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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 45760/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata in data 18 marzo 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 11 febbraio 2020, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10.10.2019, irrevocabile dal 25.9.2020, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, trasferimento fraudolento di valori e altro.

Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata da plurimi elementi: a) il ruolo verticistico rivestito dal Fontana all'interno dell'associazione criminale di riferimento e, in particolare, il ruolo "chiave" del predetto nel settore più delicato e rilevante del sodalizio, quello imprenditoriale e di collegamento con la politica; b) l'operatività del clan in argomento, la cui vitalità era confermata da plurimi procedimenti penali che avevano disvelato l'attuale e radicata presenza, in posizione egemonica, nella provincia di Caserta, della confederazione camorristica denominata clan dei "Casalesi"; c) il significativo contenuto di alcuni colloqui ordinari visivi che il Fontana aveva svolto con i propri familiari nel 2015, riportati nella nota della DDA di Napoli del dicembre 2019, a riprova del concreto pericolo di veicolare all'esterno messaggi in linguaggio criptico da recapitare a personaggi specificatamente interessati alle vicende del clan.

Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario.

2. Avverso detta ordinanza, il Fontana ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

L'art. 41 bis, comma 2-bis, della

I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della

I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies [recentemente sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. b),

I. n. 94 del 2009, cit.] del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge".

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei -necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez.

I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172).

2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è meramente apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione e che il ricorso tende, in buona sostanza, a provocare una non consentita nuova valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal Fontana con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 18 marzo 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 11 febbraio 2020, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10.10.2019, irrevocabile dal 25.9.2020, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, trasferimento fraudolento di valori e altro. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata da plurimi elementi: a) il ruolo verticistico rivestito dal Fontana all'interno dell'associazione criminale di riferimento e, in particolare, il ruolo "chiave" del predetto nel settore più delicato e rilevante del sodalizio, quello imprenditoriale e di collegamento con la politica; b) l'operatività del clan in argomento, la cui vitalità era confermata da plurimi procedimenti penali che avevano disvelato l'attuale e radicata presenza, in posizione egemonica, nella provincia di Caserta, della confederazione camorristica denominata clan dei "Casalesi"; c) il significativo contenuto di alcuni colloqui ordinari visivi che il Fontana aveva svolto con i propri familiari nel 2015, riportati nella nota della DDA di Napoli del dicembre 2019, a riprova del concreto pericolo di veicolare all'esterno messaggi in linguaggio criptico da recapitare a personaggi specificatamente interessati alle vicende del clan. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario. 2. Avverso detta ordinanza, il Fontana ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. L'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies [recentemente sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. b), I. n. 94 del 2009, cit.] del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei -necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172). 2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è meramente apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione e che il ricorso tende, in buona sostanza, a provocare una non consentita nuova valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal Fontana con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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