Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15809/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente–avverso la sentenza n. 4404/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il15/10/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto chevenisse dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne dal Tribunale di Torino il decretoingiuntivo n. 3992/2025 dal 13/06/2023, con il quale ingiunse a MarcoNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026Belletti il pagamento della somma di euro 14.499,95 per le opere diristrutturazione svolte in un immobile di sua proprietà.Quest’ultimo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sollevandoaltresì eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, per esserestata pattuita una clausola derogatoria della competenza in favore delgiudice di Ivrea.Con sentenza n. 4404/2025, pubblicata il 15/10/2025, il Tribunale diTorino, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., si dichiarò territorialmenteincompetente, essendo competente il Tribunale di Ivrea, e dichiarò, diconseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocandolo efissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti alTribunale competente.Per quanto qui rileva, il giudice di merito valorizzò il carteggio intercorsotra le parti via mail sulle condizioni di contratto; ritenne irrilevantel’insussistenza della doppia sottoscrizione della clausola derogatoria dellacompetenza, potendo l’eccezione di nullità essere sollevata dalla solaparte che non aveva predisposto il contratto, laddove, nella specie, erastata l’altra parte, ossia l’opponente, a far valere la predetta pattuizione;dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo, avendo in materia competenzafunzionale e inderogabile.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso perregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base tremotivi, illustrati con memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.In prossimità dell’adunanza camerale e nel rispetto del relativo termine, ilSostituto Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale hachiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Torino.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.Numero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.c., con riferimento all’art.360, primo comma, nn. 2) e 3), c.p.c., per avere il Tribunale di Torinodichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale diIvrea in assenza di un accordo scritto che derogasse espressamente allacompetenza territoriale, tantomeno in via esclusiva, e che fossesottoscritto da entrambe le parti; con la conseguenza che valevano nellaspecie le regole generali dettate dagli artt. 18 e 20 c.p.c., ossia il forogenerale del convenuto e quello facoltativo del luogo in cui era sorta odoveva eseguirsi l’obbligazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere il Tribunaleerrato nell’avere considerato provato l’accordo derogatorio dellacompetenza territoriale sulla base di un ragionamento presuntivo; ilTribunale, partendo dal fatto noto del carteggio intercorso tra le parti sualcuni aspetti del contratto di appalto, aveva ritenuto, sulla base di un soloindizio non grave e non preciso, che la mancata discussione sulla clausoladerogatoria implicasse l’accettazione della stessa (fatto ignoto).3.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità dellasentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1341 c.c.,con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere ilTribunale di Torino errato nel ritenere che il contratto fosse stato conclusoin assenza di accettazione di tutte le clausole e che l’assenza della doppiasottoscrizione fosse irrilevante, potendo essere sollevata la relativa nullitàdalla sola parte che non l’aveva predisposto.

Ad avviso della ricorrente, ilgiudice non aveva considerato che, in siffatta ipotesi, la controparteavrebbe potuto eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito,anche se scelto secondo i criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.; che unNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026contratto si conclude soltanto quando il proponente ha avuto conoscenzadell’accettazione dell’altra parte; e che la proposta di derogare allacompetenza territoriale, non espressamente accettata dalla controparte,doveva intendersi revocata nel momento in cui aveva adito il Tribunale diTorino.4.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersiesclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca, da cuirisulti in modo chiaro e preciso, anche senza l’uso di formule sacramentali,la concorde volontà delle parti non solo di derogare all’ordinariacompetenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del forodesignato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass., Sez. 6-3,02/10/2020, n. 21010).L’inequivoca manifestazione di volontà di attribuire alla clausola siffattocarattere può desumersi non in via di argomentazione logica da elementipresuntivi (Cass., Sez. 6-3, 25/1/2018, n.1838), ma dall’utilizzodell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorsoad attività interpretativa, dimostrano inequivocamente, senza lasciar aditoad alcun dubbio, la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusivitàa quel foro, con esclusione degli altri previsti dalla legge (tra le tante,Cass., Sez. 3, 18/12/2024, n. 33203; Cass., Sez. 3, 17/7/2023, n. 20713;Cass., Sez. 6-3, 25/1/2018, n. 1838 cit.).

Non può, infatti, considerarsitale la clausola con la quale le parti si siano limitate a stabilire, puramentee semplicemente che "per qualunque contestazione" sarebbe statocompetente un determinato foro (Cass., Sez. 3, 13/6/1995, n. 6635).Nella specie, il Tribunale non ha fatto applicazione dei principi espostiperché la clausola contrattuale - esaminata dalla Corte in quanto giudicedel fatto nel regolare la competenza -, trascritta anche nella sentenzaimpugnata (“in tutti i casi di controversia derivante dal presente contrattole parti individuano come Foro competente quello di Ivrea”) nonNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026erroneamente il giudicante si è limitato a verificare la forma dell’accordo,mentre avrebbe dovuto affrontare la questione relativa al contenuto dellaclausola.Da ciò consegue che, risiedendo il convenuto in [OSCURATO:PERSONA], è statocorrettamente adito il Tribunale di Torino.5.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, va annullata la sentenzaimpugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, che statuiràanche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara lacompetenza del Tribunale di Torino, con termine per la riassunzione di tremesi decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza; il Tribunale di Torino statuirà anche sulle spese delregolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente–avverso la sentenza n. 4404/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il15/10/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto chevenisse dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne dal Tribunale di Torino il decretoingiuntivo n. 3992/2025 dal 13/06/2023, con il quale ingiunse a MarcoNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026Belletti il pagamento della somma di euro 14.499,95 per le opere diristrutturazione svolte in un immobile di sua proprietà.Quest’ultimo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sollevandoaltresì eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, per esserestata pattuita una clausola derogatoria della competenza in favore delgiudice di Ivrea.Con sentenza n. 4404/2025, pubblicata il 15/10/2025, il Tribunale diTorino, nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., si dichiarò territorialmenteincompetente, essendo competente il Tribunale di Ivrea, e dichiarò, diconseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocandolo efissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti alTribunale competente.Per quanto qui rileva, il giudice di merito valorizzò il carteggio intercorsotra le parti via mail sulle condizioni di contratto; ritenne irrilevantel’insussistenza della doppia sottoscrizione della clausola derogatoria dellacompetenza, potendo l’eccezione di nullità essere sollevata dalla solaparte che non aveva predisposto il contratto, laddove, nella specie, erastata l’altra parte, ossia l’opponente, a far valere la predetta pattuizione;dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo, avendo in materia competenzafunzionale e inderogabile.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso perregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base tremotivi, illustrati con memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.In prossimità dell’adunanza camerale e nel rispetto del relativo termine, ilSostituto Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale hachiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Torino.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.Numero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.c., con riferimento all’art.360, primo comma, nn. 2) e 3), c.p.c., per avere il Tribunale di Torinodichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale diIvrea in assenza di un accordo scritto che derogasse espressamente allacompetenza territoriale, tantomeno in via esclusiva, e che fossesottoscritto da entrambe le parti; con la conseguenza che valevano nellaspecie le regole generali dettate dagli artt. 18 e 20 c.p.c., ossia il forogenerale del convenuto e quello facoltativo del luogo in cui era sorta odoveva eseguirsi l’obbligazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, c.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere il Tribunaleerrato nell’avere considerato provato l’accordo derogatorio dellacompetenza territoriale sulla base di un ragionamento presuntivo; ilTribunale, partendo dal fatto noto del carteggio intercorso tra le parti sualcuni aspetti del contratto di appalto, aveva ritenuto, sulla base di un soloindizio non grave e non preciso, che la mancata discussione sulla clausoladerogatoria implicasse l’accettazione della stessa (fatto ignoto).3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità dellasentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1341 c.c.,con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere ilTribunale di Torino errato nel ritenere che il contratto fosse stato conclusoin assenza di accettazione di tutte le clausole e che l’assenza della doppiasottoscrizione fosse irrilevante, potendo essere sollevata la relativa nullitàdalla sola parte che non l’aveva predisposto. Ad avviso della ricorrente, ilgiudice non aveva considerato che, in siffatta ipotesi, la controparteavrebbe potuto eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito,anche se scelto secondo i criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.; che unNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026contratto si conclude soltanto quando il proponente ha avuto conoscenzadell’accettazione dell’altra parte; e che la proposta di derogare allacompetenza territoriale, non espressamente accettata dalla controparte,doveva intendersi revocata nel momento in cui aveva adito il Tribunale diTorino.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersiesclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca, da cuirisulti in modo chiaro e preciso, anche senza l’uso di formule sacramentali,la concorde volontà delle parti non solo di derogare all’ordinariacompetenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del forodesignato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass., Sez. 6-3,02/10/2020, n. 21010).L’inequivoca manifestazione di volontà di attribuire alla clausola siffattocarattere può desumersi non in via di argomentazione logica da elementipresuntivi (Cass., Sez. 6-3, 25/1/2018, n.1838), ma dall’utilizzodell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorsoad attività interpretativa, dimostrano inequivocamente, senza lasciar aditoad alcun dubbio, la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusivitàa quel foro, con esclusione degli altri previsti dalla legge (tra le tante,Cass., Sez. 3, 18/12/2024, n. 33203; Cass., Sez. 3, 17/7/2023, n. 20713;Cass., Sez. 6-3, 25/1/2018, n. 1838 cit.). Non può, infatti, considerarsitale la clausola con la quale le parti si siano limitate a stabilire, puramentee semplicemente che "per qualunque contestazione" sarebbe statocompetente un determinato foro (Cass., Sez. 3, 13/6/1995, n. 6635).Nella specie, il Tribunale non ha fatto applicazione dei principi espostiperché la clausola contrattuale - esaminata dalla Corte in quanto giudicedel fatto nel regolare la competenza -, trascritta anche nella sentenzaimpugnata (“in tutti i casi di controversia derivante dal presente contrattole parti individuano come Foro competente quello di Ivrea”) nonNumero registro generale 23916/2025Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 15809/2026Data pubblicazione 22/05/2026erroneamente il giudicante si è limitato a verificare la forma dell’accordo,mentre avrebbe dovuto affrontare la questione relativa al contenuto dellaclausola.Da ciò consegue che, risiedendo il convenuto in [OSCURATO:PERSONA], è statocorrettamente adito il Tribunale di Torino.5. In definitiva, in accoglimento del ricorso, va annullata la sentenzaimpugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, che statuiràanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara lacompetenza del Tribunale di Torino, con termine per la riassunzione di tremesi decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza; il Tribunale di Torino statuirà anche sulle spese delregolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Decreto Cassazione n. 15809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris