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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 800/2021

ECLI:EU:T:2021:82
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0092(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2021 – Fryč / Commissione (causa T-92/20) «Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Regolamenti di esenzione per categoria – Programma di aiuti concessi dalle autorità ceche a favore di talune imprese – Decisione della Commissione che approva detto programma – Ricorso di annullamento respinto in quanto tardivo – Danno asseritamente causato dagli atti della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione – Prescrizione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto normativo – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punto 18)

2. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Interruzione – Presupposti – Deposito di un’istanza dinanzi al giudice dell’Unione o presentazione di richiesta preventiva rivolta all’istituzione competente – Nozione di istanza a tal fine – Atto introduttivo del ricorso di annullamento – Esclusione (Art. 340 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punto 22)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 30)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 28, 31) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente in ragione, in primo luogo, dell’adozione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( GU 2008, L 214, pag. 3 ), in secondo luogo, dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 3 dicembre 2007 e dell’omessa pubblicazione di tale decisione, in terzo luogo, delle lacune nel trattamento da parte della Commissione delle denunce depositate dal ricorrente tra il 2016 e il 2018 e, in quarto luogo, delle ordinanze del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione ( C-230/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:685 ), e del 15 gennaio 2019, Fryč/Commissione ( T-513/18 , non pubblicata, EU:T:2019:22 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. 3) Il signor Petr Fryč è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle allegate dalla Commissione europea, eccezion fatta per le spese afferenti alla domanda di intervento. 4) Il signor Petr Fryč e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla domanda di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0092(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2021 – Fryč / Commissione (causa T-92/20) «Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Regolamenti di esenzione per categoria – Programma di aiuti concessi dalle autorità ceche a favore di talune imprese – Decisione della Commissione che approva detto programma – Ricorso di annullamento respinto in quanto tardivo – Danno asseritamente causato dagli atti della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione – Prescrizione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto normativo – Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punto 18) 2. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Interruzione – Presupposti – Deposito di un’istanza dinanzi al giudice dell’Unione o presentazione di richiesta preventiva rivolta all’istituzione competente – Nozione di istanza a tal fine – Atto introduttivo del ricorso di annullamento – Esclusione (Art. 340 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punto 22) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 30) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 28, 31) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente in ragione, in primo luogo, dell’adozione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( GU 2008, L 214, pag. 3 ), in secondo luogo, dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 3 dicembre 2007 e dell’omessa pubblicazione di tale decisione, in terzo luogo, delle lacune nel trattamento da parte della Commissione delle denunce depositate dal ricorrente tra il 2016 e il 2018 e, in quarto luogo, delle ordinanze del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione ( C-230/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:685 ), e del 15 gennaio 2019, Fryč/Commissione ( T-513/18 , non pubblicata, EU:T:2019:22 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. 3) Il signor Petr Fryč è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle allegate dalla Commissione europea, eccezion fatta per le spese afferenti alla domanda di intervento. 4) Il signor Petr Fryč e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla domanda di intervento.
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