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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 00368/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all'imputato, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice dell'udienza preliminart-nii-JbNAIR;(3- , Mantova, ll'esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cohdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichlara li an-irnisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all'imputato, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice dell'udienza preliminart-nii-JbNAIR;(3- , Mantova, ll'esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cohdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichlara li an-irnisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consiglie
Sentenza Cassazione n. 00368/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris