CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19382/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 10645/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso il decreto del Giudice di Pace di Verbania depositato il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10645/2020 Numero sezionale 603/2022 Numero di raccolta generale 19382/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al Giudice di pace di Verbania avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2017, in ragione della sua presenza illegale sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con ordinanza del 3 febbraio 2020, confermava il provvedimento di espulsione. 2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso. Considerato che: 3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa (Cass.22694/2021). Nel caso di specie il ricorso è stato correttamente proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quale autorità che ha emanato il decreto impugnato (come risulta espressamente indicato nella prima pagina del ricorso), ma è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, malgrado la stessa, nella precedente fase di merito, non abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del Prefetto. Non sussistono, quindi, vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma soltanto un vizio della sua notificazione. La stessa, quindi, deve ritenersi nulla e dovrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 12665/2019).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 10645/2020 Numero sezionale 603/2022 Numero di raccolta generale 19382/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] presso il suo ufficio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :