CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 34866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta 22/05/2026 del [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugnal’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede diappello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento in data09/04/2026 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva rigettato l’istanza di restituzionedi quattro orologi sottoposti a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 474e 648 cod. pen.2. Con il ricorso per cassazione deduce:2.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 262, comma 3, e 321 cod. proc.pen., nonché dell'art. 240-bis cod. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato l'art. 262, comma 3, cod. proc.pen. come un automatismo preclusivo assoluto, sottraendosi al dovere di verificare lavalidità del sopravvenuto titolo cautelare reale, con l'effetto di sanare, mediante losfruttamento di un sequestro probatorio ormai privo di funzione, un vincolo preventivo chesi assume illegittimo.2.2. Nullità dell'ordinanza per mancanza, apparenza e manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione agli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 dellaCostituzione.Il ricorrente lamenta che il Tribunale si è limitato a un richiamo formale delle normedi legge, omettendo di motivare sulla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e iredditi dichiarati e sull'ingiustificata provenienza degli stessi, elementi costitutivi dellamisura reale sopravvenuta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché proponequestioni non consentite.2. Per una migliore intellegibilità della questione esaminata risulta utile ripercorrerele fasi che hanno preceduto e interessato il provvedimento impugnato.2.1. Con decreto del 6 maggio 2024 venivano sottoposti a sequestro probatorioquattro orologi di marca Rolex nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti pertinenti aireati di cui agli articoli 474 e 648 cod. pen.2.2. Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata aisensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo2026, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per i reati sopra indicati, senza che nulla venissedisposto in ordine al sequestro.2.3. In data 20 marzo 2026 la difesa presentava istanza di restituzione dei quattroorologi sottoposti a sequestro probatorio. Nel frattempo, in data 30 marzo 2026, il G.i.p.del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di detti orologi, a norma delcombinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.Con successivo provvedimento del 9 aprile 2026, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],richiamando l'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., rigettava l'istanza di restituzione dei beniavanzata rispetto al sequestro probatorio.2.4. Avverso il rigetto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello ai sensi dell'art. 322-biscod. proc. pen. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, con l'ordinanza oggiimpugnata, rigettava il gravame.Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, essendo sopravvenuto sui beni un vincolodi natura cautelare ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis del cod. pen., operassela preclusione alla restituzione prevista dall'art. 262, comma 3, cod. proc. pen. e che ledoglianze sulla correttezza e sul merito del nuovo provvedimento ablativo non potesseroessere esaminate in quella sede, restando riservate alla sua eventuale autonomaimpugnazione.Avverso tale provvedimento è stato proposto l’odierno ricorso, con i motivi espostinella narrativa in fatto.3. Tanto premesso, la questione giuridica che si chiede di sciogliere è quella distabilire se il giudice investito dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestroprobatorio, possa rigettare detta istanza sul presupposto che nelle more della decisione siastato disposto il sequestro preventivo dei medesimi beni, esimendosi da ogni valutazionesulla sussistenza dei presupposti correlati al sequestro probatorio.3.1. A tale riguardo va ricordato che l'art. 262, comma 3, cod. proc. pen. stabilisceche «non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quandoil giudice provvede a norma dell'articolo 321».La norma non va letta isolatamente, ma in rapporto alla regola generale fissata dalprimo comma dello stesso art. 262 cod. proc. pen. e come eccezione a essa, là dovestabilisce che «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cosesequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza».Tanto vale a dire che la cessazione della finalità probatoria, dovuta a qualsiasi causa,comporta l’obbligo di restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a vincolo.A tale regola generale, lo stesso art. 262 cod. proc. pen. pone delle eccezioni e -sostanzialmente - impedisce l’effetto restitutorio provocato dalla cessazione della finalitàdi prova, quando sia stato disposto sui medesimi beni un ulteriore e diverso vincolo a finiconservativi (art. 262, comma 2, cod. proc. pen.) o a fini preventivi (art. 262, comma 3,cod. proc. pen.).Ne discende che l'intero assetto delineato dall'art. 262 cod. proc. pen. va letto nelsenso che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessariomantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che ilgiudice non ne disponga il sequestro conservativo, non le sottoponga a sequestropreventivo, ovvero non ne ordini la confisca, per come spiegato dalla costante e oramairisalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995,Adelio, Rv. 200115-01; Sez. 3, n. 998 del 01/03/1996, Dorsi, Rv. 204289-01; Sez. U, n.9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205706-01; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep.2008, Irti, Rv. 238780-01) che si è consolidata sul seguente principio di diritto: «le cosesottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate afini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudicenon ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo,ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta aimpugnazione».3.2. Per quello che qui interessa, va ulteriormente evidenziato che l’assetto normativocosì enucleato e la stessa dizione letterale della norma, nello stabilire il -sostanziale- divietoalla restituzione, non distingue fra sequestro preventivo preesistente e sequestropreventivo sopravvenuto rispetto al sequestro probatorio, limitandosi a richiedere qualeunica condizione la sussistenza -al momento della richiesta di restituzione o del veniremeno della finalità di prova- la sussistenza di un sequestro preventivo, comunque disposto.Il sequestro preventivo può dunque intervenire, indifferentemente, prima, durante odopo il venir meno delle esigenze probatorie: ciò che rileva, ai fini dell'art. 262, comma 3,è soltanto che, nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere sulla restituzione, esistaun valido titolo ex art. 321.La norma non impone alcuna altra verifica, tanto meno sulla attuale sussistenza deirequisiti legittimanti il sequestro probatorio.3.3. Sotto tale ultimo profilo, sono le medesime Sezioni Unite Adelio a precisare chel'accertamento richiesto dal comma 3 ai fini del diniego di restituzione è esclusivamentequello relativo agli «elementi richiesti per l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo321», e non quello relativo ai presupposti del sequestro probatorio, «dondel'assoggettabilità del provvedimento stesso [il sequestro preventivo n.d.r.] ai normali mezzidi riesame ed impugnazione» (Sez. U. n. 23 del 1994, cit.).La norma, perciò, non rimette al giudice investito dell'istanza di restituzione dellecose sottoposte a sequestro probatorio alcuna valutazione sull'attuale persistenza deipresupposti legittimanti quest'ultimo: il sequestro preventivo, ove validamente adottato,costituisce di per sé ostacolo sufficiente alla restituzione, a prescindere da ogni scrutiniosulla sorte del titolo probatorio.4. L’applicazione di tali princìpi al caso di specie porta alla declaratoriad’inammissibilità del primo motivo di ricorso, che contrasta un orientamento di legittimitàassolutamente consolidato, senza apportare argomentazioni utili a superarlo.Nel caso concreto in esame, infatti, sui beni oggetto dell'istanza di restituzione èintervenuto - sia pure nella pendenza della stessa - un sequestro preventivo, adottato dalGiudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod.pen.Correttamente, pertanto, il G.i.p., prima, e il Tribunale del riesame, dopo, hannoritenuto tale sopravvenienza ostativa alla restituzione, senza dover estendere il proprioscrutinio alla persistenza dei presupposti del sequestro probatorio, ossia a una valutazioneche, per quanto sopra chiarito, la norma non richiede.5. Da tanto discende, quale ulteriore corollario, la carenza di interesse del ricorrentein ordine all’attuale sussistenza dei requisiti richiesti per la conservazione del vincolo confinalità di prova, atteso che il divieto di restituzione opera per il solo fatto dellasopravvenienza del sequestro preventivo, a prescindere dalla persistenza dei presuppostidel sequestro probatorio, così che l'accertamento sollecitato con il motivo di ricorso nonpotrebbe in alcun caso procurare al ricorrente l'utilità pratica perseguita (cfr., in fattispeciedi sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del sequestro probatorio nelle moresostituito da un sequestro preventivo divenuto autonomamente efficace, Sez. 3, n. 12511del 07/03/2012, Martella, Rv. 252239-01).Il motivo, dunque, prima ancora che manifestamente infondato, risulta carente delrequisito essenziale dell’interesse a impugnare, atteso che, anche ove si accertasse che leesigenze probatorie fossero effettivamente venute meno, i beni non potrebbero comunqueessere restituiti, restando gravati dal titolo preventivo autonomamente vincolante.Dal che discende un’ulteriore causa d’inammissibilità del primo motivod’impugnazione.6. Il secondo motivo d’impugnazione è inammissibile, in quanto le censure sullasussistenza dei requisiti richiesti per l’adozione del sequestro preventivo dovevano essereveicolate attraverso l'autonoma impugnazione, riesame o appello cautelare a seconda deicasi, del provvedimento che ha disposto tale sequestro, e non attraverso l'impugnazionedel diverso provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti asequestro probatorio.Il ricorrente, ove avesse ritenuto insussistenti i presupposti del sequestro preventivo,avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze avverso quel titolo e non -incidentalmente-avverso il provvedimento che ha negato la restituzione dei beni sottoposti a sequestroprobatorio.7. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]