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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28801/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sulricorso R.G. 9523/2016 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sedein [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Fo ro di Firenze , pec : [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domicil iata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 20 -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Capannori (LU) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B aldacci e d elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma P iazza dell'Emporio 16 - controricorrente - avverso la sentenza n.2182/15 della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA, de positata il 14 dicembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15 / 0 2 / 202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratoregenerale, che conclude per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emess i dalla ASCIT, società di riscossione del Comune di Capannori, per la tariffa d igiene ambientale (TIA)relativa a gli anni 2001 - 2005.

In primo grado il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività.

L a contribuente ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] respinto.

La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente , con la sentenza n. 2861 / 2012 ha cassato la sentenza di secondo grado , e ritenuto tempestivo il ricorso originario; di conseguenza la società ha riassunto il giudizio.

In sede di rinvio, il giudice d'appello ha respinto nel merito il ricorso della contribuente,ritenendo: a ) infondata l'eccezione di nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria, rilevando che allo stesso sono attribuiti poteri connessi a tutti gli atti relativi all'emissione delle fatture e alla loro riscossione, e pertanto anche l'emissione degli atti di accertamento che rientra nell'attività preliminare relativa alla verificadi debenza del tributo; b ) che la revoca dei precedenti Regolamenti comunali operati con delibera consiliare n . 10 del 2005 ha effetti soltanto ex nunc e che i ricorsi amministrativi presentati contro il regolamento TIA del Comune di Capannori non attengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie; c) che i locali rilevati e descritti dall'ufficio sono idonei secondo legge a produrre rifiuti e pertanto soggetti a TIA; anche i magazzini e depositi rientrano per attinenza nel ciclo produttivo e vanno sicuramente tassati; in merito alla distinzione tra rifiuti urbani o assimilati agli urbani, rileva che il tributo è comunque dovuto in ragione del servizio,e solo nell'ipotesi in cui, in tutto o in parte , il servizio non venga usufruito viene operata una riduzione su richiesta di parte;d ) che le superfici tassabili sono state rilevate da una società incaricata mediante accesso ai locali alla presenza di un addetto alla stessa società che ha partecipato alle operazioni ricevendocopia dello scheda di accertamento, e che le operazioni non sono state contestate; e) che è dovuta l'IVA, trattandosi di erogazione di un servizio e quindi di un corrispettivo dovuto all'impresa per tale prestazione; f) che la richiesta di disapplicare le sanzioni è stata introdotta solo nel giudizio di rinvio e quindi è inammissibile, trattandosi di domanda non esaminata nelle precedenti fasi.

Avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sei motivi.

Si è costituita con controricorso la società di riscossione.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza del 15febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso s i lamenta , a sensi dell’art 360, co 1^,n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 1, 32, 33 del Regolamento Comune di Capannori approvato con delibera del Consiglio comunale n.28 del 13 Aprile 2004; la violazione dell'art. 52 comma 1 delD.lgs. n. 446 del 1997, e la violazio ne dell'art . 49 del D.lgs. n.22 del 1997.

La parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il direttore della società di riscossione abbia anche il potere di emissione degli avvisi di accertamento, in quanto preliminare alla emissione e riscossione delle fatture.

Secondo la ricorrente invece questo potere, che si è manifestato nel valutare come imponibili alcune superfici dello stabilimento gestito dalla società, integra un vero e proprio potere impositivo del tutto differente dal potere di riscuotere il tributo.

Il motivo èinfondato.

Questa Corte ha già affermato il principio,cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale , i n materia di tariffa d'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento (Cass. n. 17491 del 14/07/2017).

Il principio è stato affermato anche con specifico riferimento alla sussistenza in capo al direttore generale dell’ ASCIT del potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, in virtù della C onvenzione con il Comune di Capannori;in particolare nella sentenza n. 5970/ 20 15 si è affermato che “considerato il direttore generale - con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volontà negoziale dell'ente - come un mandatario nei confronti della società, il relativo contenuto dell'attività deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. in relazione all'art. 1708 c.c., comma 1, Cass. civ. sez. 3 12 dicembre 2005, n. 27335).

Orbene - se il direttore g enerale è titolare oltre che delle attribuzioni di cui ai menzionati punti 3 ("riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione ed in via transattiva") e 4 "emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni" -specificamente (punto 14) del potere di eseguire "nell'ambito dell'applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture, nonché definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento", non può fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento.

Ciò in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perché l'attività di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell'attività propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attività propedeutica a quantificarne l'importo, segnatamente l'attività di determinazione dell'imponibile.

In secondo luogo perché l'espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la società soccombente, il direttore generale possa anche annullare l'atto impositivo; sicché non sarebbe giustificabile, sul piano logico - giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare” (in senso conforme anche Cass. 11408/2019e Cass. 7794 /2019).

Del resto, è la stessa società ad affermare che all'art . 5 della Convenzione il Comune di Capannori ha delegato alla società di riscossione la funzione di recupero dell'evasione, e l'avviso di accertamento che riguarda le maggiori superfici imponibili non è esercizio del potere impositivo,ma appunto accertamento di una parziale, almeno supposta, evasione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art.360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell'ar t. 112 c. p . c . con riferimento alla questione della non imputabilità del tributo TIA alla società [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente deduce che la Commissione regionale ha svolto un'indagine sulle destinazioni d'uso di alcune superfici facendo proprie le misurazioni della società di riscossione,ed ha affermato che i magazzini e i depositi rientrano per attinenza al ciclo produttivo e vanno tassati; inoltre ha ritenuto che la società contribuente non avesse tempestivamente chiesto l'eventuale riduzione per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.

Deduce che tuttavia la domanda della contribuente non era volta a contestare la destinazione d'uso delle superfici misurate e neppure la non assimilabilità dei rifiuti prodotti dalla propria attività artigianale di preparazione pasti, piuttosto la domanda era rivolta a contestare la legittimazione passiva in quanto la proprietaria dei locali non è la [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale aveva affidato alla D el Monte la gestione del servizio mensa per i propri dipendenti; vi è quindi violazione del principio della corrispondenza tra richiesto il pronunciato.

3. Con il terzo motivo del ricorso silamenta ai sensi dell’art 360, co 1, n. 5 c.p.c. l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

S i tratta della stessa questione esposta al motivo secondo, svolta sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l'omessa valutazione della effettiva legittimazione passiva, che ha viziato la sentenza impugnata.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

TIA) è disciplinata dall'art. 49 del c.d.

"decreto Ronchi" (il d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)che ha previsto l'istituzione, da pa rte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la coperturaintegrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Ai sensi del comma 3 del citato art 49, è tenuto al pagamento della tariffa « chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale».

Il presupposto impositivo della TIA è pertanto individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti(Cass. 14038 del 23/05/2019) ed è correlato a quell’indice di capacità contributiva dato dalla occupazione e dall’uso di un bene, dal quale il detentore trae un vantaggio, suscettibile di produrre rifiuti , in applicazione della regola eurounitaria “chi inquina paga” espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE.

Non è pertanto il proprietario in quanto tale il soggetto legittimato passivo del tributo, bensì chi concretamente occupa o conduce i locali.E’ pertanto corretta la decisione resa dal giudice di secondo grado il quale ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione passiva della società ricorrente fa cendo riferimento alle “aree utilizzate” e suscettibili di produrre rifiuti. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 co. 1^ n. 3 c.p.c. la violazione dell’ art . 33 del R egola mento comunale, per omesso contraddittorio.

La parte deduce che il contraddittorio si è svolto con un rappresentante della BPL che sarebbe l'effettivo legittimato passivo, e non con un rappresentante di essa società che non ha mai sottoscritto la scheda dirilevazione.

Il motivo è infondato posto che l’art.33 del Regolamento, il cui testo è riportato in ricorso tramite scansione , prevede solo una facoltà e non un obbligo di contraddittorio(“è facoltà del Comune o del soggetto gestore invitare i contribuenti e di proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa.

Le notizie e i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

E’ facoltà del Comune o del soggetto gestore di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili”), e non prevede come motivo di nullità del successivo accertamento la mancata partecipazione del contribuente al procedimento di individuazione delle superfici imponibili.

Ne deriva che, seppure non fosse stato garantito il contraddittorio ivi previsto, tale violazione non avrebbe in ogni caso determinato l'illegittimità degli avvisi impugnati (si veda, con rifermento specifico al Regolamento del Comune di Capannori, Cass. 13128/2019).

Ciò peraltro in applicazione del più generale principio, valevole anche per la finanza locale, che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto, salvo che per i tributi "armonizzati", trai quali non sono annoverati i tributi locali. 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell'art.6 comma 13 della legge n. 133 del 1999,per avere ritenuto applicabile l’IVA .

Rileva che la tariffa di igiene ambientale disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 1997 ha natura tributaria esattamente come la Tarsu e quindi la previsione di cui all'art. 6 della legge 133 del 1999 deve estendersi anche a questo tributo.

Il motivo è fondato.

In tema di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, le sezioni unite d i questa Corte hanno precisato che detta tariffa , oggi abrogat a , avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5078).Diversamente accade per la c.d.

TIA 2, di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, e quindiistituita successivamente alla scadenza delle annualità oggetto del presente giudizio (2001 - 2005), che ha natura privatistica (Cass. s e z. u n . n. 8631 del 07/05/2020). 6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai s ensi dell’art . 360 co 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 383 comma primo c.p.c.,con riferimento alla domanda relativa all'applicazione di penalità e interessi.

Secondo la ricorrente ha errato il giudice d'appello a ritenere la questione nuova, presentata per la prima volta nel giudizio di rinvio,perché dalla lettura delle pagine 21,22, 23 del ricorso di primo grado e dalla pagina 25 del ricorso in appello si evincerebbeche si tratta di domanda già introdotta nelle precedenti fasi di giudizio.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto esposto in ricorso (pag. 6) la questione era così posta nel giudizio di primo grado: “illegittimità dell'accertamento con riferimento alle penalità ed agli interessi di mora, in quanto nessuna condotta omissiva o negligente nella dichiarazione TIA poteva essere imputata alla società ricorrente la quale nel periodo 2001 2005 non aveva mai utilizzato superfici nel territorio del Comune di Capannori, infatti ha sempre svolto attività di gestione della mensa aziendale sin dal 1989 con somministrazione dei pasti ai dipendenti della Bipielle”.

Si tratta quindi dalla stessa questione posta con i motivi secondo e terzo, come sopra ritenuti infondati,qui affrontata sotto il profilo della debenza delle sanzioni ed interessi.Implicitamente la parte ammette la condotta omissiva,ma la ritiene irrilevante sul presupposto - come sopra detto infondato - di non essere soggetto passivo del tributo.

Non risulta inoltre, anche per difetto di trascrizione delle pagine del ricorso di primo grado cui si fa riferimento nel motivo, che le penalità e gli interessi siano st ati contestati per altre ragioni, diverse dal (già disatteso) difetto di legittimazione passiva; ogni altra eccezione sul punto risulta quindidomanda nuova , come contesta la controparte e come ha osservato la Commissione regionale in sede di rinvio.

Ne consegue, in accoglimento de l quinto motivo, respinti gli altri, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi il merito della causa accogliendo l'originario ricorso del contribuente per quanto attiene alla non debenza dell'Iva sulle somme dovute a titolo di TIA per gli anni 2001-2005.

In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio di legittimità si compensano per tre quarti , ponendo la restante frazione a carico della controricorrente, e si liquidano come da dispositivo; compensato integralmente il merito, viste le incertezze interpretative sulla natura della TIA , solo successivamente chiarite.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso , respinti gli altri ; cassa , in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e d accoglie l'originario ricorso del contribuente limitatamente alla non debenza dell'Iva sulle somme dovute a titolo di TIA per gli anni 2001-2005.Compensa le spese del presente giudizio di legittimità in ragione di tre quarti e pone la restante frazione a carico della controricorrente, liquidandole , per l’intero, in euro 5 . 200 ,00 per compensi, oltre euro 200 ,00 per spese non docume

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso R.G. 9523/2016 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sedein [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Fo ro di Firenze , pec : [OSCURATO:EMAIL], elettivamente domicil iata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 20 -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Capannori (LU) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B aldacci e d elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma P iazza dell'Emporio 16 - controricorrente - avverso la sentenza n.2182/15 della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA, de positata il 14 dicembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15 / 0 2 / 202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratoregenerale, che conclude per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emess i dalla ASCIT, società di riscossione del Comune di Capannori, per la tariffa d igiene ambientale (TIA)relativa a gli anni 2001 - 2005. In primo grado il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività. L a contribuente ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] respinto. La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente , con la sentenza n. 2861 / 2012 ha cassato la sentenza di secondo grado , e ritenuto tempestivo il ricorso originario; di conseguenza la società ha riassunto il giudizio. In sede di rinvio, il giudice d'appello ha respinto nel merito il ricorso della contribuente,ritenendo: a ) infondata l'eccezione di nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria, rilevando che allo stesso sono attribuiti poteri connessi a tutti gli atti relativi all'emissione delle fatture e alla loro riscossione, e pertanto anche l'emissione degli atti di accertamento che rientra nell'attività preliminare relativa alla verificadi debenza del tributo; b ) che la revoca dei precedenti Regolamenti comunali operati con delibera consiliare n . 10 del 2005 ha effetti soltanto ex nunc e che i ricorsi amministrativi presentati contro il regolamento TIA del Comune di Capannori non attengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie; c) che i locali rilevati e descritti dall'ufficio sono idonei secondo legge a produrre rifiuti e pertanto soggetti a TIA; anche i magazzini e depositi rientrano per attinenza nel ciclo produttivo e vanno sicuramente tassati; in merito alla distinzione tra rifiuti urbani o assimilati agli urbani, rileva che il tributo è comunque dovuto in ragione del servizio,e solo nell'ipotesi in cui, in tutto o in parte , il servizio non venga usufruito viene operata una riduzione su richiesta di parte;d ) che le superfici tassabili sono state rilevate da una società incaricata mediante accesso ai locali alla presenza di un addetto alla stessa società che ha partecipato alle operazioni ricevendocopia dello scheda di accertamento, e che le operazioni non sono state contestate; e) che è dovuta l'IVA, trattandosi di erogazione di un servizio e quindi di un corrispettivo dovuto all'impresa per tale prestazione; f) che la richiesta di disapplicare le sanzioni è stata introdotta solo nel giudizio di rinvio e quindi è inammissibile, trattandosi di domanda non esaminata nelle precedenti fasi. Avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sei motivi. Si è costituita con controricorso la società di riscossione.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza del 15febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso s i lamenta , a sensi dell’art 360, co 1^,n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 1, 32, 33 del Regolamento Comune di Capannori approvato con delibera del Consiglio comunale n.28 del 13 Aprile 2004; la violazione dell'art. 52 comma 1 delD.lgs. n. 446 del 1997, e la violazio ne dell'art . 49 del D.lgs. n.22 del 1997. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il direttore della società di riscossione abbia anche il potere di emissione degli avvisi di accertamento, in quanto preliminare alla emissione e riscossione delle fatture. Secondo la ricorrente invece questo potere, che si è manifestato nel valutare come imponibili alcune superfici dello stabilimento gestito dalla società, integra un vero e proprio potere impositivo del tutto differente dal potere di riscuotere il tributo. Il motivo èinfondato. Questa Corte ha già affermato il principio,cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale , i n materia di tariffa d'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento (Cass. n. 17491 del 14/07/2017). Il principio è stato affermato anche con specifico riferimento alla sussistenza in capo al direttore generale dell’ ASCIT del potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, in virtù della C onvenzione con il Comune di Capannori;in particolare nella sentenza n. 5970/ 20 15 si è affermato che “considerato il direttore generale - con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volontà negoziale dell'ente - come un mandatario nei confronti della società, il relativo contenuto dell'attività deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. in relazione all'art. 1708 c.c., comma 1, Cass. civ. sez. 3 12 dicembre 2005, n. 27335). Orbene - se il direttore g enerale è titolare oltre che delle attribuzioni di cui ai menzionati punti 3 ("riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione ed in via transattiva") e 4 "emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni" -specificamente (punto 14) del potere di eseguire "nell'ambito dell'applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture, nonché definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento", non può fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento. Ciò in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perché l'attività di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell'attività propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attività propedeutica a quantificarne l'importo, segnatamente l'attività di determinazione dell'imponibile. In secondo luogo perché l'espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la società soccombente, il direttore generale possa anche annullare l'atto impositivo; sicché non sarebbe giustificabile, sul piano logico - giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare” (in senso conforme anche Cass. 11408/2019e Cass. 7794 /2019). Del resto, è la stessa società ad affermare che all'art . 5 della Convenzione il Comune di Capannori ha delegato alla società di riscossione la funzione di recupero dell'evasione, e l'avviso di accertamento che riguarda le maggiori superfici imponibili non è esercizio del potere impositivo,ma appunto accertamento di una parziale, almeno supposta, evasione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art.360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell'ar t. 112 c. p . c . con riferimento alla questione della non imputabilità del tributo TIA alla società [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce che la Commissione regionale ha svolto un'indagine sulle destinazioni d'uso di alcune superfici facendo proprie le misurazioni della società di riscossione,ed ha affermato che i magazzini e i depositi rientrano per attinenza al ciclo produttivo e vanno tassati; inoltre ha ritenuto che la società contribuente non avesse tempestivamente chiesto l'eventuale riduzione per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. Deduce che tuttavia la domanda della contribuente non era volta a contestare la destinazione d'uso delle superfici misurate e neppure la non assimilabilità dei rifiuti prodotti dalla propria attività artigianale di preparazione pasti, piuttosto la domanda era rivolta a contestare la legittimazione passiva in quanto la proprietaria dei locali non è la [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale aveva affidato alla D el Monte la gestione del servizio mensa per i propri dipendenti; vi è quindi violazione del principio della corrispondenza tra richiesto il pronunciato. 3. Con il terzo motivo del ricorso silamenta ai sensi dell’art 360, co 1, n. 5 c.p.c. l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. S i tratta della stessa questione esposta al motivo secondo, svolta sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l'omessa valutazione della effettiva legittimazione passiva, che ha viziato la sentenza impugnata. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (c.d. TIA) è disciplinata dall'art. 49 del c.d. "decreto Ronchi" (il d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)che ha previsto l'istituzione, da pa rte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la coperturaintegrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi del comma 3 del citato art 49, è tenuto al pagamento della tariffa « chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale». Il presupposto impositivo della TIA è pertanto individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti(Cass. 14038 del 23/05/2019) ed è correlato a quell’indice di capacità contributiva dato dalla occupazione e dall’uso di un bene, dal quale il detentore trae un vantaggio, suscettibile di produrre rifiuti , in applicazione della regola eurounitaria “chi inquina paga” espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE. Non è pertanto il proprietario in quanto tale il soggetto legittimato passivo del tributo, bensì chi concretamente occupa o conduce i locali.E’ pertanto corretta la decisione resa dal giudice di secondo grado il quale ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione passiva della società ricorrente fa cendo riferimento alle “aree utilizzate” e suscettibili di produrre rifiuti. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 co. 1^ n. 3 c.p.c. la violazione dell’ art . 33 del R egola mento comunale, per omesso contraddittorio. La parte deduce che il contraddittorio si è svolto con un rappresentante della BPL che sarebbe l'effettivo legittimato passivo, e non con un rappresentante di essa società che non ha mai sottoscritto la scheda dirilevazione. Il motivo è infondato posto che l’art.33 del Regolamento, il cui testo è riportato in ricorso tramite scansione , prevede solo una facoltà e non un obbligo di contraddittorio(“è facoltà del Comune o del soggetto gestore invitare i contribuenti e di proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie e i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto. E’ facoltà del Comune o del soggetto gestore di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili”), e non prevede come motivo di nullità del successivo accertamento la mancata partecipazione del contribuente al procedimento di individuazione delle superfici imponibili. Ne deriva che, seppure non fosse stato garantito il contraddittorio ivi previsto, tale violazione non avrebbe in ogni caso determinato l'illegittimità degli avvisi impugnati (si veda, con rifermento specifico al Regolamento del Comune di Capannori, Cass. 13128/2019). Ciò peraltro in applicazione del più generale principio, valevole anche per la finanza locale, che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto, salvo che per i tributi "armonizzati", trai quali non sono annoverati i tributi locali. 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell'art.6 comma 13 della legge n. 133 del 1999,per avere ritenuto applicabile l’IVA . Rileva che la tariffa di igiene ambientale disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 1997 ha natura tributaria esattamente come la Tarsu e quindi la previsione di cui all'art. 6 della legge 133 del 1999 deve estendersi anche a questo tributo. Il motivo è fondato. In tema di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, le sezioni unite d i questa Corte hanno precisato che detta tariffa , oggi abrogat a , avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5078).Diversamente accade per la c.d. TIA 2, di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, e quindiistituita successivamente alla scadenza delle annualità oggetto del presente giudizio (2001 - 2005), che ha natura privatistica (Cass. s e z. u n . n. 8631 del 07/05/2020). 6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai s ensi dell’art . 360 co 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 383 comma primo c.p.c.,con riferimento alla domanda relativa all'applicazione di penalità e interessi. Secondo la ricorrente ha errato il giudice d'appello a ritenere la questione nuova, presentata per la prima volta nel giudizio di rinvio,perché dalla lettura delle pagine 21,22, 23 del ricorso di primo grado e dalla pagina 25 del ricorso in appello si evincerebbeche si tratta di domanda già introdotta nelle precedenti fasi di giudizio. Il motivo è infondato. Secondo quanto esposto in ricorso (pag. 6) la questione era così posta nel giudizio di primo grado: “illegittimità dell'accertamento con riferimento alle penalità ed agli interessi di mora, in quanto nessuna condotta omissiva o negligente nella dichiarazione TIA poteva essere imputata alla società ricorrente la quale nel periodo 2001 2005 non aveva mai utilizzato superfici nel territorio del Comune di Capannori, infatti ha sempre svolto attività di gestione della mensa aziendale sin dal 1989 con somministrazione dei pasti ai dipendenti della Bipielle”. Si tratta quindi dalla stessa questione posta con i motivi secondo e terzo, come sopra ritenuti infondati,qui affrontata sotto il profilo della debenza delle sanzioni ed interessi.Implicitamente la parte ammette la condotta omissiva,ma la ritiene irrilevante sul presupposto - come sopra detto infondato - di non essere soggetto passivo del tributo. Non risulta inoltre, anche per difetto di trascrizione delle pagine del ricorso di primo grado cui si fa riferimento nel motivo, che le penalità e gli interessi siano st ati contestati per altre ragioni, diverse dal (già disatteso) difetto di legittimazione passiva; ogni altra eccezione sul punto risulta quindidomanda nuova , come contesta la controparte e come ha osservato la Commissione regionale in sede di rinvio. Ne consegue, in accoglimento de l quinto motivo, respinti gli altri, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi il merito della causa accogliendo l'originario ricorso del contribuente per quanto attiene alla non debenza dell'Iva sulle somme dovute a titolo di TIA per gli anni 2001-2005. In ragione della parziale soccombenza, le spese del giudizio di legittimità si compensano per tre quarti , ponendo la restante frazione a carico della controricorrente, e si liquidano come da dispositivo; compensato integralmente il merito, viste le incertezze interpretative sulla natura della TIA , solo successivamente chiarite. P.Q.M. Accoglie il quinto motivo del ricorso , respinti gli altri ; cassa , in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e d accoglie l'originario ricorso del contribuente limitatamente alla non debenza dell'Iva sulle somme dovute a titolo di TIA per gli anni 2001-2005.Compensa le spese del presente giudizio di legittimità in ragione di tre quarti e pone la restante frazione a carico della controricorrente, liquidandole , per l’intero, in euro 5 . 200 ,00 per compensi, oltre euro 200 ,00 per spese non docume
Sentenza Cassazione n. 28801/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris