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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile in data 17 gennaio 2015, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Mondragone fino al novembre 2011; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 TU Stup., con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il clan camorristico denominato Fragnoli-Gagliardi, commessi in Mondragone con condotta perdurante il reato associativo e nell'anno 2010 i reati fine.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della motivazione del provvedimento impugnato.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza la diversa composizione dei due sodalizi, dal punto di vista dei partecipi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, nel caso della seconda sentenza, nonché la circostanza che il sodalizio, di cui alla sentenza sub 1) era stato costituito a seguito di iniziativa autonoma del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità dei vari reati oggetto delle due sentenze e che non vi era prova della identità del disegno criminoso esistente tra i due sodalizi, nati peraltro, con riferimento a quello giudicato con la sentenza sub 1), ad iniziativa di un coimputato e con finalità differenti (cfr. pag. 2 dell'ordinanza). 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata.

3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile in data 17 gennaio 2015, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Mondragone fino al novembre 2011; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 TU Stup., con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il clan camorristico denominato Fragnoli-Gagliardi, commessi in Mondragone con condotta perdurante il reato associativo e nell'anno 2010 i reati fine. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della motivazione del provvedimento impugnato. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza la diversa composizione dei due sodalizi, dal punto di vista dei partecipi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, nel caso della seconda sentenza, nonché la circostanza che il sodalizio, di cui alla sentenza sub 1) era stato costituito a seguito di iniziativa autonoma del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità dei vari reati oggetto delle due sentenze e che non vi era prova della identità del disegno criminoso esistente tra i due sodalizi, nati peraltro, con riferimento a quello giudicato con la sentenza sub 1), ad iniziativa di un coimputato e con finalità differenti (cfr. pag. 2 dell'ordinanza). 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022
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