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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 37015/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624-bis, 625, n.5 e 61, n.7, cod.pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla congruità della pena irrogata e alla dedotta violazione dell'art.133 cod.pen..

Peraltro, sulla base del disposto dell'art.448, comma 2 -bis cod.proc.pen., in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge sotto il profilo della determinazione della pena è limitato ai soli casi di pena illegale, con la conseguenza che sono inammissibili i motivi con cui si tenda a contestare la sola congruità della pena finale reciprocamente concordata.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La PresflJpt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624-bis, 625, n.5 e 61, n.7, cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla congruità della pena irrogata e alla dedotta violazione dell'art.133 cod.pen.. Peraltro, sulla base del disposto dell'art.448, comma 2 -bis cod.proc.pen., in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge sotto il profilo della determinazione della pena è limitato ai soli casi di pena illegale, con la conseguenza che sono inammissibili i motivi con cui si tenda a contestare la sola congruità della pena finale reciprocamente concordata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La PresflJpt
Sentenza Cassazione n. 37015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris