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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12747/2024

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14544/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.S.

DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentantep.t., [OSCURATO:PERSONA] in proprio , rappresentat i e di- fesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:società dilettan- tistica –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del la Lombardian.5192/25/2022 depositata il 22 dicembre 202 2 , non no- tificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado è stato accoltol’ appell o propost o dall’ Agenzia delle Entrate avverso l a sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mantova n. 85/1/2021 che ha riunito e accolto i ricors i introduttiv i dell’associa- zionesportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. , in persona dellegale rappresentante , e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio , avverso l’av- visodi accertamento n.

T9T065E01151/2019 emesso per IVA rela- tiva all’anno d’imposta 2014 e l’atto di contestazione n.

T9TCO5E00449/2019.

2. Con tali atti l’Amministrazione finanziaria ha riqualificatoi proventi netti ricevuti dall’A.S.D., di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato legale rappre- sentante,a titolo di introiti pubblicitari quali corrispettivi per spon- sorizzazioni, con conseguente modifica del regime di detraibilità for- fettariaai fini I.V.A. previsto dalla l egge n. 398 del 1991 , dal 50% previsto per le prestazioni pubblicitarie al 10% stabilito per le spon- sorizzazioni.

3. L’Associazione e [OSCURATO:PERSONA] , con distinti ricorsi, ha nno impu- gnatoi sud detti atti e il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze dellacontribuente nei processi riuniti .

Al contrario, i l giu- dice d’appello ha accertato la legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, confermando integralmente le ri- prese.4.Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione icontribuenti, affidato a d un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso .

Consideratoche:

5. Con l’unico motivo di ricorso i contribuent i - ai fini dell’art.360 primocomma n n . 3 e 5 cod. proc. civ. – prospetta no la violazione e falsa applicazione dell’articolo 74 , comma 6 , del decreto del Presi- dentedella Repubblica n. 633 del 1972, per aver il giudice compiuto un’erronea qualificazione dei contratti stipulati, attraverso un’erro- neadistinzione tra pubblicizzazione e sponsorizzazione.

Nella mede- sima censura viene prospettato anche l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio da parte del giudice d’appello, laddove ha ri- tenutoprovata la natura d e i contratti contestati come di sponsoriz- zazione. 6.Il motivo è inammissibile , per più concorrenti profili . 6.1.In primo luogo , i ricorrent i non t engono conto che i l giudizio di cassazioneè un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronunciadi merito devono trovare collocazione entro un elenco tas- sativodi motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale , ed esercita un controllo sulla legalità elogicità della decisione che non consente di riesaminare e di valu- tareautonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n.25332).

Il motivo non è specifico, perché compendia profili di cen- suratra loro incompatibili , come la violazione di legge e il vizio mo- tivazionale,in termini tra loro incompatibili e perciò inammissibili. 6.2In secondo luogo, l'accertamento della volontà delle parti in re- lazioneal contenuto di un negozio giuridico si traduce in una inda- ginedi fatto affidata al giudice di merito .

La Corte di giustizia tribu- tariadi secondo grado ha espressamente esaminato i contratti ver- sati in atti (cfr. pp. 2 e 3 della sentenza , a partire da: “ Dall’esame deicontratti (…)” ) , interpretando la volontà delle parti nel senso di averposto in essere dei contratti di sponsorizzazione e non di pub- blicità,con conseguente trattamento fiscale ai fini IVA.6.3.Ove il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c od . c iv . , intenda censurare tale statuizione (cfr. Cass. Sez.1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021) deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione , mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi inesse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai ca- nonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche .

Tale adempimento non è stato compiuto dai ricorrenti e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell' interpretazione de l ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata , non ammessa nel giudizio di legittimità . 7.Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solido allarifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre200 Euro per spese borsuali , Spese generali 15% Iva e Cpa .

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14544/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.S. DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentantep.t., [OSCURATO:PERSONA] in proprio , rappresentat i e di- fesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:società dilettan- tistica –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del la Lombardian.5192/25/2022 depositata il 22 dicembre 202 2 , non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado è stato accoltol’ appell o propost o dall’ Agenzia delle Entrate avverso l a sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mantova n. 85/1/2021 che ha riunito e accolto i ricors i introduttiv i dell’associa- zionesportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. , in persona dellegale rappresentante , e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio , avverso l’av- visodi accertamento n. T9T065E01151/2019 emesso per IVA rela- tiva all’anno d’imposta 2014 e l’atto di contestazione n. T9TCO5E00449/2019. 2. Con tali atti l’Amministrazione finanziaria ha riqualificatoi proventi netti ricevuti dall’A.S.D., di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato legale rappre- sentante,a titolo di introiti pubblicitari quali corrispettivi per spon- sorizzazioni, con conseguente modifica del regime di detraibilità for- fettariaai fini I.V.A. previsto dalla l egge n. 398 del 1991 , dal 50% previsto per le prestazioni pubblicitarie al 10% stabilito per le spon- sorizzazioni. 3. L’Associazione e [OSCURATO:PERSONA] , con distinti ricorsi, ha nno impu- gnatoi sud detti atti e il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze dellacontribuente nei processi riuniti . Al contrario, i l giu- dice d’appello ha accertato la legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, confermando integralmente le ri- prese.4.Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione icontribuenti, affidato a d un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso . Consideratoche: 5. Con l’unico motivo di ricorso i contribuent i - ai fini dell’art.360 primocomma n n . 3 e 5 cod. proc. civ. – prospetta no la violazione e falsa applicazione dell’articolo 74 , comma 6 , del decreto del Presi- dentedella Repubblica n. 633 del 1972, per aver il giudice compiuto un’erronea qualificazione dei contratti stipulati, attraverso un’erro- neadistinzione tra pubblicizzazione e sponsorizzazione. Nella mede- sima censura viene prospettato anche l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio da parte del giudice d’appello, laddove ha ri- tenutoprovata la natura d e i contratti contestati come di sponsoriz- zazione. 6.Il motivo è inammissibile , per più concorrenti profili . 6.1.In primo luogo , i ricorrent i non t engono conto che i l giudizio di cassazioneè un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronunciadi merito devono trovare collocazione entro un elenco tas- sativodi motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale , ed esercita un controllo sulla legalità elogicità della decisione che non consente di riesaminare e di valu- tareautonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n.25332). Il motivo non è specifico, perché compendia profili di cen- suratra loro incompatibili , come la violazione di legge e il vizio mo- tivazionale,in termini tra loro incompatibili e perciò inammissibili. 6.2In secondo luogo, l'accertamento della volontà delle parti in re- lazioneal contenuto di un negozio giuridico si traduce in una inda- ginedi fatto affidata al giudice di merito . La Corte di giustizia tribu- tariadi secondo grado ha espressamente esaminato i contratti ver- sati in atti (cfr. pp. 2 e 3 della sentenza , a partire da: “ Dall’esame deicontratti (…)” ) , interpretando la volontà delle parti nel senso di averposto in essere dei contratti di sponsorizzazione e non di pub- blicità,con conseguente trattamento fiscale ai fini IVA.6.3.Ove il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c od . c iv . , intenda censurare tale statuizione (cfr. Cass. Sez.1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021) deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione , mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi inesse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai ca- nonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche . Tale adempimento non è stato compiuto dai ricorrenti e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell' interpretazione de l ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata , non ammessa nel giudizio di legittimità . 7.Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i in solido allarifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre200 Euro per spese borsuali , Spese generali 15% Iva e Cpa . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore imp
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