CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitaleex lege-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tem-pore, Comune di Montoro, in persona del Sindaco in carica-intimati-avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 1065/2022 depositatail 05/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/20261.– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], conricorso promosso, ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., davanti alla Corted'appello di Napoli, hanno proposto opposizione alla stima delle indennitàdefinitive di espropriazione loro notificate, in data 3 novembre 2015 e 17novembre 2015, per i decreti 5 novembre 2014 e 21 maggio 2015, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Montoro (Av), la prima in qualità disoggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001, eper conto dell'ente locale, per l'acquisizione di più fondi contraddistinti incatasto al foglio 10, p.lla 1146 (ex 16), al foglio 6 p.lla 106, al foglio 10,p.lla 16 (ex 16) p.lle 1029, 1030, 1031, 1032, per la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Montoro (Av), località Torchiati –Chiusa III, Lotto A e B.La Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha ritenutola legittimazione passiva in via esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], esclu-dendo quella del Comune di Montoro, muovendo, tra l'altro, dall'ampiezzadella delega e dall'obbligo assunto dalla prima, quale soggetto delegato, dicessione dei terreni acquisiti al patrimonio del Comune, successivamente alperfezionamento della procedura espropriativa.Sulla quantificazione, la Corte territoriale, in adesione al metodo sperimen-tato dal nominato collegio peritale, e quindi in applicazione del criterio ana-litico o di trasformazione, applicato al fine di verificare la tenuta estimativadella valutazione effettuata con il metodo comparativo-sintetico, ha deter-minato la complessiva indennità di esproprio spettante agli opponenti ineuro 237.957,50, per i terreni previsti nel decreto 5 novembre 2014, e ineuro 38.112,50, per i terreni compresi nel decreto 21 maggio 2015.2.– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ri-corrono per la cassazione dell'ordinanza in epigrafe indicata con undici mo-tivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Montoro sono rimasti intimati.Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale. I ricorrenti hanno de-positato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in punto di legittimazionepassiva, la violazione e falsa applicazione, nei termini di cui all'art. 360c.p.c., primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 29, comma 4, del d.lgs.n. 150 del 2011, rubricato “Delle controversie in materia di opposizione allastima nelle espropriazioni per pubblica utilità".Nella indicata disposizione, richiamata nell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 –come modificato dall'art. 34, comma 37, lett. a) e b) del d.P.R. n. 150 del2011 – rubricato “Opposizioni alla stima”, non vi sarebbe un “beneficiariofinale” la cui legittimazione passiva varrebbe ad escludere quella degli altrisoggetti pure previsti: così per il promotore dell'espropriazione e del con-cessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato, nell'ambitodella delega dei poteri pubblici di cui all'art. 6, comma 8, anche il pagamentodell'indennità.La Corte d'appello di Napoli, individuando nella sola [OSCURATO:PERSONA] ilsoggetto passivamente legittimato ed escludendo d'ufficio la domanda in-trodotta nei confronti del Comune di Montoro, sarebbe incorsa in error iniudicando.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l'erronea identificazionedel beneficiario dell'espropriazione.La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., per non aver considerato quale fatto decisivoper il giudizio, ricavabile dagli atti del giudizio, che l'espropriazione era statapronunciata a favore del Comune di Montoro.3.– I primi due motivi, che devono trattarsi congiuntamente perché con-nessi, sono fondati.Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/20263.1.– In materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 29 del d.lgs. n.150 del 2011 (disposizione che ha sostituito l'art. 54, comma 3, d.P.R. n.327 del 2001, di analogo contenuto), rubricato “Delle controversie in mate-ria di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità”, alcomma 4, nel disporre che, per quanto rileva nella fattispecie in esame, sepriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiariodell'espropriazione, non individua un ordine di preferenza “a scorrimento”,con assorbimento della legittimazione passiva delle figure intermedie e nep-pure dà ingresso, tra il novero dei legittimati passivi, alla figura del “bene-ficiario finale”.Come questa Corte ha affermato a Sezioni Unite, la previsione che la notificadell'opposizione alla stima sia notificata "se del caso" anche al beneficiario,non vale a individuare in tale figura un litisconsorte necessario se diversodall'autorità espropriante, dal promotore dell'espropriazione e da altri sog-getti delegati con atti di rilievo esterno (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294del 24/08/2022).L'autorità espropriante, il promotore dell'espropriazione e i soggetti dele-gati, a cui si aggiunge il concessionario dell'opera pubblica, se a questi siastato affidato