CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 46555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 26/06/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara; evidenziava la Corte territoriale che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del giudizio abbreviato e che l'imputato doveva considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2 ter, cod.proc.pen, con la conseguenza che, essendo avvenuto in udienza il deposito della motivazione contestualmente alla lettura del dispositivo, il termine di 15 per il deposito dell'appello scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'appello veniva tardivamente depositato in data 15/07/2024. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di tardività dell'appello. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto tardivo l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come da documentazione allegata al ricorso, il deposito del relativo era avvenuto, tempestivamente, in data 08/07/2024 sia attraverso deposito sull'apposito PDP sia attraverso trasmissione di PEC presso l'indirizzo istituzionale del Tribunale di Ferrara. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come evincibile dall'esame degli atti processuali, l'atto di appello dichiarato inammissibile per tardività è stato depositato a mezzo PEC in data 8/7/2024 e ritualmente inserito dalla Cancellaria negli atti processuali (Cfr indice del faldone 4-atti relativi ad appello- P49, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Gip/Gup, presente nel fascicolo processuale trasmesso a questa Corte nonché relativa copia cartacea dell'atto di appello con timbro di deposito della Cancelleria del Tribunale di Ferrara in data 8.7.2024 ) e tale modalità di deposito, disciplinata dall'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tuttora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».3. L'appello, pertanto, depositato in data 8/7/2024 risulta tempestivamente proposto nel rispetto del disposto dell'art. 585 lett a) cod.proc.pen., e, cioè, nel termine di giorni quindici, termine che decorreva dal 26/6/2024 - data dell'udienza all'esito della quale si dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 544, comma 1, cod.proc.pen. - e scadeva in data 11/07/2024. 3.La valutazione di intempestività risulta, quindi, non corretta ed impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ult