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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05768/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideternninazione della pena in anni due di reclusione e euro 3333,00 di multa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice e condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ritenendo assorbito il reato di detenzione, ha ritenuto la contestata recidiva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., irrogando la finale pena di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2945 di multa.

Si precisa che al ricorrente si contesta di aver ceduto i sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri 5 soggetti non identificati, nonché la detenzione della sostanza stupefacente del medesimo tipo, già frazionata in 16 dosi, del peso complessivo di grammi 4,54 circa, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen.

Il giudice di seconde cure, nel ritenere assorbito il reato di detenzione in quello di cessione di sostanza stupefacente, ritenuta la recidiva e riqualificato i fatti nella fattispecie di lieve entità, ha valutato a carico dell'imputato la circostanza aggravante speciale ad effetto speciale della "non occasionalità della condotta" prevista dall'art. 73 comma quinto, seconda parte D.P.R.309/1990, essendo stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Tuttavia, trattandosi di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 63 cod. pen. che prevede un unico aumento, da applicarsi alla circostanza aggravante più grave, aumentata facoltativamente fino a un terzo per la seconda aggravante.

Erroneamente la Corte territoriale ha applicato un aumento di due terzi per la recidiva sulla pena base, determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, partendo dalla sanzione prevista per l'ipotesi aggravata della "non occasionalità della condotta", di cui al secondo periodo del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, effettuando quindi due distinti aumenti, uno per la recidiva, e l'altro per la circostanza della "non occasionalità" di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990.

2.2. Con la seconda doglianza, il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la circostanza aggravante della "non occasionalità della condotta" valutata a carico dell'imputato non è stata mai contestata e comunque è insussistente.

Con l'atto di appello il difensore aveva lamentato la predetta violazione, evidenziando che il giudice di primo grado aveva desunto la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta esclusivamente dei precedenti penali specifici da cui il ricorrente è gravato, conseguentemente applicando un doppio aumento di pena sulla base dello stesso elemento fattuale, costituito dai precedenti penali specifici, applicando l'aumento per la contestata recidiva e per la circostanza aggravante della iwoo "non occasionalità" di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 30971990.

La Corte territoriale, in relazione al suddetto motivo di gravame, ha recepito un recente minoritario orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddetta circostanza aggravante è contestata in fatto qualora nel capo di imputazione sia contestata la recidiva in forma specifica.

La Corte territoriale, oltre a richiamare il medesimo dato fattuale costituito dai precedenti penali specifici, ha in ogni caso evidenziato che la circostanza in parola si configura in relazione alle "concrete modalità dell'azione delittuosa" che, riguardando sei diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente, non assumono certamente il carattere della "non occasionalità".

Tuttavia, il ricorrente evidenzia che, anche volendo interpretare la circostanza aggravante della "non occasionalità della condotta" come volta a sanzionare le concrete modalità dell'azione delittuosa, prive della connotazione oggettiva della "occasionalità", a maggior ragione viene in rilievo la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che tali concrete modalità dell'azione non occasionali non sono state in alcun modo contestate nel capo di imputazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 3333,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine alla questione concernente l'applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., si pone preliminarmente il problema se la circostanza aggravante prevista dall'art. 73, comma 5, ultima parte, D.P.R. n. 309/1990, possa qualificarsi come circostanza aggravante ad effetto speciale.

Com'è noto, l'art. 63 cod. pen., nel fornire una definizione normativa delle circostanze ad effetto speciale, stabilisce che rientrano in tale categoria quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo.

L'aggravante della non occasionalità della condotta non incide sul massimo edittale della pena, che resta fissato in cinque anni, ma determina un significativo incremento del minimo: la fattispecie base di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 prevede infatti una pena minima di sei mesi, mentre, in presenza dell'aggravante in esame, il minimo è elevato a diciotto mesi.

Occorre dunque stabilire se possa definirsi "ad effetto speciale" una circostanza che comporti un aumento superiore a un terzo solo del minimo edittale, senza incidere sul massimo.

In altri termini, si tratta di verificare se, ai fini della qualificazione dell'effetto speciale, sia sufficiente l'innalzamento del minimo, ovvero se occorra necessariamente una modificazione del limite edittale massimo.

A tale interrogativo deve darsi risposta negativa.

La gravità astratta del reato, parametro di riferimento per molteplici conseguenze sistematiche (quali, ad esempio, la prescrizione, la competenza, etc), si misura infatti sulla pena massima.

L'effetto "speciale" è tale in quanto incide sulla capacità espansiva della sanzione e, quindi, sulla cornice edittale nel suo limite superiore.

Ne consegue che non può assumere rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 cod. pen., una circostanza che elevi il minimo della pena oltre un terzo senza incidere sul massimo, poiché essa non è espressiva di una maggiore gravità astratta del fatto.

Tale impostazione trova conferma nella struttura dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., il quale stabilisce che, quando una circostanza comporta una pena di specie diversa o integra una circostanza ad effetto speciale, gli aumenti o le diminuzioni per le altre circostanze operano non sulla pena ordinaria, bensì sulla pena stabilita per la circostanza medesima.

La previsione di una priorità di computo risulta coerente solo laddove la circostanza determini un incremento del massimo edittale superiore (o almeno pari) a un terzo; in caso contrario, trovano applicazione i commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Parte delle dottrina ha ritenuto che, qualora la variazione di pena sia superiore a un terzo solo sul piano del minimo edittale, ma non su quello del massimo (o viceversa), occorre attribuire rilievo, nel caso delle aggravanti, esclusivamente al massimo, e, nel caso delle attenuanti, esclusivamente al minimo.

Tale conclusione è coerente anche con l'evoluzione storica della norma.

Prima della riforma del 1984, l'art. 63 cod. pen. menzionava espressamente soltanto le circostanze con pena diversa e le circostanze indipendenti.

Dottrina risalente, ma tuttavia ancora oggetto di studio, riconduceva a queste ultime anche le aggravanti che determinavano un massimo edittale più elevato rispetto al reato semplice, pur senza modificare il minimo, mentre escludeva dal comma terzo quelle aggravanti che, pur elevando il minimo, non incidevano sul massimo, nonché quelle che comportavano l'applicazione congiunta di pene alternative o il raddoppio della pena.

Con la riforma introdotta dall'art. 5 della

I. n. 400/1984, il legislatore ha introdotto la categoria delle circostanze ad effetto speciale, fornendone una definizione espressa: sono tali quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo.

Tale intervento ha posto il problema della classificazione delle circostanze precedentemente definite "indipendenti", ossia di quelle ipotesi in cui la legge stabilisce una cornice edittale autonoma, non determinata in rapporto proporzionale alla pena ordinaria del reato.

Si è ritenuto che tali circostanze possano essere ricondotte alla categoria delle circostanze ad effetto speciale solo se comportano un aumento del massimo edittale superiore a un terzo.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato la questione sia con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova (Sez.

U, 31 marzo 2016, n. 36272), sia con riguardo alla disciplina della prescrizione in relazione all'art. 609-ter cod. pen.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che le circostanze indipendenti possono essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., solo quando producano un aumento della pena almeno pari a un terzo del massimo edittale (Sez.

U, 27 aprile 2017, n. 28953, Rv. 269784).

La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che il parametro rilevante è l'effetto sul massimo della pena, non assumendo rilievo l'innalzamento, anche significativo, del solo minimo edittale (Sez. 6, n. 52011 del 7 novembre 2019, Rv. 278055; Sez. 4, n. 32868 del 5 ottobre 2020, Rv. 280831; Sez. 5, n. 34379 dell'Il luglio 2025, Rv. 288800).

In particolare, è stato affermato che il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica la pena prevista per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo, non opera nel concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, salvo che queste ultime comportino un aumento del massimo edittale superiore a un terzo.

Alla luce di tale ricostruzione storico-teleologica, deve dunque escludersi che possa qualificarsi come "ad effetto speciale" un aggravamento che incida in misura superiore a un terzo solo sul minimo edittale.

La ratio della disciplina delle circostanze ad effetto speciale si ricollega infatti alla maggiore gravità degli effetti sanzionatori riflessi sul massimo della pena, con conseguenze rilevanti anche sul piano processuale, quali l'applicabilità delle misure cautelari (art.278 cod. proc. pen.) o la competenza per materia: effetti che presuppongono un aggravio del massimo edittale, non del minimo.

Non ricorre, dunque, l'invocata applicazione dell'art. 63 comma quarto cod. pen. 2.

In ordine alla seconda doglianza, si ricorda che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 36551 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carelli, Rv. 248051).

Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente.

Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019).

2.1. Nel caso di specie, i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti nell'imputazione, ragion per cui l'imputato è stato senz'altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva.

Nell'imputazione è, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa a sei episodi di cessione di sostanza stupefacente, con la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Ed è proprio questo l'addebito che è stato confermato nella • sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo le modalità concrete della condotta di cessione di sostanza stupefacente, così come emerse dal compendio probatorio.

In particolare il giudice a quo ha richiamato le risultanze delle attività svolte dagli operanti i quali, in abiti civili, avevano osservato l'imputato a bordo di una motocicletta elettrica che veniva fermato da più soggetti.

Tali individui, dopo aver interloquito brevemente con il ricorrente, gli consegnavano una banconota che egli introduceva immediatamente nella tasca del giubbotto.

Successivamente il ricorrente si dirigeva, sempre a bordo della propria motocicletta, presso un garage ove prelevava ogni volta da un nascondiglio una bustina di cellophane di colore azzurro, poi successivamente raggiungeva coloro con i quali aveva interloquito poco prima a cui consegnava la suddetta bustina.

I militari hanno appurato che all'interno del garage, nella parte alta della parete, era posta una trave cava in ferro al cui interno era occultato un sacchetto di carta contenente 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina confezionate singolarmente in bustine di cellophane di colore celeste.

L'attività di cessione, oggetto di diretta osservazione da parte dei militari, si è verificata per sei volte.

Sicchè, gli agenti operanti hanno provveduto al fermo di uno degli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso a successivamente a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità dal ricorrente al quale si era già rivolto in passato per pregresse cessioni.

Gli altri acquirenti sono rimasti invece ignoti.

Gli operanti hanno altresì riscontrato il possesso in capo al ricorrente dell'importo complessivo di euro 88 suddiviso in monete e banconote di piccolo taglio.

Sono pertanto state contestate al ricorrente sei compravendite di sostanza stupefacente, tutte identiche per le modalità di contrattazione ed esecuzione.

Al riguardo, il giudice a quo, nel confermare il giudizio di colpevolezza, ha affermato che la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un'apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune le cessioni, non essendo necessario riscontrare tutti i singoli episodi qualora i fatti si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.

Pertanto, con riferimento alla questione dedotta dal ricorrente, la Corte territoriale, oltre a richiamare i precedenti penali specifici e il principio giurisprudenziale secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3 n. 5842 del 22/01/2025, Rv. 287441 - 01), ha ritenuto che la "non occasionalità" sia desumibile dalle concrete modalità dell'azione delittuosa, avendo il ricorrente effettuato in un ristretto arco temporale ben sei cessioni di sostanza stupefacente e detenuto a fini di spaccio 16 dosi della medesima sostanza. 3.11 ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali t PQM Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideternninazione della pena in anni due di reclusione e euro 3333,00 di multa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal primo giudice e condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ritenendo assorbito il reato di detenzione, ha ritenuto la contestata recidiva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., irrogando la finale pena di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2945 di multa. Si precisa che al ricorrente si contesta di aver ceduto i sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri 5 soggetti non identificati, nonché la detenzione della sostanza stupefacente del medesimo tipo, già frazionata in 16 dosi, del peso complessivo di grammi 4,54 circa, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. Il giudice di seconde cure, nel ritenere assorbito il reato di detenzione in quello di cessione di sostanza stupefacente, ritenuta la recidiva e riqualificato i fatti nella fattispecie di lieve entità, ha valutato a carico dell'imputato la circostanza aggravante speciale ad effetto speciale della "non occasionalità della condotta" prevista dall'art. 73 comma quinto, seconda parte D.P.R.309/1990, essendo stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Tuttavia, trattandosi di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 63 cod. pen. che prevede un unico aumento, da applicarsi alla circostanza aggravante più grave, aumentata facoltativamente fino a un terzo per la seconda aggravante. Erroneamente la Corte territoriale ha applicato un aumento di due terzi per la recidiva sulla pena base, determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, partendo dalla sanzione prevista per l'ipotesi aggravata della "non occasionalità della condotta", di cui al secondo periodo del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, effettuando quindi due distinti aumenti, uno per la recidiva, e l'altro per la circostanza della "non occasionalità" di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990. 2.2. Con la seconda doglianza, il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la circostanza aggravante della "non occasionalità della condotta" valutata a carico dell'imputato non è stata mai contestata e comunque è insussistente. Con l'atto di appello il difensore aveva lamentato la predetta violazione, evidenziando che il giudice di primo grado aveva desunto la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta esclusivamente dei precedenti penali specifici da cui il ricorrente è gravato, conseguentemente applicando un doppio aumento di pena sulla base dello stesso elemento fattuale, costituito dai precedenti penali specifici, applicando l'aumento per la contestata recidiva e per la circostanza aggravante della iwoo "non occasionalità" di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 30971990. La Corte territoriale, in relazione al suddetto motivo di gravame, ha recepito un recente minoritario orientamento giurisprudenziale secondo cui la suddetta circostanza aggravante è contestata in fatto qualora nel capo di imputazione sia contestata la recidiva in forma specifica. La Corte territoriale, oltre a richiamare il medesimo dato fattuale costituito dai precedenti penali specifici, ha in ogni caso evidenziato che la circostanza in parola si configura in relazione alle "concrete modalità dell'azione delittuosa" che, riguardando sei diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente, non assumono certamente il carattere della "non occasionalità". Tuttavia, il ricorrente evidenzia che, anche volendo interpretare la circostanza aggravante della "non occasionalità della condotta" come volta a sanzionare le concrete modalità dell'azione delittuosa, prive della connotazione oggettiva della "occasionalità", a maggior ragione viene in rilievo la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che tali concrete modalità dell'azione non occasionali non sono state in alcun modo contestate nel capo di imputazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 3333,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla questione concernente l'applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., si pone preliminarmente il problema se la circostanza aggravante prevista dall'art. 73, comma 5, ultima parte, D.P.R. n. 309/1990, possa qualificarsi come circostanza aggravante ad effetto speciale. Com'è noto, l'art. 63 cod. pen., nel fornire una definizione normativa delle circostanze ad effetto speciale, stabilisce che rientrano in tale categoria quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo. L'aggravante della non occasionalità della condotta non incide sul massimo edittale della pena, che resta fissato in cinque anni, ma determina un significativo incremento del minimo: la fattispecie base di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 prevede infatti una pena minima di sei mesi, mentre, in presenza dell'aggravante in esame, il minimo è elevato a diciotto mesi. Occorre dunque stabilire se possa definirsi "ad effetto speciale" una circostanza che comporti un aumento superiore a un terzo solo del minimo edittale, senza incidere sul massimo. In altri termini, si tratta di verificare se, ai fini della qualificazione dell'effetto speciale, sia sufficiente l'innalzamento del minimo, ovvero se occorra necessariamente una modificazione del limite edittale massimo. A tale interrogativo deve darsi risposta negativa. La gravità astratta del reato, parametro di riferimento per molteplici conseguenze sistematiche (quali, ad esempio, la prescrizione, la competenza, etc), si misura infatti sulla pena massima. L'effetto "speciale" è tale in quanto incide sulla capacità espansiva della sanzione e, quindi, sulla cornice edittale nel suo limite superiore. Ne consegue che non può assumere rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 cod. pen., una circostanza che elevi il minimo della pena oltre un terzo senza incidere sul massimo, poiché essa non è espressiva di una maggiore gravità astratta del fatto. Tale impostazione trova conferma nella struttura dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., il quale stabilisce che, quando una circostanza comporta una pena di specie diversa o integra una circostanza ad effetto speciale, gli aumenti o le diminuzioni per le altre circostanze operano non sulla pena ordinaria, bensì sulla pena stabilita per la circostanza medesima. La previsione di una priorità di computo risulta coerente solo laddove la circostanza determini un incremento del massimo edittale superiore (o almeno pari) a un terzo; in caso contrario, trovano applicazione i commi quarto e quinto dello stesso articolo. Parte delle dottrina ha ritenuto che, qualora la variazione di pena sia superiore a un terzo solo sul piano del minimo edittale, ma non su quello del massimo (o viceversa), occorre attribuire rilievo, nel caso delle aggravanti, esclusivamente al massimo, e, nel caso delle attenuanti, esclusivamente al minimo. Tale conclusione è coerente anche con l'evoluzione storica della norma. Prima della riforma del 1984, l'art. 63 cod. pen. menzionava espressamente soltanto le circostanze con pena diversa e le circostanze indipendenti. Dottrina risalente, ma tuttavia ancora oggetto di studio, riconduceva a queste ultime anche le aggravanti che determinavano un massimo edittale più elevato rispetto al reato semplice, pur senza modificare il minimo, mentre escludeva dal comma terzo quelle aggravanti che, pur elevando il minimo, non incidevano sul massimo, nonché quelle che comportavano l'applicazione congiunta di pene alternative o il raddoppio della pena. Con la riforma introdotta dall'art. 5 della I. n. 400/1984, il legislatore ha introdotto la categoria delle circostanze ad effetto speciale, fornendone una definizione espressa: sono tali quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo. Tale intervento ha posto il problema della classificazione delle circostanze precedentemente definite "indipendenti", ossia di quelle ipotesi in cui la legge stabilisce una cornice edittale autonoma, non determinata in rapporto proporzionale alla pena ordinaria del reato. Si è ritenuto che tali circostanze possano essere ricondotte alla categoria delle circostanze ad effetto speciale solo se comportano un aumento del massimo edittale superiore a un terzo. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato la questione sia con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova (Sez. U, 31 marzo 2016, n. 36272), sia con riguardo alla disciplina della prescrizione in relazione all'art. 609-ter cod. pen. Le Sezioni Unite hanno chiarito che le circostanze indipendenti possono essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., solo quando producano un aumento della pena almeno pari a un terzo del massimo edittale (Sez. U, 27 aprile 2017, n. 28953, Rv. 269784). La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che il parametro rilevante è l'effetto sul massimo della pena, non assumendo rilievo l'innalzamento, anche significativo, del solo minimo edittale (Sez. 6, n. 52011 del 7 novembre 2019, Rv. 278055; Sez. 4, n. 32868 del 5 ottobre 2020, Rv. 280831; Sez. 5, n. 34379 dell'Il luglio 2025, Rv. 288800). In particolare, è stato affermato che il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica la pena prevista per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo, non opera nel concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, salvo che queste ultime comportino un aumento del massimo edittale superiore a un terzo. Alla luce di tale ricostruzione storico-teleologica, deve dunque escludersi che possa qualificarsi come "ad effetto speciale" un aggravamento che incida in misura superiore a un terzo solo sul minimo edittale. La ratio della disciplina delle circostanze ad effetto speciale si ricollega infatti alla maggiore gravità degli effetti sanzionatori riflessi sul massimo della pena, con conseguenze rilevanti anche sul piano processuale, quali l'applicabilità delle misure cautelari (art.278 cod. proc. pen.) o la competenza per materia: effetti che presuppongono un aggravio del massimo edittale, non del minimo. Non ricorre, dunque, l'invocata applicazione dell'art. 63 comma quarto cod. pen. 2. In ordine alla seconda doglianza, si ricorda che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 36551 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019). 2.1. Nel caso di specie, i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti nell'imputazione, ragion per cui l'imputato è stato senz'altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Nell'imputazione è, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa a sei episodi di cessione di sostanza stupefacente, con la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Ed è proprio questo l'addebito che è stato confermato nella • sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo le modalità concrete della condotta di cessione di sostanza stupefacente, così come emerse dal compendio probatorio. In particolare il giudice a quo ha richiamato le risultanze delle attività svolte dagli operanti i quali, in abiti civili, avevano osservato l'imputato a bordo di una motocicletta elettrica che veniva fermato da più soggetti. Tali individui, dopo aver interloquito brevemente con il ricorrente, gli consegnavano una banconota che egli introduceva immediatamente nella tasca del giubbotto. Successivamente il ricorrente si dirigeva, sempre a bordo della propria motocicletta, presso un garage ove prelevava ogni volta da un nascondiglio una bustina di cellophane di colore azzurro, poi successivamente raggiungeva coloro con i quali aveva interloquito poco prima a cui consegnava la suddetta bustina. I militari hanno appurato che all'interno del garage, nella parte alta della parete, era posta una trave cava in ferro al cui interno era occultato un sacchetto di carta contenente 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina confezionate singolarmente in bustine di cellophane di colore celeste. L'attività di cessione, oggetto di diretta osservazione da parte dei militari, si è verificata per sei volte. Sicchè, gli agenti operanti hanno provveduto al fermo di uno degli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso a successivamente a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità dal ricorrente al quale si era già rivolto in passato per pregresse cessioni. Gli altri acquirenti sono rimasti invece ignoti. Gli operanti hanno altresì riscontrato il possesso in capo al ricorrente dell'importo complessivo di euro 88 suddiviso in monete e banconote di piccolo taglio. Sono pertanto state contestate al ricorrente sei compravendite di sostanza stupefacente, tutte identiche per le modalità di contrattazione ed esecuzione. Al riguardo, il giudice a quo, nel confermare il giudizio di colpevolezza, ha affermato che la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un'apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune le cessioni, non essendo necessario riscontrare tutti i singoli episodi qualora i fatti si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica. Pertanto, con riferimento alla questione dedotta dal ricorrente, la Corte territoriale, oltre a richiamare i precedenti penali specifici e il principio giurisprudenziale secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3 n. 5842 del 22/01/2025, Rv. 287441 - 01), ha ritenuto che la "non occasionalità" sia desumibile dalle concrete modalità dell'azione delittuosa, avendo il ricorrente effettuato in un ristretto arco temporale ben sei cessioni di sostanza stupefacente e detenuto a fini di spaccio 16 dosi della medesima sostanza. 3.11 ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali t PQM Rigetta il r
Sentenza Cassazione n. 05768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris