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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 20046/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27023/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3 0 7 /201 8 depositata il13/ 02 /201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], allegando di avergli erogato in mutuo la somma di € 14.500 per l’acquisto di un’autovettura e di € 1255,43 per il pagamento di prestazioni odontoiatriche.

Nechiedevano pertanto la restituzione.

In primo grado veniva accolta la domanda 2di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della [OSCURATO:PERSONA],poiché il convenuto non avev a i ndicato il titolo che fon- davail suo diritto di trattenere l e somm e ricevut e , mentre v eniva ri- gettata la domanda di Boccardo, poiché era irrilevante checostui fosse l’intestatario del conto corrente da cui proveniva il denaro impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ilmutuo.

In secondo grado la decisione è confermat a nel dispositivo,con diversa motivazione.

La restituzione è disposta non già perché siha inversione dell'onere probatorio e l'attrice è esonerata dallaprova che il convenuto abbia assunto l’obbligo di restituire, bensì perché l’assunzione di tale obbligo è attestata da « elementi indiziari significativi per univocità, gravità e concordanza».

Ricorre in cassazione il convenuto con due motivi.

Rimane intimata l’attrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevatoche il convenuto ha assunto l’obbligo di restituire la somma (si deduce violazione degli artt. 1813, 2697, 2729 c.c.).

Il primo motivo non è fondato.

La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «In questo contesto, tutti gli elementi di fatto sopra evidenziati, e cioè la consegna di denaro con assegno circolare direttamente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e non a [OSCURATO:PERSONA] personalmente, il pagamento delle prestazioni professionali odontoiatriche con specificazione, nelle fatture, del beneficiario delle prestazioni diverso dal soggetto che ne versava il corrispettivo e l'assenza di legami affettivi stabili, famigliari o di amicizia, tra le parti diventan o elementi indiziari significativi per univocità, gravità e concordanza, per ricavarne positivamente l'esi- stenza di un obbligo di restituzione, assunto da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della ricezione, in prestito, del denaro di cui si discute». 3di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Censura essenzialmente la parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto, dopo aver individuato gli elementi indiziari, motivare sulla loro scelta, precisando sulla base di quali considerazioni aveva ravvisato la sussistenza degli indispensabili requisiti di gravità, preci- sione e concordanza.Viceversa, gli elementi in oggetto non solo non assumono alcuna rilevanza ai fini della decisione, ma non hanno atti- nenzac on la circostanza che doveva essere dimostrata.

I l giudizio di idoneità dell'elemento presuntivo scaturisce dalla considerazione dell’id quod plerumque accidit, cioè secondo un calcolo probabilistico, rite- nendo che da un fatto noto di quel genere è possibile inferire, normal- mente, il fatto da dimostrare, ma l'assenza di attinenza tra i diversi fatti esclude la correttezza e la legittimità del giudizio espresso dalla Corte di appello.

La struttura logica dell’argomentazione delmotivo, appena riferita, istituisce un nesso di dipendenzatra la falsa applicazione delle norme, nell’ordine in cui esse sono indicate nella rubrica del motivo: la falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. dipende dalla falsa applicazione dell’art.2697 c.c., che a sua volta dipende dalla falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.

In altri termini, il motivocensurerebbe in modo fondato una catena di false applicazioni di norme di dirittose fosse fondato il primo anello di tale sequenza.

Pertanto, i l motivo è infondato : poiché la censura di falsa applica- zione dell’art. 2729co. 1 c.c. (nonché dell’art. 2727 c.c.) è ammissibile non già ove il ricorrente alleg hi (come nel caso di specie) che, alla stregua del proprio apprezzamento, le circostanze rilevate dal giudice come fatti secondari fonte di presunzione sono prive di rilevanza ri- spetto ai fatti da provare, e quindi a fortiorinon esibiscono gli estremi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., bensì ove egli 4di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. alleghiil vizio di sussunzione .

Quest’ultimo si verifica se il giudice di merito, dopo averrilevato gli indizi come gravi, precisi e concordanti , li ritenga, però, non idonei a risalire al fatto principale da provare op- pure se, al contrario, pur avendorilevato alcune circostanze come non gravi, non preciseo non concordanti, l e ritenga, tuttavia, idone e a ri- salire al fatto principale da provare (cfr., tra le altre, Cass. 3541/2020).

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. – Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevato che il convenuto abbia tardivamente qualificato la fattispecie dedotta in giudizio in modo diverso rispetto alla qualificazione adottata nella comparsa di risposta in primo grado (si deduce violazione dell’art.183 c.p.c.).

La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Con il terzo motivo di appello[il convenuto] introduce in giudi zio, per la prima volta, un possibile fondamento giuridico alternativo dell'ope- rato di [OSCURATO:PERSONA] a proprio favore, prospettandolo come adempi- mento di obbligazione altrui (di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di un terzo (appunto [OSCURATO:PERSONA]) e derivandone una serie di valutazioni sull'i- nesistenza dei presupposti perché la solvensagisca utilmente contro il beneficiato per ottenere il rimborso di quanto versato.

La questione, che non consiste in una semplice rivalutazione tecnico giuridica del ma- teriale probatorio in atti sulla base di fatti allegati tempestivamente al processo, appare sicuramente tardiva, perché si fonda su circostanze che, appunto, non sono state oggetto di allegazione tempestiva, quan- tomeno nei termini di cui all'art.183 c.p.c., e sulle quali quindi l'attrice appellante non ha potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa, anche in termini di adeguato contrasto probatorio: si osserva in propo- sito che [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato, nel rispetto delle indica- zioni temporali di cui a ll'art.183 c.p.c., alcuna giustificazione per il 5di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle dazioni di denaro di cui si discute, nemmeno per ipotizzare un'iniziativa autonoma della stessa, indipendente dalla volontà del convenuto appellante, per l'effettua- zione di pagamenti a favore di questi, ma si è sempre difeso solo esclu- dendo di aver mai ricevuto, direttamente o indirettamente, somme di denaro dalla controparte.Si deve pertanto osservare che il terzo mo- tivo di appello formulato riguarda questioni inammissibili in questa sede, perché introdotte per la prima volta inappello in contrasto con il divieto di cui all'art.345 c.p.c.».

La censura è strutturata nei seguenti passaggi: il convenuto ha «qualificato il pagamento effettuato dall'attrice -per il caso in cui fosse stato dimostrato -come adempimento di un'obbligazione altrui soltanto nella sua comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, ma deve ritenersi che tale prospettazione non costituisca, secondo i principi ge- nerali, alcuna eccezione in senso proprio, bensì semplicemente una qualificazione della fattispecie in esame, che il giudice del tribunale avrebbe potuto compiere anche d'ufficio » .

Il convenuto « non ha de- dotto -tardivamente - nuovi fatti su cui fondare le sue difese.

Ha sem- plicemente sostenuto che, nel caso in cui fosse emersa la dimostra- zione dell'avvenuta consegna, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delle somme di denaro per cuiè causa a lla c oncessionaria ed all' o dontoiatria, la fattispecie si sarebbe dovuta inquadrare, sulla base di una valuta- zione giuridica, nell'ambito dell'adempimento di obbligazioni altrui da parte di un soggettoestraneo all'obbligazione , con la conseguente ap- plicazione dei principi giuridici vigenti in materia, e non già di quelli relativi al mutuo».

Ilsecondo motivo non è fondato.

Secondo il corso ordinario o normale dei fatti ( id quod plerumque accidit)gli obblighi non sono adempiuti da terzi.

Pertanto, chi intende 6di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. qualificare una determinata situazione come adempimento di un ob- bligo altrui, è tenutoad allegare (per poi poter provare) fatti svoltisi in modo diversodall’usuale (ad es., la sussistenza di uno spirito di libe- ralità).

Dal punto di vista processuale, ciòcomporta che tali fatti sono da qualificarsi come impeditivi della pretesa restitutoria vantata in giu- diziosulla base di un contratto di mutuo.

Nell’ambito di una tale azione restitutoria, essi integrano una eccezione di merito in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.Non integrano una mera difesa, cioè una contestazione delfatto costitutivo allegato dall’attrice, come mo- stra di ritenere il ricorrente.

Pertanto, nel caso di specie, i fatti che forniscono unagiustificazione delle dazioni di denaro di [OSCURATO:PERSONA] diversa da quellache si fonda sulla concessione di un mutuo avrebbero dovuto essere allegati entro i termini di decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c.

In conclusione, il secondo motivo è rigettato.

3. -Il ricorso è rigettato, poiché sono infondati entrambi i motivi su cui esso si fonda.

Non vi sono spese da liquidare, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27023/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3 0 7 /201 8 depositata il13/ 02 /201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], allegando di avergli erogato in mutuo la somma di € 14.500 per l’acquisto di un’autovettura e di € 1255,43 per il pagamento di prestazioni odontoiatriche. Nechiedevano pertanto la restituzione. In primo grado veniva accolta la domanda 2di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della [OSCURATO:PERSONA],poiché il convenuto non avev a i ndicato il titolo che fon- davail suo diritto di trattenere l e somm e ricevut e , mentre v eniva ri- gettata la domanda di Boccardo, poiché era irrilevante checostui fosse l’intestatario del conto corrente da cui proveniva il denaro impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ilmutuo. In secondo grado la decisione è confermat a nel dispositivo,con diversa motivazione. La restituzione è disposta non già perché siha inversione dell'onere probatorio e l'attrice è esonerata dallaprova che il convenuto abbia assunto l’obbligo di restituire, bensì perché l’assunzione di tale obbligo è attestata da « elementi indiziari significativi per univocità, gravità e concordanza». Ricorre in cassazione il convenuto con due motivi. Rimane intimata l’attrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevatoche il convenuto ha assunto l’obbligo di restituire la somma (si deduce violazione degli artt. 1813, 2697, 2729 c.c.). Il primo motivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «In questo contesto, tutti gli elementi di fatto sopra evidenziati, e cioè la consegna di denaro con assegno circolare direttamente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e non a [OSCURATO:PERSONA] personalmente, il pagamento delle prestazioni professionali odontoiatriche con specificazione, nelle fatture, del beneficiario delle prestazioni diverso dal soggetto che ne versava il corrispettivo e l'assenza di legami affettivi stabili, famigliari o di amicizia, tra le parti diventan o elementi indiziari significativi per univocità, gravità e concordanza, per ricavarne positivamente l'esi- stenza di un obbligo di restituzione, assunto da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della ricezione, in prestito, del denaro di cui si discute». 3di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Censura essenzialmente la parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto, dopo aver individuato gli elementi indiziari, motivare sulla loro scelta, precisando sulla base di quali considerazioni aveva ravvisato la sussistenza degli indispensabili requisiti di gravità, preci- sione e concordanza.Viceversa, gli elementi in oggetto non solo non assumono alcuna rilevanza ai fini della decisione, ma non hanno atti- nenzac on la circostanza che doveva essere dimostrata. I l giudizio di idoneità dell'elemento presuntivo scaturisce dalla considerazione dell’id quod plerumque accidit, cioè secondo un calcolo probabilistico, rite- nendo che da un fatto noto di quel genere è possibile inferire, normal- mente, il fatto da dimostrare, ma l'assenza di attinenza tra i diversi fatti esclude la correttezza e la legittimità del giudizio espresso dalla Corte di appello. La struttura logica dell’argomentazione delmotivo, appena riferita, istituisce un nesso di dipendenzatra la falsa applicazione delle norme, nell’ordine in cui esse sono indicate nella rubrica del motivo: la falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. dipende dalla falsa applicazione dell’art.2697 c.c., che a sua volta dipende dalla falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. In altri termini, il motivocensurerebbe in modo fondato una catena di false applicazioni di norme di dirittose fosse fondato il primo anello di tale sequenza. Pertanto, i l motivo è infondato : poiché la censura di falsa applica- zione dell’art. 2729co. 1 c.c. (nonché dell’art. 2727 c.c.) è ammissibile non già ove il ricorrente alleg hi (come nel caso di specie) che, alla stregua del proprio apprezzamento, le circostanze rilevate dal giudice come fatti secondari fonte di presunzione sono prive di rilevanza ri- spetto ai fatti da provare, e quindi a fortiorinon esibiscono gli estremi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., bensì ove egli 4di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. alleghiil vizio di sussunzione . Quest’ultimo si verifica se il giudice di merito, dopo averrilevato gli indizi come gravi, precisi e concordanti , li ritenga, però, non idonei a risalire al fatto principale da provare op- pure se, al contrario, pur avendorilevato alcune circostanze come non gravi, non preciseo non concordanti, l e ritenga, tuttavia, idone e a ri- salire al fatto principale da provare (cfr., tra le altre, Cass. 3541/2020). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. – Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevato che il convenuto abbia tardivamente qualificato la fattispecie dedotta in giudizio in modo diverso rispetto alla qualificazione adottata nella comparsa di risposta in primo grado (si deduce violazione dell’art.183 c.p.c.). La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Con il terzo motivo di appello[il convenuto] introduce in giudi zio, per la prima volta, un possibile fondamento giuridico alternativo dell'ope- rato di [OSCURATO:PERSONA] a proprio favore, prospettandolo come adempi- mento di obbligazione altrui (di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di un terzo (appunto [OSCURATO:PERSONA]) e derivandone una serie di valutazioni sull'i- nesistenza dei presupposti perché la solvensagisca utilmente contro il beneficiato per ottenere il rimborso di quanto versato. La questione, che non consiste in una semplice rivalutazione tecnico giuridica del ma- teriale probatorio in atti sulla base di fatti allegati tempestivamente al processo, appare sicuramente tardiva, perché si fonda su circostanze che, appunto, non sono state oggetto di allegazione tempestiva, quan- tomeno nei termini di cui all'art.183 c.p.c., e sulle quali quindi l'attrice appellante non ha potuto esercitare tempestivamente il diritto di difesa, anche in termini di adeguato contrasto probatorio: si osserva in propo- sito che [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato, nel rispetto delle indica- zioni temporali di cui a ll'art.183 c.p.c., alcuna giustificazione per il 5di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle dazioni di denaro di cui si discute, nemmeno per ipotizzare un'iniziativa autonoma della stessa, indipendente dalla volontà del convenuto appellante, per l'effettua- zione di pagamenti a favore di questi, ma si è sempre difeso solo esclu- dendo di aver mai ricevuto, direttamente o indirettamente, somme di denaro dalla controparte.Si deve pertanto osservare che il terzo mo- tivo di appello formulato riguarda questioni inammissibili in questa sede, perché introdotte per la prima volta inappello in contrasto con il divieto di cui all'art.345 c.p.c.». La censura è strutturata nei seguenti passaggi: il convenuto ha «qualificato il pagamento effettuato dall'attrice -per il caso in cui fosse stato dimostrato -come adempimento di un'obbligazione altrui soltanto nella sua comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, ma deve ritenersi che tale prospettazione non costituisca, secondo i principi ge- nerali, alcuna eccezione in senso proprio, bensì semplicemente una qualificazione della fattispecie in esame, che il giudice del tribunale avrebbe potuto compiere anche d'ufficio » . Il convenuto « non ha de- dotto -tardivamente - nuovi fatti su cui fondare le sue difese. Ha sem- plicemente sostenuto che, nel caso in cui fosse emersa la dimostra- zione dell'avvenuta consegna, da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delle somme di denaro per cuiè causa a lla c oncessionaria ed all' o dontoiatria, la fattispecie si sarebbe dovuta inquadrare, sulla base di una valuta- zione giuridica, nell'ambito dell'adempimento di obbligazioni altrui da parte di un soggettoestraneo all'obbligazione , con la conseguente ap- plicazione dei principi giuridici vigenti in materia, e non già di quelli relativi al mutuo». Ilsecondo motivo non è fondato. Secondo il corso ordinario o normale dei fatti ( id quod plerumque accidit)gli obblighi non sono adempiuti da terzi. Pertanto, chi intende 6di 7 – 27023 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. qualificare una determinata situazione come adempimento di un ob- bligo altrui, è tenutoad allegare (per poi poter provare) fatti svoltisi in modo diversodall’usuale (ad es., la sussistenza di uno spirito di libe- ralità). Dal punto di vista processuale, ciòcomporta che tali fatti sono da qualificarsi come impeditivi della pretesa restitutoria vantata in giu- diziosulla base di un contratto di mutuo. Nell’ambito di una tale azione restitutoria, essi integrano una eccezione di merito in senso stretto, rilevabile solo ad istanza di parte.Non integrano una mera difesa, cioè una contestazione delfatto costitutivo allegato dall’attrice, come mo- stra di ritenere il ricorrente. Pertanto, nel caso di specie, i fatti che forniscono unagiustificazione delle dazioni di denaro di [OSCURATO:PERSONA] diversa da quellache si fonda sulla concessione di un mutuo avrebbero dovuto essere allegati entro i termini di decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. -Il ricorso è rigettato, poiché sono infondati entrambi i motivi su cui esso si fonda. Non vi sono spese da liquidare, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore s
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