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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32142/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Lato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile.

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish). (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 - dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 26415301).

Ciò vale anche per eventuali attenuanti non considerate nel patteggiamento; del resto, il ricorrente si lamenta, non del mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (che risulta applicata), dell'assenza di prova di un elemento per il riconoscimento dell'attenuante (il versamento della somma di euro 1.000,00).

Mancherebbe, comunque, l'interesse all'impugnazione in quanto il riconoscimento dell'attenuante è circostanza sicuramente favorevole al ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Lato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish). (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 - dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 26415301). Ciò vale anche per eventuali attenuanti non considerate nel patteggiamento; del resto, il ricorrente si lamenta, non del mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (che risulta applicata), dell'assenza di prova di un elemento per il riconoscimento dell'attenuante (il versamento della somma di euro 1.000,00). Mancherebbe, comunque, l'interesse all'impugnazione in quanto il riconoscimento dell'attenuante è circostanza sicuramente favorevole al ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris