CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di assise di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 30 aprile 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e il solo Neculai per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], .[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi quali parti civili. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, i due imputati avrebbero, unitamente ad altre persone, partecipato ad una rissa scatenatasi all'ingresso di una discoteca; durante la stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di fuggire a causa della preponderanza del gruppo avversario, avevano raggiunto un'autovettura e [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida della stessa, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato il posto alla destra del guidatore e [OSCURATO:PERSONA] si era accomodato sul lato destro del sedile posteriore, ma erano stati raggiunti dai loro contendenti, alcuni dei quali armati di oggetti idonei ad offendere, i quali avevano circondato l'autovettura e avevano iniziato a colpirla con tali oggetti e con calci e pugni determinando lo sfondamento del lunotto posteriore e dei finestrini posteriori e avevano colpito con una chiave inglese anche [OSCURATO:PERSONA] ad un braccio; a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall'auto e aveva colpito con un pugno alla testa, facendolo cadere a terra, [OSCURATO:PERSONA], che veniva attinto da calci al volto sferrati da [OSCURATO:PERSONA]; subito dopo [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autovettura, era riuscito a ripartire effettuando una manovra in retromarcia e, passando sul corpo di [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto disteso sulla strada, aveva cagionato allo stesso gravi lesioni cranio-encefaliche che lo avevano portato alla morte. In particolare, quanto al delitto di omicidio, si afferma che sussiste il nesso eziologico tra la condotta del Neculai ed il decesso di [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultimo è caduto a terra in conseguenza dei colpi ricevuti dall'imputato e proprio a causa della sua posizione, disteso a terra in condizioni di incoscienza, è stato immediatamente dopo investito dall'autovettura. L'investimento «non ha costituito un evento anomalo od eccezionale in quanto il tentativo di fuga del gruppo soccombente ha costituito un'evoluzione del tutto tipica nel contesto di una rissa, così come ha costituito esito non eccezionale il conseguente investimento, dato che la vittima era a terra, impossibilitata a rialzarsi, e il guidatore era alla guida in una condizione di alterazione, concitazione e paura. La morte del Senapa è stata quindi la concretizzazione di uno specifico rischio determinato dalla condotta violenta tenuta da costui» (vedi pag. 23 della motivazione della sentenza di primo grado). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a 2 /// mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 588, secondo comma, cod. pen. sostenendo che anche dalla ricostruzione fattuale ! operata dal giudice di primo grado non risulta alcuno scontro fisico tra i soggetti coinvolti nella vicenda. Vi erano state solo delle provocazioni verbali, senza che la situazione trascendesse in un scontro fisico. Solo quando [OSCURATO:PERSONA], armato di una chiave inglese, aveva iniziato a danneggiare la vettura a bordo della quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rompendo il parabrezza e cercando di forare le gomme, [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall'automobile ed aveva colpito [OSCURATO:PERSONA], che era caduto a terra, mentre gli altri due soggetti rimasti a bordo del veicolo, tentando di fuggire, con plurime manovre in retromarcia avevano investito la vittima, stesa a terra, poi avevano urtato un'altra vettura ed infine si erano allontanati. Lo scontro fisico aveva riguardato solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era sorto dopo la condotta di danneggiamento attuata da [OSCURATO:PERSONA] e, per le caratteristiche della contesa, non era prevedibile lo sviluppo che essa aveva avuto in seguito. In particolare, non vi era stato uno scontro fisico al quale avessero partecipato più di due persone. Non era quindi possibile affermare la sussistenza del reato di rissa, che richiedeva due gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 584 cod. pen. e «vizio di motivazione». Deduce che la consulenza tecnica non dà una risposta certa sull'idoneità dei pugni a cagionare la morte della vittima e la motivazione fornita dalla Corte di appello, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, è apparente ed omette di accertare se fosse prevedibile l'evento morte quale conseguenza delle lesioni arrecate. Sostiene il ricorrente che l'evento morte deve essere escluso perché determinato dalla non prevedibile fuga dell'autovettura in conseguenza del danneggiamento attuato da [OSCURATO:PERSONA]. L'evento morte è conseguenza di un comportamento successivo e non prevedibile, caratterizzato da una serie di manovre, volte alla fuga, prive di nesso causale con i pugni ricevuti dalla vittima. Dalla motivazione non è dato comprendere perché «la fuga con l'autovettura è un'evoluzione del tutto tipica nel reato di rissa», considerato anche non non era in corso una rissa, ma una mera condotta di danneggiamento attuata da [OSCURATO:PERSONA]. Diversi testi avevano visto che [OSCURATO:PERSONA] era venuto alle mani con altro soggetto che lo aveva centrato con un pugno facendolo cadere a terra.La vittima era già a terra al momento dell'investimento e non aveva cercato di rialzarsi, anche perché ubriaco. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. e motivazione apparente in ordine al diniego delle attenuanti previste dalle citate disposizioni. Il ricorrente segnala che la Corte di assise di appello, alla quale era stato segnalato che le predette attenuanti, pur essendo state applicate a [OSCURATO:PERSONA], gli erano state ingiustamente negate, ha affermato che i due imputati hanno avuto un ruolo diverso e che la condotta del Neculai, per la violenza dei colpi inferti alla vittima quando questa non manifestava di essere in grado di rialzarsi, non poteva essere ritenuta di minima importanza. Sostiene, allora, il ricorrente che la motivazione è contraddittoria, poiché entrambi gli imputati hanno colpito la vittima, ma questa è caduta a terra proprio in conseguenza del pugno ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, solo quando la persona offesa già era a terra era intervenuto il Neculai, cosicché dovevano ritenersi rilevanti entrambe le condotte dei due imputati. Se era stata ritenuta di minima importanza la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a maggior ragione doveva ritenersi tale quella del ricorrente. Inoltre, sostiene quest'ultimo, non emerge dall'istruttoria che egli abbia violentemente e reiteratamente colpito la vittima, poiché simile circostanza non è stata affermata da alcun dichiarante. Sono state pure negate le circostanze attenuanti generiche perché nel corso del suo interrogatorio egli non aveva ammesso le sue responsabilità e neppure poteva assumere rilievo il suo intento di rientrare in Italia dopo aver appreso dell'emissione di un provvedimento coercitivo nei suoi confronti. Evidenzia, allora, il ricorrente che l'essersi affermato innocente è condotta che non può da sola determinare il diniego delle attenuanti generiche, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 588 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di rissa. Sostiene che la sentenza di secondo grado si è limitata ad aderire alla motivazione della decisione di primo grado, omettendo la valutazione delle emergenze istruttorie, cosicché la motivazione della sentenza qui impugnata è 4 /// meramente apparente e comunque in contrasto con quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. e illogica. La ricostruzione del fatto non è rispondente ad un obiettivo esame del materiale probatorio e si fonda su un preconcetto, poiché parte dal presupposto della colpevolezza dell'imputato per poi cercare di motivare l'affermazione di penale responsabilità attraverso riferimenti al materiale probatorio, decontestualizzandoli dal quadro generale e spesso interpretandoli malamente. La affermazione di responsabilità poggia su indizi privi di gravità, precisione ed univocità. La Corte di appello, quanto alla posizione del ricorrente, si è limitata a riportare alcuni brani delle dichiarazioni di taluni dei sommari informatori e di due imputati per poi affermare che egli era rimasto coinvolto in una rissa e non in una semplice discussione dai toni animati, omettendo di analizzare gli esiti degli accertamenti disposti dai carabinieri di Assisi ed in particolare i messaggi scambiati in una chat alla quale avevano partecipato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Dai messaggi risultava che il diverbio tra il Malferteiner e [OSCURATO:PERSONA] non era in alcun modo collegato all'aggressione fisica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il motivo di impugnazione è manifestamente infondato laddove si lamenta la mera apparenza della motivazione, avendo, al contrario, la Corte territoriale fornito adeguata motivazione circa le ragioni che l'hanno portata ad affermare che il ricorrente ha attivamente partecipato alla rissa e non ad una semplice discussione, sia pure animata, indicando gli specifici elementi di prova sulla base dei quali è pervenuta a siffatta conclusione. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili„ in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Laddove, poi, il ricorrente sostiene che la motivazione è illogica anche perché le prove acquisite non dimostrerebbero la sua partecipazione alla rissa, le censure del ricorrente sono inammissibili perché generiche e comunque attinenti esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità; la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2. Anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Esso poggia sull'affermazione che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, non vi sarebbe stato uno scontro fisico tra più di due persone e non sarebbe concepibile il delitto di rissa che presuppone uno scontro tra almeno tre persone. Tale affermazione, tuttavia, è chiaramente smentita dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado. In particolare, nella sentenza di secondo grado (vedi pagg. 31-32) si evidenzia che vi è stato uno scontro fisico tra due contrapposti gruppi di persone e che di uno di essi era parte attiva anche [OSCURATO:PERSONA] che, insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto atteggiamenti provocatori ed aveva poi accettato la sfida lanciata dal gruppo avversario, dopo avere inizialmente parcheggiato l'autovettura a poca distanza; solo in un secondo momento, a causa della preponderanza del gruppo avversario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di darsi alla fuga e, raggiunta la automobile, insieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano tentato di allontanarsi, ma erano stati raggiunti dai partecipanti al gruppo avverso, che avevano iniziato a colpire con violenza il lunotto posteriore ed i finestrini posteriori, cagionando pure lesioni personali agli occupanti del veicolo (vedi pag. 30 della motivazione della sentenza di appello) e precisamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A quel punto [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall'autovettura ed aveva sferrato un pugno al volto di [OSCURATO:PERSONA] determinandone la caduta a terra e quindi era intervenuto anche l'odierno ricorrente che aveva colpito con pugni e calci la vittima, anche quando questa già si trovava a terra. 3. Complessivamente infondato è il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892). È del tutto irrilevante la circostanza che la consulenza tecnica non abbia dato una risposta certa sull'idoneità dei pugni a cagionare la morte della vittima, atteso che, anche secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito la causa della morte non va individuata in via diretta ed immediata nei colpi inferti dai corrissanti, ma nell'investimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera della vettura, che ha determinato grave lesioni encefaliche. Sul punto del nesso causale la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che l'investimento della vittima e soprattutto le gravi lesioni dalla stessa riportate sono conseguenza della posizione in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava nel momento in cui il conducente dell'autovettura ha iniziato a muoversi in retromarcia per sottrarsi alla aggressione, ossia disteso a terra immediatamente dietro l'autovettura ed incapace di reagire. Tale sua condizione era dovuta ai colpi che [OSCURATO:PERSONA], prima, e [OSCURATO:PERSONA], avevano sferrato contro di lui, cosicché, sulla base della ricostruzione fattuale già sopra descritta, del tutto correttamente è stato ritenuto il nesso causale tra i colpi sferrati dall'odierno ricorrente e la morte di [OSCURATO:PERSONA], non potendo il successivo investimento essere considerato un evento anomalo ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale. Difatti, la Corte territoriale ha spiegato che era ben prevedibile che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché attuata nel contesto di una rissa, potesse determinare la morte della vittima, in quanto l'imputato ha colpito [OSCURATO:PERSONA] facendolo cadere a terra immediatamente dietro l'autovettura e ha continuato a colpirlo anche dopo, mentre la persona offesa, in stato confusionale o addirittura di incoscienza anche a causa dei colpi ricevuti, era impossibilitato a rialzarsi ed al contempo era prevedibile che il conducente della autovettura, che aveva già manifestato l'intenzione di fuggire a bordo della stessa, effettuasse una manovra in retromarcia per sottrarsi agli aggressori ed allontanarsi e quindi investisse [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la morte di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dall'odierno ricorrente con la sua condotta intenzionale volta a cagionare lesioni personali alla vittima, cosicché esso ben può essere imputato a titolo preterintenzionale (vedi Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Bouimadaghen, Rv. 283016). 3.1. Laddove, invece, il ricorrente afferma che l'evento morte deve essere escluso perché determinato dalla non prevedibile fuga dell'autovettura in conseguenza del danneggiamento attuato da [OSCURATO:PERSONA] •ardea e che non è dato comprendere perché «la fuga con l'autovettura è un'evoluzione del tutto tipica nel reato di rissa», considerato anche non non era in corso una rissa, ma una mera condotta di danneggiamento attuata da [OSCURATO:PERSONA], il motivo di impugnazione risulta generico, atteso che il ricorrente mostra di non volersi confrontare con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione attaccandole criticamente, limitandosi egli ad esprimere il suo dissenso per la soluzione adottata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Laddove, infine, il ricorrente richiama talune prove dichiarative, il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. 4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha fatto riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era proclamato innocente nel corso del suo interrogatorio non allo scopo di sanzionarlo per avere esercitato una sua legittima facoltà, ma solo per evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, egli non aveva mostrato segni di resipiscenza e quindi per negare la esistenza degli elementi addotti per invocare la applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 8 IW Non sussiste, quindi, la violazione di legge denunciata dal ricorrente in relazione a tale punto della decisione. Peraltro, la Corte territoriale ha motivato la sua decisione anche evidenziando i gravi precedenti penali del ricorrente, elemento di per sé sufficiente a motivare il diniego. Quanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., deve osservarsi che la motivazione appare corretta e priva di illogicità o contraddizioni. Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] ha colpito la vittima dopo essere sceso dalla vettura a bordo della quale era stato aggredito da più persone armate e ha sferrato un solo colpo, mentre l'odierno ricorrente ha sferrato ulteriori violenti colpi alla vittima, anche quando questa era ormai a terra, rendendole impossibile riprendersi e spostarsi dalla posizione pericolosa in cui era venuta a trovarsi, così aggravando la situazione di pericolo poi concretizzatasi quando la vettura ha iniziato a procedere in retromarcia investendo Filippo L.imini Senapa. Del tutto correttamente, quindi, la sua condotta non è stata ritenuta di minima importanza. Laddove, poi, egli sostiene che non emerge dall'istrutl:oria che egli abbia violentemente e reiteratamente colpito la vittima, poiché simile circostanza non sarebbe stata affermata da alcun dichiarante, egli solleva una censura di merito, diretta ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso