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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18902/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte depositate nel suo interesse; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto — e con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note scritte depositate - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte depositate nel suo interesse; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); rilevato, pertanto — e con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note scritte depositate - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10
Sentenza Cassazione n. 18902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris