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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00936/2024

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 10919/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione, conseguente alla sopravvenuta morte del ricorrente, non può trovare seguito, stante che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, governato dall’impulso d’ufficio, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 950,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Roma, 8 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 10919/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione, conseguente alla sopravvenuta morte del ricorrente, non può trovare seguito, stante che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, governato dall’impulso d’ufficio, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 950,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Roma, 8 gennaio 202
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