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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:321
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0252 - IT Avis juridique important | 61989J0252 SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 LUGLIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-252/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03973 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri - Obbligazioni - Esecuzione delle direttive - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 19 febbraio 1991, [OSCURATO:PERSONA] / Belgio, causa C-374/89, Racc. pag.

I-367), uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme di diritto comunitario.

In virtù di questa stessa giurisprudenza, le difficoltà di applicazione rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-252/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], del suo stesso servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], addetto di primo grado del governo presso il ministero per la Pianificazione del territorio e per l' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], presso detto ministero, 5 A, rue de Prague, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fissare e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i programmi, come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU L 176, pag. 18), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce:

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fissare e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i programmi come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0252 - IT Avis juridique important | 61989J0252 SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 LUGLIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-252/89. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03973 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri - Obbligazioni - Esecuzione delle direttive - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 19 febbraio 1991, [OSCURATO:PERSONA] / Belgio, causa C-374/89, Racc. pag. I-367), uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme di diritto comunitario. In virtù di questa stessa giurisprudenza, le difficoltà di applicazione rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-252/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], del suo stesso servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], addetto di primo grado del governo presso il ministero per la Pianificazione del territorio e per l' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], presso detto ministero, 5 A, rue de Prague, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fissare e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i programmi, come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU L 176, pag. 18), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce: [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fissare e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i programmi come pure di adottare e di comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/339/CEE, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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