CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34960/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici (vedi pag. 4 della motivazione) hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante in questione è configurabile anche nell'eventualità in cui il maggiorenne, per lo stato di vulnerabilità del minore, si sia avvalso, in qualsiasi forma, del suo apporto o lo abbia utilizzato per l'esecuzione del reato (vedi Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 02); considerato che il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è aspecifico e non consentito. La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di estorsione, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685). Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,