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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33029/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di commissario del comitato della "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di [OSCURATO:PERSONA], si era appropriato di somme prelevate dai conto corrente postale intestato all'ente.

2. Il ricorso contesta l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, per un triplice ordine di ragioni, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza sulle relative questioni, ovvero: I) il denaro presente sul conto corrente dell'ente non era destinato a ragioni di pubblico servizio, bensì al finanziamento di attività soggette ad una gestione tipicamente ed interamente privatistica; //) l'imputato era un semplice volontario: la acritica valorizzazione, compiuta dalla Corte d'appello, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] del 2009, in base al quale (art. 12) i volontari sono qualificati come «appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attiVità istituzionale», finìrebbe per condurre all'assurda conclusione di riconoscere la funzione pubblica a chiunque, per alto senso civico, intenda svolgere quell'attività di volontariato; ///) il d.lgs. n. 178 del 2012 ha trasformato la "[OSCURATO:PERSONA]" da ente pubblico non economico ad associazione di promozione sociale, dotata di personalità giuridica di diritto privato, a partire dal 1° gennaio 2016: questo avrebbe determinato il venir meno della qualifica pubblicistica dell'imputato e, quindi, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., la riqualificazione della sua condotta nel delitto di appropriazione indebita (art. 646, cod. pen.), tuttavia nello specifico non procedibile, per difetto della necessaria querela e, comunque, perché estinto per prescrizione; la diversa tesi seguita dalla Corte d'appello - secondo cui la modifica della norma extra-penale non ha inciso in modo significativo sulla fattispecie legale astratta, ma ha determinato esclusivamente un mutamento della specifica situazione di fatto, che non comporta una successione di leggi penali, in quanto non intacca la struttura della fattispecie incriminatrice - non sarebbe corretta, perché: a) nessuna modifica normativa può incidere in modo significativo più di quella che fa venir meno il presupposto soggettivo di un reato proprio; b) l'esclusione, nell'ipotesi in esame, di un'abolitio criminis mal si concilia con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, Cost., con riferimento all'art. 7, par. l, CEDU, come si evince dall'emanazione del di. n. 146 del 2021, che, con riferimento all'analoga situazione verificatasi per altra categoria di soggetti, facendosi carico dell'interpretazione autentica della relativa disciplina normativa sopravvenuta, ha consentito di adattare la regola dell'aboliti° criminis ai principi della ragionevolezza delle leggi, della complessiva coerenza dell'ordinamento giuridico e del finalismo rieducativo della pena, superando gli oscuri criteri ermeneutici fondati sulla struttura astratta del reato ed evitando disparità di trattamento nei confronti di persone che svolgono la medesima attività.

3. In via subordinata e residuale, la difesa rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato nelle more dell'impugnazione.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata dev'essere annullata, perché, quale che fosse la corretta qualificazione giuridica della condotta dell'imputato, il reato sarebbe estinto per prescrizione.

2. Anche qualora si trattasse di peCulato, infatti, esso, in quanto commesso il 31 dicembre 2009 e punito - secondo la legge allora vigente - con la reclusione pari nel massimo a dieci anni, si è prescritto con il decorso di dodici anni e sei mesi da quella data (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), e quindi il 30 giugno 2022, quindi nelle more della stesura della motivazione della sentenza d'appello.

3. Il ricorso non è inammissibile, perché quanto meno il primo ed il terzo dei suoi motivi non si presentano manifestamente infondati.

Per converso, essi non risultano nemmeno muniti di fondamento giuridico con incontestabile evidenza, rendendosi necessaria, a tal fine, un'indagine ulteriore sulla natura delle somme di cui l'imputato si è indiscutibilmente appropriato senza averne titolo legittimo, nonché sul nuovo statuto della "Croce rossa", onde verificarne la persistente natura pubblica delle relative funzioni: entrambi profili che richiederebbero accertamenti di fatto, preclusi in questa sede.

Giova ricordare, in proposito, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento

4. Gli anzidetti accertamenti necessari, tuttavia, in presenza di una causa di estinzione del reato, sono preclusi anche al giudice di merito e, perciò, rendono inutile il rinvio del processo, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di commissario del comitato della "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di [OSCURATO:PERSONA], si era appropriato di somme prelevate dai conto corrente postale intestato all'ente. 2. Il ricorso contesta l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, per un triplice ordine di ragioni, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza sulle relative questioni, ovvero: I) il denaro presente sul conto corrente dell'ente non era destinato a ragioni di pubblico servizio, bensì al finanziamento di attività soggette ad una gestione tipicamente ed interamente privatistica; //) l'imputato era un semplice volontario: la acritica valorizzazione, compiuta dalla Corte d'appello, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] del 2009, in base al quale (art. 12) i volontari sono qualificati come «appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attiVità istituzionale», finìrebbe per condurre all'assurda conclusione di riconoscere la funzione pubblica a chiunque, per alto senso civico, intenda svolgere quell'attività di volontariato; ///) il d.lgs. n. 178 del 2012 ha trasformato la "[OSCURATO:PERSONA]" da ente pubblico non economico ad associazione di promozione sociale, dotata di personalità giuridica di diritto privato, a partire dal 1° gennaio 2016: questo avrebbe determinato il venir meno della qualifica pubblicistica dell'imputato e, quindi, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., la riqualificazione della sua condotta nel delitto di appropriazione indebita (art. 646, cod. pen.), tuttavia nello specifico non procedibile, per difetto della necessaria querela e, comunque, perché estinto per prescrizione; la diversa tesi seguita dalla Corte d'appello - secondo cui la modifica della norma extra-penale non ha inciso in modo significativo sulla fattispecie legale astratta, ma ha determinato esclusivamente un mutamento della specifica situazione di fatto, che non comporta una successione di leggi penali, in quanto non intacca la struttura della fattispecie incriminatrice - non sarebbe corretta, perché: a) nessuna modifica normativa può incidere in modo significativo più di quella che fa venir meno il presupposto soggettivo di un reato proprio; b) l'esclusione, nell'ipotesi in esame, di un'abolitio criminis mal si concilia con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, Cost., con riferimento all'art. 7, par. l, CEDU, come si evince dall'emanazione del di. n. 146 del 2021, che, con riferimento all'analoga situazione verificatasi per altra categoria di soggetti, facendosi carico dell'interpretazione autentica della relativa disciplina normativa sopravvenuta, ha consentito di adattare la regola dell'aboliti° criminis ai principi della ragionevolezza delle leggi, della complessiva coerenza dell'ordinamento giuridico e del finalismo rieducativo della pena, superando gli oscuri criteri ermeneutici fondati sulla struttura astratta del reato ed evitando disparità di trattamento nei confronti di persone che svolgono la medesima attività. 3. In via subordinata e residuale, la difesa rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato nelle more dell'impugnazione. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata dev'essere annullata, perché, quale che fosse la corretta qualificazione giuridica della condotta dell'imputato, il reato sarebbe estinto per prescrizione. 2. Anche qualora si trattasse di peCulato, infatti, esso, in quanto commesso il 31 dicembre 2009 e punito - secondo la legge allora vigente - con la reclusione pari nel massimo a dieci anni, si è prescritto con il decorso di dodici anni e sei mesi da quella data (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), e quindi il 30 giugno 2022, quindi nelle more della stesura della motivazione della sentenza d'appello. 3. Il ricorso non è inammissibile, perché quanto meno il primo ed il terzo dei suoi motivi non si presentano manifestamente infondati. Per converso, essi non risultano nemmeno muniti di fondamento giuridico con incontestabile evidenza, rendendosi necessaria, a tal fine, un'indagine ulteriore sulla natura delle somme di cui l'imputato si è indiscutibilmente appropriato senza averne titolo legittimo, nonché sul nuovo statuto della "Croce rossa", onde verificarne la persistente natura pubblica delle relative funzioni: entrambi profili che richiederebbero accertamenti di fatto, preclusi in questa sede. Giova ricordare, in proposito, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento 4. Gli anzidetti accertamenti necessari, tuttavia, in presenza di una causa di estinzione del reato, sono preclusi anche al giudice di merito e, perciò, rendono inutile il rinvio del processo, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per in
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