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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20861/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, assolvendo gli imputati dai reati di appropriazione indebita e truffa e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti anche responsabili dei reati di cui agli artt. 477 1 483 cod. pen. e 48, 477 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione, lamentando, in particolare, il rigetto della richiesta di concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la violazione dedotta determina una nullità generale a regime intermedio (cfr. Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823), che, nel caso in esame, non risulta tempestivamente eccepita all'udienza in cui sarebbe stata realizzata; - che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] sono completamente versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che, in realtà, non deducono alcun travisamento della prova o un'effettiva manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti; che deve essere ribadito che esule «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esule dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); che il vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); - che il terzo motivo del ricorso del Pulpito e il quarto motivo della Mosca - con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - sono inammissibili, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., in particolare, l'ultima parte di pag. 8 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo della Mosca, con il quale la ricorrente lamenta l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel calcolo del termine di prescrizione operato dall'imputata, non si è tenuto conto delle sospensioni intervenute nel corso dei giudizi di merito, pari a giorni 608, in conseguenza delle quali i termini massimi di prescrizione devono ritenersi ancora non decorsi; - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, assolvendo gli imputati dai reati di appropriazione indebita e truffa e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti anche responsabili dei reati di cui agli artt. 477 1 483 cod. pen. e 48, 477 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione, lamentando, in particolare, il rigetto della richiesta di concessione di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la violazione dedotta determina una nullità generale a regime intermedio (cfr. Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823), che, nel caso in esame, non risulta tempestivamente eccepita all'udienza in cui sarebbe stata realizzata; - che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] sono completamente versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che, in realtà, non deducono alcun travisamento della prova o un'effettiva manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti; che deve essere ribadito che esule «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esule dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); che il vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); - che il terzo motivo del ricorso del Pulpito e il quarto motivo della Mosca - con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - sono inammissibili, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., in particolare, l'ultima parte di pag. 8 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo della Mosca, con il quale la ricorrente lamenta l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, nel calcolo del termine di prescrizione operato dall'imputata, non si è tenuto conto delle sospensioni intervenute nel corso dei giudizi di merito, pari a giorni 608, in conseguenza delle quali i termini massimi di prescrizione devono ritenersi ancora non decorsi; - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1
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