Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 91/2012
ECLI:EU:T:2012:187
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) / Consiglio
(causa T‑162/09)
«Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento
che istituisce un dazio antidumping — Ricorso dei produttori, esportatori o importatori dei prodotti in questione, o del produttore
delle attrezzature originarie — Ricevibilità — Presupposti (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-28, 49, 54, 62)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento
che istituisce un dazio antidumping — Impresa che può avvalersi unicamente della sua partecipazione al procedimento amministrativo —
Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 33-36, 58)
3.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione
contra legem del requisito dell’incidenza individuale — Inammissibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 65)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare
cinese (GU L 29, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e l’[OSCURATO:PERSONA] (Shenyang) Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute
dal Consiglio dell’Unione europea e dall’[OSCURATO:PERSONA] AISBL.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.