CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ellaCampania n. 1467/02/2020 depositata in data 17/02/2020, nonnotificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14803/2021Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 11019/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagliper euro 146.670,89 relativa alla vendita di uno stabilimento in Solofracon emissione della relativa fattura ma senza il pagamento dellaconseguente iva.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.Appellava l'Ufficio.La CTR adita respingeva il gravame; l’Agenzia ricorreva percassazione e questa Corte, con ordinanza n. 2593/2019, rilevavapreliminarmente il difetto di contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA], agenteriscossione che si era costituita in primo grado, e cassava la sentenzaimpugnata.Riassunto il giudizio, con la sentenza impugnata il giudice diappello in sede di rinvio ha confermato la statuizione di primo gradoritenendo che il ricorrente nelle more aveva dismesso sin dal 14 ottobre2002 la sua qualità di soggetto iva e non aveva potuto attivare laprocedura di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 che gli avrebbeconsentito di emettere nota di variazione conseguentemente dineutralizzare l'iva di cui si era reso debitore con la fattura di vendita.Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato adue motivi.Resiste il contribuente con controricorso che illustra con memoria.Questa Corte con ordinanza n. 26402/2022 pubblicata il 7settembre 2022 disponeva l’integrazione del contraddittorio con ilriscossore.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14803/2021Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 11019/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, rileva il Collegio che non risulta integrato ilcontradittorio con il riscossore, come disposto da questa Corte conordinanza n. 26402/2022 pubblicata il 7 settembre 2022 e regolarmentenotificata alle parti processuali (Agenzia delle Entrate e contribuente) amezzo PEC nella medesima data.Peraltro, nota la Corte che – a seguito del decesso del difensoredel contribuente avv. prof. Preziosi – l’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del 15 aprile 2026 andava notificato alla parte personalmente;a tale incombente risulta aver dato corso l’Ufficiale giudiziario presso ilTribunale di Avellino. L’esito di tale notifica è da un lato incomprensibilerisultando non leggibile la grafia del notificatore quanto all’esito nellaprima relata del 5 febbraio 2026 e negativo in quanto attestante“omessa notifica per destinatario trasferito” in altra relata ancora del 5febbraio 2026; dall’altro, quanto all’ulteriore tentativo di notifica del 17febbraio 2026, parimenti incomprensibile è l’esito dello stesso risultandoanalogamente non leggibile la grafia del notificatore in una relata ecomunque negativo – ancora - l’esito di altra relata risultando ildestinatario sconosciuto all’indirizzo.Ciò chiarito, vanno in primo luogo comunque esclusi i presuppostiper un rinvio dell’adunanza camerale, alla luce della assorbenteinammissibilità del ricorso per cassazione stante il difetto di integrazionedel contraddittorio di cui si è detto in esordio.Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 7528/2007; Cass. n. 31316/2018) il termine per la notificazionedell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissatoex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordodelle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cuiconfronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deveCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14803/2021Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 11019/2026Data pubblicazione 24/04/2026essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragionid'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.Alla luce di ciò, il rinvio dell’adunanza camerale è del tuttosuperfluo non potendo risultare comunque diverso l’esito dellacontroversia di fronte ad altro Collegio in quanto non si è provvedutoalla disposta integrazione.Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente e sonoliquidate in dispositivo P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrenteche liquida in euro 7.600,00 cui aggiungersi euro 200,00 per esborsioltre a 15% per spese generali, CPA e iva come per legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4