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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 91/2012

ECLI:EU:T:2012:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) / Consiglio (causa T‑162/09) «Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Ricorso dei produttori, esportatori o importatori dei prodotti in questione, o del produttore delle attrezzature originarie — Ricevibilità — Presupposti (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-28, 49, 54, 62)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Impresa che può avvalersi unicamente della sua partecipazione al procedimento amministrativo — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 33-36, 58)

3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale — Inammissibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 65) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e l’[OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) Co.

Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dall’[OSCURATO:PERSONA] AISBL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2012 — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) / Consiglio (causa T‑162/09) «Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Ricorso dei produttori, esportatori o importatori dei prodotti in questione, o del produttore delle attrezzature originarie — Ricevibilità — Presupposti (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-28, 49, 54, 62) 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping — Impresa che può avvalersi unicamente della sua partecipazione al procedimento amministrativo — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 33-36, 58) 3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale — Inammissibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 65) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e l’[OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dall’[OSCURATO:PERSONA] AISBL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
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