CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14287/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e conclude chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/10/2020-dep. 11/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AVELLINO in data 13/10/2017 aveva condannato MARTINELLI Luigi a pena di giustizia per i reati di usura, aggravata dall'essere le vittime in stato di bisogno ed esercenti attività imprenditoriale, e di estorsione aggravata dal nesso teleologico, riuniti per continuazione, per fatti accertati a BAIANO e Comuni limitrofi da dicembre 2003 a luglio 2009. La condotta contestata all'imputato è sintetizzabile: (capo El) nell'aver egli preteso dai coniugi ARESTA Muzio e [OSCURATO:PERSONA] Veronica, quale corrispettivo per il prestito di denaro, di interessi a un tasso oscillante fra il 6 2 °/o e il 78% all'anno, e del 34% in sede di rinegoziazione; (capo E2) nell'avere usato minacce verso ARESTA e [OSCURATO:PERSONA], consistite nel prospettare loro che avrebbe posto all'incasso anche i titoli da essi rilasciati in bianco, provocandone il protesto, e che nella vicenda sarebbero intervenuti soggetti pericolosi al fine che le vittime sottoscrivessero titoli a copertura degli interessi usurari, e almeno in parte li pagassero. 2. MARTINELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 192 co. 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 644 cod. pen. Censura la mancata identificazione dell'esatta dimensione del rapporto economico intercorso fra le parti, dopo aver rilevato che il reato di usura è compiutamente ricostruibile solo se sono definite la quantità di denaro data in prestito e la quantità di denaro promessa e/o versata in restituzione in un determinato arco temporale. Nella vicenda in esame la CORTE territoriale non ha affrontato la contestazione difensiva riguardante il primo dato, relativo al quantum complessivamente prestato, che non era risultato chiaro se fosse ammontato a 54.000 ovvero a 70.000 euro, come riferito dallo stesso ARESTA in due differenti momenti, o ancora a 90.000 euro, come accertato dal perito; analoga incertezza avrebbe riguardato l'entità del tasso usurario. A proposito delle cambiali, il medesimo perito aveva calcolato il tasso di interesse su un complesso di cambiali pari in totale a 167.100 euro, ma la somma di quelle risultate intestate all'imputato aveva raggiunto i 79.200 euro: anche su tali difformità e sulla provenienza dei titoli, in carenza di un verbale di sequestro, la CORTE non aveva fornito congrua motivazione; come secondo, la violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., quanto alla valutazione della prova, coincidente con le dichiarazioni delle due persone offese, in contrasto fra loro e senza riscontro in titoli non identificati; come terzo, la violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., perché ARESTA aveva registrato due conversazioni intercorse con l'imputato, e il relativo supporto era stato qualificato in termini di documento, non invece di intercettazione ambientale, come invece avrebbe dovuto, in tal modo sottostando alle regole delle intercettazioni ambientali, nella specie non seguite, pur se l'iniziativa era stata sollecitata dalla polizia giudiziaria alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi, poiché la ricostruzione dei fatti, effettuata in modo conforme dalle pronunce dei due gradi di merito, è stata censurata nel ricorso contestando quanto accaduto, senza aver fatto valere un travisamento delle prove. Il consolidato orientamento della S.C., condiviso da questa Collegio, ritiene che "in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va (...) ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)". (...) "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado". 2. A fronte di una motivazione - quella della CORTE - che, in coerenza con quanto accertato dal TRIBUNALE, e richiamandone espressamente la pronuncia, ha confermato l'affermazione della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese e della documentazione acquisita, il ricorso limita la censura di cui al primo motivo alla mancata precisa identificazione dell'entità complessiva del denaro prestato e del tasso di interesse praticato. La pronuncia di appello rinvia in proposito alla dettagliata ricostruzione contenuta nella sentenza del TRIBUNALE, con la cui precisa articolazione il ricorso ha omesso di confrontarsi; ciò rileva in particolare quanto al contenuto delle pagine 16 e 17, che individuano, sulla scorta delle dichiarazioni rese da ARESTA e [OSCURATO:PERSONA], un prestito iniziale di 10.000 euro nel 2004, con interessi del 6% al mese, giunto poi a 54.000 euro, col medesimo tasso d'interesse, e un piano di rientro nel 2006 che prevedeva la restituzione di 70.000 euro, con un successivo accordo a 90.000 euro per il tramite di 56 effetti cambiari, sottoscritti in garanzia da [OSCURATO:PERSONA], per un totale di 164.000 euro, del quale forniva la dettagliata descrizione, aggiungendo che una parte di essi erano stati pagati, e poi sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria. Non vi è quindi ragione per sostenere la tesi dell'assenza di prova sulla pattuizione e sul versamento di interessi a tasso di usura; vi è anzi, correlando la decisione di appello e quella di primo grado, l'indicazione del riscontro fra le dichiarazioni delle persone offese, e fra esse e il materiale documentale in atti. 3. È peraltro da condividere la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni delle persone offese, le quali possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigorosa rispetto alla verifica cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Tali conclusioni sono apparse correttamente ai Giudici del merito tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che in tal caso il valore delle dichiarazioni rese non subisce attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto, a causa dell'assenza di interessi diretti di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere a un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, pur quando considera l'ipotesi di valutarla attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755-01). In ogni caso, è principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cf. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524- 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). 4. Manifestamente infondato è altresì l'ultimo motivo, rispetto al quale il ricorrente evoca la sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225466-01, con cui le Sez. U. avevano riconosciuto come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale disciplinata dall'art. 234 cod. proc. pen. Quella pronuncia, nel sottolineare la non sottoposizione al regime previsto per le intercettazioni telefoniche e ambientali di cui agli art. 266 ss. cod. proc. pen., precisavano - per l'appunto - doversi escludere "che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori". Di conseguenza, in base alla menzionata pronuncia, l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 co. 1 cod. proc. pen., che qualifica come "documento" tutto ciò che rappresenta "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo": "il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale". 5. Il principio è stato ribadito da numerose decisioni, anche con riferimento specifico a fattispecie nelle quali il privato autore dell'intercettazione del colloquio cui partecipava come interlocutore si era attivato su indicazione della polizia giudiziaria e/o con mezzi messi a disposizione dagli inquirenti: cf. Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv. 250534-01; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256-01; Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Foglia, Rv. 243741-01, che ha ritenuto utilizzabile - sia pure ai fini dell'adozione di un provvedimento di cautela personale - la registrazione delle conversazioni intervenute fra la persona offesa e alcuni degli indagati, effettuata tramite il telefono cellulare della predetta, lasciato in funzione al fine di consentire l'immediato intervento delle forze dell'ordine qualora la vittima fosse stata aggredita. Secondo la sentenza della Sez. 1 n. 6339 del 22/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254814- 01, non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svolto tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, benché clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, costituendo invece una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova: tale principio non viene meno se l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima (cf. da ultimo, Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020, Spinelli, Rv. 279653-01 e Sez. 2 n. 12347 del 10/02/2021 Rv. 280996 - 01 D'Isanto). La Corte territoriale ha fatto coerente applicazione dei principi di diritto fin qui riassunti.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di