il pagamento dell'indennità, conservano la propria legittima-zione e valgono a comporre il novero litisconsortile previsto dall'indicatadisposizione.L'autorità espropriante a beneficio della quale è stato emesso il decreto diesproprio, intesa anche come promotore dell'espropriazione, deve essereraggiunta dalla notifica anche se, per effetto della delega, che trasferisce aldelegato il compito di provvedere all'attuazione della procedura espropria-tiva, comprensiva dell'adempimento degli obblighi indennitari, possa finan-che individuarsi un concessionario dell'opera pubblica.L'evidenza, oggetto di critica in ricorso e per la quale la Corte d'appello diNapoli rimarca che la [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente delegataNumero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026“a provvedere all'attuazione in nome e per conto del Comune della proce-dura espropriativa…”, non vale a individuare nel soggetto delegato la figuradel concessionario obbligato, conservando, piuttosto, al delegante, qualeautorità espropriante e/o promotore, una autonoma e concorrente legitti-mazione in punto di prerogative di controllo e d'indirizzo.Il richiamo ai contenuti della delega (art. 2 della Convenzione intervenutatra le parti) per l'endiadi “in nome e per conto” esclude che soccorra nellaspecie una concessione cd. traslativa mediante la quale sia stato attribuitoa un soggetto, con atto a rilevanza esterna, il compito di promuovere ecurare direttamente, agendo in nome proprio, insieme all'esecuzione dell'o-pera pubblica le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione delloobbligo di sopportare i relativi oneri (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2025, n.33562; in termini: Cass., Sez. I, 12 settembre 2022, n. 26803; Cass., Sez.II, 15 gennaio 2019, n. 815).3.2.– La peculiare figura del “beneficiario finale”, individuata dalla Corted'appello all'esito dell'operazione negoziale intervenuta tra le parti, per laquale il Comune si era obbligato a trasferire in proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente alla conclusione dell'intera procedura, learee espropriate, con compensazione del prezzo di cessione con i “costi chela società si era impegnata a sostenere per le opere di urbanizzazione e perla conclusione del procedimento espropriativo”, non vale ad implementareil novero litisconsortile di cui all'art. 29, comma 4, d.lgs. cit.3.2.1.– Il ricorso riesce a condurre sul punto una efficace critica alla deci-sione della Corte d'appello per quel passaggio della motivazione (p. 16 sen-tenza) che vorrebbe gli effetti traslativi della proprietà espropriata rimessi,per previsione negoziale, ad un momento successivo alla definizione dellaprocedura ablativa.Come rilevano i ricorrenti, si tratta di evidenza incapace di definire una au-tonoma legittimazione passiva del delegato nel procedimento di esproprio eNumero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026di integrare quei poteri “nomine proprio” su cui soltanto resta scandita l'af-fermazione della prima, per giurisprudenza richiamata di questa Corte.I motivi sono quindi, conclusivamente, fondati.4.– Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, a mente dell'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc.civ., 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 101 cod. proc. civ.Il consulente d'ufficio avrebbe depositato, insieme alla relazione finale, do-cumenti non preventivamente allegati alla bozza sottraendoli all'esamedelle parti, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, ec-cepito dalle parti. L'ordinanza avrebbe recepito quale componente del cal-colo comparativo di stima un importo derivante da un atto notarile di divi-sione, a ministero notaio Frauenfelder del 10 dicembre 2012, aggiunto allaconsulenza come doc. n. 11, non prodotto prima e tanto era avvenuto anchein sede di deposito della relazione a chiarimenti.Gli atti sarebbero stati inidonei a sostenere la congruità dei valori ritenuti etanto nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto o anche per-ché provenienti dalla controparte, in dedotta violazione del principio di “ter-zietà”.4.1.– Il motivo è inammissibile, perché impropriamente volto a portare unadiretta critica alla disposta consulenza d'ufficio reiterando, nel giudizio dilegittimità, le censure già sollevate dai consulenti di parte alla relazionetecnica e al modus operandi dei nominati tecnici d'ufficio.La proposta censura manca di indicare, puntualmente, nel rispetto del ca-none della specificità, di cui all'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 cod. proc.civ., la critica rivolta al provvedimento adottato dal giudice del merito e daquesti non esaminata per poi chiamare, solo all'esito, questa Corte all'e-same della dedotta violazione processuale.Il motivo di ricorso per cassazione, con cui si denuncia la violazione delcontraddittorio in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio nominato nelgiudizio di merito, per avere, nell'espletamento dell'incarico e di sua inizia-Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026tiva, acquisito la prova dei fatti costitutivi e delle eccezioni o documentinuovi delle parti o di terzi, è quindi inammissibile, in quanto non sorrettodalla censura del provvedimento del giudice del merito, che, a sua voltainvestito della critica, abbia poi omesso di pronunciare o abbia altrimentimotivato.Non vale infatti, e nel resto, a veicolare correttamente la censura sul fattoprocessuale la mera deduzione dei ricorrenti che il provvedimento di meritoabbia comunque aderito alle conclusioni della disposta consulenza, critica,più esattamente, di declinazione del diverso vizio sulla motivazione.4.1.1.– Il motivo è ancora inammissibile, perché non portatore di una cen-sura concludente, laddove contesta l'applicazione del metodo sintetico-comparativo adottato dai nominati cc.tt.uu. nella non congruità degli atti diriferimento e tanto perché muove da una evidenza la cui esistenza vienesconfessata dalla stessa ordinanza impugnata.La Corte d'appello di Napoli ha preso atto della verifica condotta dai consu-lenti d'ufficio che “vista la peculiarità delle emergenze assunte con il criteriocomparativo, i consulenti hanno confrontato le risultanze indicate anche conl'applicazione del criterio di stima diverso, analitico di trasformazione, alsolo fine di trovare conferma del valore scaturito dalle analisi sintetico –comparative” (p. 8 ordinanza).Il criterio di stima adottato non è pertanto quello sintetico-comparativo,valendo, piuttosto, a validarne gli esiti l'applicazione del diverso criterio dicosto o analitico-ricostruttivo che, invece, e come tale, non è oggetto dicensura in ricorso.Appartiene ad un solido indirizzo di questa Corte l'affermazione di principiosecondo la quale, in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione perle aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effet-tuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzodi mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventicaratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fon-Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026dato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosistabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando per-tanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima impron-tato, per quanto possibile, a canoni di effettività (tra le molte: Cass., Sez.I, 31 marzo 2016, n. 6243).In materia di espropriazione, la natura equivalente dei criteri di stima sin-tetico-comparativo e analitico-ricostruttivo, laddove entrambi vengano inrilievo nella valutazione espressa dal giudice del merito per la quantifica-zione della indennità dovuta al privato per il bene ablato, compone un nuovoe diverso criterio che il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire nellasua integralità, a pena di inammissibilità della critica per difetto di interesse,senza che possa andare di contrario avviso la possibilità di distinguere, nelmetodo di stima applicato, un criterio principale e uno secondario, di vali-dazione del primo, nella complessità del convergente risultato.5.– Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l'omessa e contraddittoriamotivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, consistente nell'omesso riconoscimento del carat-tere di esproprio parziale di bene unitario e nell'omessa applicazione deld.P.R. n. 327 del 2001, all'art. 33, relativamente alle interclusioni prodottesisui suoli appresi e contraddistinti al foglio 6 con le particelle nn. 215, 143,144 e 145.5.1.– Il motivo è fondato.Nel chiaro rispetto del principio dell'autosufficienza, alle pp. 12-14, a defi-nizione del “fatto omesso decisivo, oggetto di discussione tra le parti”, ilmotivo compone efficacemente i contenuti:a) dell'ordinanza istruttoria della Corte di merito del 4 maggio 2020, di con-ferimento dell'incarico ai nominati consulenti d'ufficio;b) dell'ordinanza impugnata, in cui la Corte d'appello richiama, a sua volta,lo stralcio della relazione d'ufficio dove viene esclusa, all'esito della proce-dura di esproprio, l'interclusione di fondi reliquati;Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026c) della relazione “a chiarimento” resa dagli stessi tecnici e obliterata dallaCorte territoriale, in cui il “fatto omesso”, ovverosia l'interclusione dei fondial foglio 6, il cui accertamento è prodromico all'applicazione dell'art. 33d.P.R. n. 327 del 2001, viene debitamente definito.Più puntualmente, vengono in tal modo in considerazione, come richiamatiin ricorso: l'ordinanza istruttoria del 4 maggio 2020, con cui la Corte terri-toriale officiava il c.t.u. ad “1. [e]seguire accurato sopralluogo; […] 3. for-nire completa risposta alle deduzioni alla bozza, in particolare, per quelle diparte ricorrente, relative al deprezzamento del fondo residuo, anche in re-lazione agli immobili ivi insistenti”; lo stralcio dell'ordinanza impugnata,nella parte in cui la Corte d'appello di Napoli esclude il riconoscimento diulteriori indennizzi ai privati espropriati, richiamando la relazione dei nomi-nati consulenti di ufficio a cui riferisce l'accertamento in ordine alla mancatainterclusione delle aree residue (p. 9 ordinanza); la relazione a chiarimentidel 15 novembre 2021 dei nominati tecnici di ufficio che, sul punto, dopoavere ammesso il precedente errore in ordine alla interclusione delle parti-celle di cui al foglio n. 6, stima l'ulteriore deprezzamento per interclusionedei fondi reliquati all'esproprio, in euro 24.021,00 (“p. 13 sub 4 rigo 1/5” e“p. 14 rigo 43/48” dei chiarimenti).L'ordinanza impugnata, in accoglimento del quarto motivo, va pertanto cas-sata, perché nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Napoli, consideratele valutazioni espresse dai nominati consulenti di ufficio nella relazione achiarimento (p. 13 sub 4, righi 1-5; p. 14, righi 43-48), statuisca sui reli-quati all'esproprio provvedendo sulle relative quantificazioni.6.