CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1091/2022depositata il 20/12/2022;Numero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’opposizione proposta daV/210S/2020, elevato dalla polizia Municipale del Comune diMontalcino per violazione dell’art. 142, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada, ‘CdS’), in relazione al superamento dellimite di velocità di 50 km/h accertato in data 31.05.2020,mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronica della velocità(Autovelox) installato su strada secondaria extraurbana (S.P. n. 14“Traversa dei Monti”, al km 51+520 dir. Grosseto-Montalcino),previa autorizzazione mediante decreto emesso dal Prefetto diSiena.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Siena aveva accolto l’opposizione eannullato il verbale di contestazione.Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune diMontalcino innanzi al Tribunale di Siena, sostenendo che il trattostradale interessato dovesse qualificarsi come strada extraurbanasecondaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C), CdS, conconseguente legittimità del decreto prefettizio n. 27800 del12/11/2014 autorizzativo dell’installazione dell’Autovelox.Il Tribunale adito – con sentenza n. 1091/2022 - rigettava ilgravame ritenendo che il tratto stradale interessato, sul quale eraavvenuto il rilevamento della velocità mediante Autovelox, nonpotesse essere qualificato come “strada extraurbana secondaria”ai fini della legittima installazione di postazioni fisse automaticheNumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazioneimmediata.La decisione del secondo giudice si fondava sul principio percui, ai fini della legittima installazione di apparecchiature fisse dirilevamento della velocità senza obbligo di contestazioneimmediata, la classificazione della strada come extraurbanasecondaria non può essere desunta in via meramente formale, marichiede la concreta sussistenza dei requisiti strutturali previstidall’art. 2, comma 3, lett. C, CdS. Tra tali requisiti rientra lapresenza di banchine in senso proprio, dovendosi intendere pertali, non già ogni spazio laterale alla carreggiata, ma soltanto lospazio esterno alla carreggiata, interno alla sede stradale, liberoda ingombri e dotato di larghezza sufficiente a consentire l’effettivopassaggio dei pedoni o la sosta di emergenza (Cass. n.15827/2022, Cass. n. 12864/2022; Cass. n. 16622/2019). Neconsegue che, ove la banchina abbia dimensioni talmente ridotteda risultare inidonea allo svolgimento di tali funzioni — come nelcaso di specie, in cui la CTU aveva accertato una larghezza di circa60 cm in presenza di guard rail — difetta un elemento essenzialedella categoria viaria, con conseguente illegittimitàdell’accertamento della velocità mediante postazione fissa nonpresidiata e senza contestazione immediata2. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione dalComune di Montalcino, e il ricorso è affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 CdS, in relazioneall’art. 4 d.l. n. 121/2002 e agli artt. 200 e 201 CdS (art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.).Il Comune di Montalcino censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della disciplina del codice dellastrada in tema di classificazione delle strade e di legittimainstallazione di dispositivi fissi di rilevazione della velocità senzacontestazione immediata. La doglianza investe, in particolare,l’affermazione del Tribunale di Siena secondo la quale il tratto dellaS.P. 14 ove transitava il sanzionato e dove era collocato l’autoveloxnon sarebbe qualificabile come “strada extraurbana secondaria”per difetto di una banchina idonea ad assolvere anche la funzionedi sosta di emergenza.Il Comune ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbeerroneamente valorizzato il requisito dimensionale (circa 60 cm neltratto di strada ove è avvenuta la contestazione) e funzionale dellabanchina (passaggio dei pedoni e sosta di emergenza), nonostantela consulenza tecnica d’ufficio avesse concluso che la stradaoggetto di causa aveva le caratteristiche tecniche proprie dellastrada extraurbana secondaria, essendo costituita da unacarreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia e dabanchine ai lati delle corsie.Il ricorso sostiene, in diritto, che la nozione di banchina nonimpone una larghezza minima inderogabile, né richiede che essasia idonea alla sosta di emergenza dei veicoli. A fondamento di taleassunto si richiama l’art. 3 CdS, che definisce la banchina come laparte della strada compresa tra il margine della carreggiata e gliNumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026elementi longitudinali esterni, nonché l’art. 141 Reg. esec. cod.strada, relativo alle strisce di margine della carreggiata. Da talequadro normativo, confermato dagli artt. 157, 158 e 190 CdS, ilricorrente trae la conclusione che la banchina sia spazio esternoalla carreggiata, non destinato alla circolazione veicolare, ma altransito dei pedoni, sicché, in assenza di una prescrizionenormativa di larghezza minima, sarebbe sufficiente la sua idoneitàal passaggio pedonale.Il ricorso contrappone alla lettura seguita dal Tribunale di Sienaun diverso indirizzo di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 8934 del29/03/2019 e Cass. Sez. 2, n. 21604 del 28/07/2021), che nonassume nella destinazione ordinaria della banchina la sosta deiveicoli, neppure d’emergenza, e che l’eventuale uso occasionaleper soste emergenziali non ne muti la destinazione propria, ossiadi sicurezza del transito pedonale e di delimitazione dellacarreggiata.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.Occorre premettere che il sistema delineato dal CdS èimprontato sulla regola della contestazione immediata delleinfrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamentequando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche cherendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare lacontestazione immediata (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n.3701 del 15/02/2011).In particolare, il CdS - con la previsione di cui all'art. 201,comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere allacontestazione non immediata dell'infrazione al codice della stradamediante la postazione di un Autovelox esclusivamente sulleNumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbanesecondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nelcontempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stessetipologie di strade devono presentare per potersi qualificare cometali (art. 2, commi 2 e 3, lett. A, B, C e D; ex multis: Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.21894 del 02/08/2024, Rv. 672177 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568 - 01).1.2. Nel caso di specie, la questione controversa attieneall'interpretazione della norma classificatoria della tipologia distrada ove è stata commessa l’infrazione, qualificata dal decretoprefettizio quale “strada secondaria extraurbana” (art. 2, comma3 lett. C, CdS), per stabilire quali siano i requisiti strutturaliindefettibili che il percorso stradale deve presentare per poteressere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nelconcorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002affida alla valutazione della stessa [OSCURATO:PERSONA].Sul tema, questa Corte ha ribadito in più occasioni che: ilprovvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire lapossibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio peril rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti divelocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena dicarenza di motivazione (ex multis: Cass. n. 412 del 2025, cit.;Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2,Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020),deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge,non potendo il Prefetto fare riferimento, medianteNumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dalcodice della strada; è necessario che l'esistenza dellecaratteristiche minime per la configurazione di una stradaextraurbana come secondaria interessi tutta strada consideratanella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimitàdel posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronicadella velocità; per banchina deve considerarsi uno spazioall'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata,destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cuidimensione è determinata con d.m. prot. 6782 del 05.011.2001 ess.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per lacostruzione dei nuovi (cfr., sebbene con riferimento alle stradeurbane a scorrimento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del20/06/2019, Rv. 654339 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 1347 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1805 del20/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22872 del 27/07/2023; Sez. 2,Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613 – 01; Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 17/05/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 10326 del 29/05/2020).Da quanto sopra deriva che una banchina di ridottissimalarghezza - come quella insistente sulla strada extraurbanasecondaria "Traversa dei Monti" nel Comune di Montalcino - nonpuò considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, ingenerale, risponde alle caratteristiche imposte dal codice dellastrada; ragion per cui la sua mancata conformazione a talicaratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenzialeper la qualificazione di “strada extraurbana secondaria”, dovendoperciò considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio cheNumero registro generale 4597/2023Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 23121/2026Data pubblicazione 13/07/2026abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature inuna strada extraurbana che non abbia tutte le caratteristiche"minime" della "strada extraurbana secondaria", in base alladefinizione recata dal comma 2, lett. C, del citato art. 2 CdS.1.3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.450,00 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agliaccessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.Il PresidenteMAURO CRISCUOLO