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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13126/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 18 luglio 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Palermo 29 ottobre 2016.

L'esponente lamenta violazione dell'art.373 cod. proc. pen. in relazione al verbale di accertamenti urgenti; violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla redazione del predetto verbale.

2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il ricorso ha reiterato le argomentazioni già sottoposte al giudice in grado di appello, sulle quali è presente espressa e non manifestamente illogica replica alle pagg.II e

III. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Si richiama, sul punto, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P sidente Eug nia [OSCURATO:PERSONA] anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 18 luglio 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Palermo 29 ottobre 2016. L'esponente lamenta violazione dell'art.373 cod. proc. pen. in relazione al verbale di accertamenti urgenti; violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla redazione del predetto verbale. 2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il ricorso ha reiterato le argomentazioni già sottoposte al giudice in grado di appello, sulle quali è presente espressa e non manifestamente illogica replica alle pagg.II e III. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Si richiama, sul punto, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P sidente Eug nia [OSCURATO:PERSONA] anti
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