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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/11/2017 e condannava CAMPANARO Antonio alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 75, comma 2, D. Lgs 159/2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAMPANARO Antonio, deducendo erronea applicazioni di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 .

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, la Corte di Appello ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/11/2017 e condannava CAMPANARO Antonio alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 75, comma 2, D. Lgs 159/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAMPANARO Antonio, deducendo erronea applicazioni di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 . Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la Corte di Appello ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris