CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, Piazza S. Pantaleo 3, presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D’APPELLO DI [OSCURATO:SOCIETA], pubblicata il 30/01/2020 R.G. n. 212/2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dai medici specialisti ambulatoriali interni meglio indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila che aveva disatteso la loro domanda volta ad ottenere il compenso accessorio orario previsto per le zone disagiate a decorrere dal [OSCURATO:PERSONA] convenzionati - Regione Abruzzo - indennità zone disagiate – identificazione di queste ultime –ACN – AIR -rapporti R.G.N.12913/2020 Cron. Rep. Ud.12/01/2023 - CC maggio 2017, epoca in cui l’[OSCURATO:PERSONA] L’Aquila aveva sospeso tale erogazione, sul presupposto di un’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AIR) che non ne consentiva l’attribuzione. 2. la Corte territoriale riteneva che la ASL fosse pienamente legittimata all’interpretazione dell’AIR, trattandosi di comportamento rientrante negli schemi del diritto privato, da riportare al caso in cui l’erogatore di un dato compenso riesamini la fondatezza dell’attribuzione cui intenderebbe essere chiamato, né ricorreva un vizio del procedimento per mancato intervento del [OSCURATO:PERSONA], quale organo deputato dalla corretta interpretazione e applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ACN) e dell’AIR; 3. nel merito, la Corte d’Appello riteneva che l’AIR, all’art. 4, co. 2, fosse da intendere in linea con l’unica Delibera di [OSCURATO:PERSONA] che aveva regolato le zone disagiate, ricomprendendovi i Comuni facenti capo di [OSCURATO:PERSONA] con popolazione fino a 1.000 abitanti oppure i Comuni facenti capo di [OSCURATO:PERSONA] con popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti e con densità inferiore a 60 abitanti per Km/q e ciò anche in quanto solo la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad un tale definizione delle zone, mentre, seguendo quanto sostenuto dai ricorrenti, si sarebbe finito per attribuire all’AIR una tale portata normativa, in assenza di legittimazione in tal senso; 4. i medici hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della ASL; entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. nella memoria conclusiva le ricorrenti hanno fatto istanza di riunione con altre impugnative per cassazione, che però riguardano altre sentenze, a quanto è detto relative al recupero a titolo di indebito per gli anni antecedenti al 2017, sicché non ricorrono i presupposti utili alla riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; 2. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4, c.p.c., i ricorrenti denunciano la radicale carenza di motivazione in merito al vizio del procedimento, con riferimento al mancato intervento del [OSCURATO:PERSONA]; il secondo motivo denunzia un difetto motivazionale o quanto meno motivazione solo apparente, perplessa, incomprensibile, contrastante con affermazioni inconciliabili, rispetto al dedotto difetto di attribuzione (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenuto sotto il profilo della asserita impossibilità diadottare una interpretazione della contrattazione collettiva diversa da quella posta a base di precedenti pagamenti fino ad allora eseguiti; il terzo motivo afferma il ricorrere di una motivazione solo apparente, perplessa, incomprensibile, contrastante con affermazioni inconciliabili, quanto alla dedotta illegittima espansione del potere discrezionale in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e con esso si sottolinea la singolarità del comportamento della ASL, indottasi a mutare interpretazione dell’AIR, in periodo di vacanza contrattuale, rispetto ad una clausola che aveva trovato applicazione per tutto il periodo di vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tenersi conto che le altre ASL avevano proseguito regolarmente nell’erogazione di quel compenso, in assenza di alcun a riserva ed il tutto con difetto assoluto di attribuzione ed illegittima espansione del potere discrezionale; 3. i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione e sono infondati; 4. la Corte territoriale ha espressamente ritenuto che non ricorresse un vizio del procedimento, né che alla ASL non fosse consentito tornare sulla pregressa interpretazione dell’AIR e ciò, riguardando profili di stretto diritto, non consente la censura in termini di motivazione apparente, perché i profili di diritto o sono stati correttamente declinati dalla Corte di merito, nel qual caso non vi è alcun vizio, oppure no, ma in tal caso il vizio è semmai quello della violazione di legge; oltre a ciò, quanto affermato dalla Corte territoriale è assolutamente corretto in punto di diritto; infatti, non può mai ritenersi che il soggetto erogatore di una certa prestazione, quale debitore della stessa, non sia legittimato a valutare l’interpretazione dei fondamenti normativi e negoziali di essa ed a tenere i comportamenti conseguenti che siano da esso ritenuti coerenti con tale interpretazione, fermo restando che il preteso creditore potrà agire in giudizio per far accertare l’illegittimità del comportamento così tenuto; si tratta di dinamica assolutamente ordinaria dei rapporti regolati dal diritto civile, quale è quello tra medici convenzionati ed ente pubblico sanitario di riferimento, né è possibile ragionare in termini di poteri discrezionali, tali non essendo i comportamenti tenuti dalla P.A. in ambito di rapporti regolati dal diritto privato; risulta altresì sterile, a fronte di un tale assetto privatistico dei rapporti, insistere – come è nel terzo motivo - sul fatto che il debitore abbia inteso mutare interpretazione dell’AIR, perché ciò in astratto attiene ad una libera facoltà dell’asserito debitore, salvi i rischi di azione giudiziale altrui per il riconoscimento del diritto al pagamento, che non è però conseguenza dell’assenza di poteri di ripensamento sull’interpretazione da dare ai contratti che rilevano, ma semmai dell’infondatezza in diritto di tale interpretazione, che è cosa diversa; quanto all’asserita violazione procedimentale, si rileva intanto che il ricorso per cassazione è del tutto aspecifico, in quanto non riporta neppure il testo della norma contrattuale integrativa che avrebbe importo la previa consultazione del Comitato, ma la censura è anche inconferente, perché, se l’ipotesi di definizione da parte dell’AIR di una diversa nozione di zone disagiate è, come si dirà in prosieguo, nulla, evidentemente la sua applicazione non può dipendere da qualsivoglia interpretazione assumibile in sede sindacale o paritetica, in quanto mai, in tal modo, si potrebbe ovviare ad una clausola che, stante la nullità, sarebbe priva di effetti; 5. il quarto motivo denuncia la violazione o quanto meno falsa applicazione dei principi e norme in tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro ex art. 1362 e segg. c.c., difetto motivazionale per totale pretermissione della delibera riferita ai medici specialisti ambulatoriali e del diverso comportamento delle altre ASL regionali (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.); il motivo si articola su varie censure interpretative; 6. in punto di diritto l’ACN del 2005 prevede, all’art. 42, co. 11, che « per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali » ; l’art. 4 dell’AIR 2007 stabilisce a propria volta che « sono da considerare poste in zone disagiate di cui al comma 11 lett. B dell’art. 42 dell’ACN, in analogia con quanto previsto dalla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] 674/2006, tutte le unità operative che insistono in comuni facenti parte delle [OSCURATO:PERSONA] popolazione fino a 5 mila abitanti » (grassetto nel testo); 7. sotto un primo profilo, il motivo di ricorso assume che l’uso del grassetto sarebbe stato sottovalutato dalla Corte di merito, in quanto, invece, il fatto che la parte così evidenziata recasse una regolazione, per i [OSCURATO:PERSONA], diversa da quella prevista per i Medici di Base, doveva essere apprezzato e stava a significare una diversa disciplina in relazione ai primi; può anche ammettersi che l’uso di un grassetto nel testo negoziale costituisca “comportamento” in ipotesi valutabile ai sensi dell’art. 1362, co 2, c.c., ma nel caso di specie dedurre da quell’inciso evidenziato ciò che vorrebbero le ricorrenti non è per nulla conseguenza inevitabile e necessitata, in quanto resta anche il richiamo alla Delibera del 2006, che contiene una limitazione – per densità di popolazione – quanto ai Comuni da 1001 a 5.000 abitanti e dunque l’intero testo negoziale tollera appieno la valutazione congiunta dei due passaggi quale operata dalla Corte territoriale, sicché quella proposta viene ad evidenziarsi come proposizione di una diversa –ed inammissibile in sede di legittimità - lettura di merito (Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539); analoga conclusione vale altresì per il rilievo secondo cui, essendo facile, se si fosse voluta la limitazione, integrare il richiamo ai Comuni fino a 5 mila abitanti con i limiti di densità abitativa di cui alla Delibera del 2006, in quanto il criterio della densità poteva essere desunto anche dal richiamo a quella Delibera ed il diverso assunto impinge ancora nel merito; né è vero, anche al di là di quanto si dirà sulla nullità della ipotetica fissazione in sede di AIR di un criterio che prescindesse dalla necessaria Delibera regionale, che l’unico modo per esprimere in ipotesi l’individuazione di tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti come zone disagiate fosse quel grassetto, come sostengono le ricorrenti, in quanto bastava in realtà, se tale fosse stata la volontà, esplicitare meglio il criterio identificativo delle zone disagiate ritenuto da affermare; 7.1. le ricorrenti affermano poi che, dall’atto di intervento in causa del Sindacato SUMAI si sarebbe desunto che la ragione delle fissazione di un diverso criterio di identificazione delle zone disagiate starebbe nel fatto che, per i Medici di base, ubicare lo studio in un certo Comune sarebbe indifferente, in quanto l’indennità di disagio è erogata sulla base della residenza del mutuato, mentre per i [OSCURATO:PERSONA] la situazione è opposta, perché l’indennità è riconnessa al Comune di collocazione dello studio; si tratta di rilievo che ancora attiene ad una alternativa ricostruzione del merito – e ciò basterebbe - e che peraltro si basa su dati di fatto qui ignoti, oltre che su una ricostruzione della volontà delle parti del tutto ipotetica e che non può certo essere rimessa alla tesi di una di esse (il SUMAI); 7.2 un altro passaggio del motivo di ricorso rileva come nel 2017 fosse stata emanata un’apposita deliberazione per i [OSCURATO:PERSONA], più adeguata rispetto alla loro prestazione; si tratta di rilievo inconferente, in quanto non è certamente possibile interpretare l’AIR del 2007, che fa espresso richiamo alla Delibera del 2006, sulla base di diverse deliberazioni regionali, di una decina di anni dopo; ciò è già assorbente, senza contare che tale delibera conteneva esplicitamente anche il criterio basato sulla densità di popolazione per i Comuni fino a 5.000 abitanti, cui si aggiunge un parametro riguardante l’altitudine, sicché non si vede come si possa argomentare nel senso che il criterio sulla densità non operasse precedentemente; 8. va infine data risposta ad un ulteriore rilievo contenuto nel motivo di ricorso per cassazione, in critica all’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’interpretazione data sarebbe anche indotta dal fatto che solo essa assicurerebbe validità alla clausola dell’AIR, altrimenti invalida per contrasto con l’ACN in quanto quest’ultimo riemetteva alla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione delle sedi disagiate; 8.1 questa S.C. ha in effetti recentemente stabilito – e qui lo si ribadisce, rinviando anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. alla motivazione della pronuncia di seguito citata -che, anche ai sensi dell’art. 2-noniesd.l. n. 81/2004, conv. in L. n. 138/2004, la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale(Cass. 6 ottobre 2022, n. 29137) e dunque non potrebbe mai l’AIR fissare criteri identificativi delle zone disagiate in modo autonomo ed a prescindere da una (necessaria) Delibera regionale o in difformità da essa; 9. il ricorso va dunque integralmente disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna lericorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della su