– Con il quinto motivo, i ricorrenti fanno valere error in iudicando perviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 132,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, peravere la Corte territoriale attribuito alla disposta consulenza tecnica un'af-fermazione parziale e non coerente con il suo reale contenuto, con difettodi motivazione sui reliquati interclusi.Numero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente.7.– Il sesto motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.“per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'obliterareun percorso di equivalenza tra la stima sintetico/comparativa e la stimaanalitica, malgrado la stima sintetico/comparativa venisse “rinnegata” dallostesso collegio peritale a beneficio della validità del solo responso offertodalla stima analitica”.8.– Con il settimo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360,primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso diesaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, costituito dall'avere obliterato – con motivazione contraddittoria per-plessa, apparente e contraria alle evidenze documentali ‒ il responso dellastima sintetico-comparativa effettuata dai consulenti d'ufficio, nel difetto dirappresentatività del dato comparato ed escluso il valore integrato dallapluralità di giudicati esterni.L'ordinanza non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i valori recepiti nelcalcolo analitico della consulenza d'ufficio non avrebbero trovato corrispon-denza nei prezzi di mercato.9.– Con l'ottavo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatti deci-sivi (art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.) nonché la nullità dellasentenza per vizio assoluto di motivazione (art. 132, secondo comma, n. 4cod. proc. civ.) per avere la sentenza “obliterato” la stima cui i consulentierano pervenuti in applicazione del calcolo analitico.10.– Con il nono motivo i ricorrenti fanno valere omesso esame di fatti de-cisivi nonché la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazionenella parte in cui l'ordinanza, senza spiegarne le ragioni, avrebbe valorizzatola scelta dei periti “di praticare, di propria iniziativa personale, una riduzioneNumero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026al parametro VM (il valore di mercato del "costruito" pag 25 26 27 CTU11.12.18) sostituendo al parametro pubblico della quotazione OMI (Euro450,00) un parametro teoretico (Euro 370,00) perché frutto di una elabo-razione del tutto personale”.11.– Il decimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111della Costituzione e degli artt. 61, 62, 112, 115 e 116, 191 e 196 cod. proc.civ. nonché degli artt. 32, 37 e 38 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2697cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Ideprezzamenti praticati sui valori omogenei si sarebbero fondati “sull'argo-mento teoretico dell'appetibilità di mercato … frutto di un convincimentopersonale del consulente”.12.– I motivi, che devono trattarsi congiuntamente valendo a contestare ilmetodo di stima osservato nella ordinanza impugnata, sono inammissibiliperché generici, a mente dell'art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ., e diretti aduna rivisitazione del merito, nella incapacità di denunciare un preciso fattostorico e la nullità assoluta della motivazione, oltre che per la ragione, indi-cata nella disamina del terzo motivo, per avere i consulenti nella stima ope-rata, cui presta adesione la Corte di merito, raccordato i criteri di stimasintetico-comparativo e analitico-ricostruttivo.La pure denunciata nullità della ordinanza impugnata per difetto assoluto dimotivazione, che va ad aggiungersi alla contestuale censura sul “fattoomesso”, sortisce l'effetto di inserire nella trama di ciascuna censura undato non coerente di critica, in tal modo sottraendo forza e ragionevolezzaall'intera dedotta violazione.Dove ancora l'articolato elenco di norme riportato in epigrafe alla denun-ciata violazione sortisce l'effetto di una mescolanza di censure che contrav-viene alla chiarezza del dato espositivo che presiede alla deduzione del mo-tivo di ricorso in cassazione (Cass., Sez. V, 6 novembre 2024, n. 28541).13.– Con l'undicesimo motivo i ricorrenti fanno valere la nullità della sen-tenza, per avere la Corte d'appello compensato parzialmente le spese di liteNumero registro generale 27212/2022Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 15145/2026Data pubblicazione 20/05/2026con motivazione apparente perplessa e obiettivamente incomprensibile permanifesta e irriducibile contraddittorietà.Il motivo resta assorbito in ragione delle censure accolte.14.– In via conclusiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e il quarto,assorbiti il quinto e l'ultimo, e i restanti motivi vanno dichiarati inammissi-bili.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiaraassorbiti il quinto e l'ultimo, e inammissibili i restanti, cassa l'ordinanza im-pugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversacomposizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino