CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.759/2025depositata il 25/06/2025;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata difesa della parteintimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 25122/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 20101/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]