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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03247/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.000,00 di multa.

Con un unico motivo di doglianza il ricorrente deduce vizi cumulativi di legge e di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato e in parte pretestuoso, atteso che la decisione impugnata verte in via esclusiva sulla ribadita rilevanza della recidiva qualificata, che la Corte di appello ha congruamente argomentato con il richiamo al precedente penale specifico gravante sull'imputato e con il collegamento tra la prima manifestazione di devianza e il reato successivamente commesso, in linea di continuità e progressione rispetto al primo.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consiglie e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.000,00 di multa. Con un unico motivo di doglianza il ricorrente deduce vizi cumulativi di legge e di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato e in parte pretestuoso, atteso che la decisione impugnata verte in via esclusiva sulla ribadita rilevanza della recidiva qualificata, che la Corte di appello ha congruamente argomentato con il richiamo al precedente penale specifico gravante sull'imputato e con il collegamento tra la prima manifestazione di devianza e il reato successivamente commesso, in linea di continuità e progressione rispetto al primo. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglie e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris