoniali dei verbalizzanti], l’accertamento in essa operatoNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026è nel senso che, dagli elementi istruttori acquisiti, non è possibile desumere cheil Moscatelli stesse marciando entro i limiti di velocità consentita.Il verbale dei Carabinieri non può far fede sulla velocità del veicolo (desunta, daiverbalizzatori, dagli elementi riscontrati in loco), perché si tratta di merededuzioni espresse dai militari, non di fatti che essi hanno attestato essereavvenuti alla loro presenza, secondo quanto disposto dall’art. 2700 c.c.La sentenza impugnata, al riguardo, richiama un canone che – come anche direcente ribadito dalla citata Cass. n. 2526/2026 - l’attore deve puntualmenterispettare, sia sul piano dell’allegazione, che della prova. E tanto, adinsindacabile giudizio del giudice di merito (fatta salva la tenuta motivazionale,profilo che però il ricorrente non agita con la necessaria specificità), non èavvenuto.5.1 - Il secondo motivo è inammissibile.valutazione operata del Tribunale poggia sulla ponderazione degli elementipresuntivi, che evidentemente è riservata al giudice del merito e che non è stataadeguatamente attinta in questa sede (v. Cass. n. 21762/2025).6.1 - Il terzo motivo è infondato.Occorre in proposito evidenziare che la regola del “concorso fra le duepresunzioni” è, ad oggi, principio superato.Questa Corte di legittimità - con la sentenza n. 2526/2026 più volte citata - haritenuto che non possa in alcun modo ulteriormente reputarsi fondata laconclusione per la quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicoloed un animale (domestico o selvatico) «quando non sia possibile accertareNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettivecolpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suocarico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi disuperamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la qualegraverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria».In particolare, la Corte ha da ultimo cristallizzato il principio secondo cui “vadefinitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta datale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica delsinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell’evento dannososia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamentodell’animale), l’attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, malimitatamente alla quota della metà, in virtù dell’operatività di «due presunzioniconcorrenti», in realtà insussistenti” (così, Cass. 2526/2026).Pertanto, se non risulta acquisita la prova positiva sulla condotta deldanneggiato, improntata al pieno rispetto delle disposizioni del codice dellastrada, la riduzione del risarcimento in forza del concorso causale dell’ente nonpuò discendere de plano dalla coeva applicazione delle disposizioni di cui agliartt. 2052 e 2054 c.c., come pretenderebbe il ricorrente, giacché tantopresuppone che la prova dell’apporto eziologico dell’ente sia comunque fornitadallo stesso danneggiante, ciò che nella specie, come s’è visto, è stato esclusodal Tribunale marchigiano.7.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaNumero registro generale 1719/2024N. 1719/24 R.G. Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 11311/2026Data pubblicazione 27/04/2026quale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data25.2.2026.Il Presidente