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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11605/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Sassari ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato trovato dai Carabinieri al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e senza giustificazione; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di un unico motivo con il quale deduce il vizio della motivazione, sotto il profilo del mancato apprezzamento della modesta entità della trasgressione e della sua totale inoffensività, che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione per la irrilevanza penale del fatto; Considerato che il motivo reitera profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità, onde ragionevolmente è stata esclusa anche la inoffensività del fatto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Sassari ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato trovato dai Carabinieri al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e senza giustificazione; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di un unico motivo con il quale deduce il vizio della motivazione, sotto il profilo del mancato apprezzamento della modesta entità della trasgressione e della sua totale inoffensività, che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione per la irrilevanza penale del fatto; Considerato che il motivo reitera profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità, onde ragionevolmente è stata esclusa anche la inoffensività del fatto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 11605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris