CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 28017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9.tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-WL:3 cLait_ ret t. -e ..t.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 11 ottobre 2022 la Corte di Appello di Firenze ha respinto la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione (relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 12 dicembre 2019) introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorrente deduce violazione di legge in punto di competenza funzionale. Si afferma che ad essere competente era il Tribunale di Pisa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, pacificamente, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione - di cui all'art. 175 cod.proc.pen. - ove presentata (come nel caso in esame) dopo la emissione della sentenza, è attribuita per legge alla competenza del giudice «che sarebbe competente sulla impugnazione» . Nel caso in esame si tratta, appunto, della Corte di Appello di Firenze. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. o Lii 2: E2 Così deciso in data 26 marzo 2024 O