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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33178/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 19 gennaio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Enna in data 15 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - inosservanza e erronea applicazione degli artt. 110, 474 e 648 cod. pen.. e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, co. 1 lett.

B) cod. proc. pen., nella parte in cui il secondo giudice ha ritenuto il prevenuto responsabile, a titolo di concorso, dei reati contestati. - Illogica, omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 606, co.1 lett.

E) cod.proc.pen.) per essere giunto, il secondo giudice, a ritenere l'imputato responsabile dei reati lui ascritti con motivazione contraddittoria ed illogica. - Violazione dell'art. 606, co.1 lett.

E) c.p.p. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 62, 131bis e 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrete ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di appello, sicché i motivi devono considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come il prevenuto possa dirsi responsabile a titolo di concorso di entrambi i reati contestati, stante l'univocità della sua presenza sul luogo del delitto a supporto ed in attesa degli altri coimputati.

Con riferimento alla censura inerente alla possibilità che gli artt. 648 e 474 cod. pen. possano concorrere tra loro, il vizio denunciato non sussiste; ed infatti la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Parimenti, infine, alcun pregio merita neppure l'ultimo motivo di ricorso, ossia quello sull'asserito vizio motivazionale circa il trattamento sanzionatorio che risulta definito in coerenza con gli standard motivazionali richiesti dalla Corte di legittimità.

Non emergono le condizioni per poter censurare la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in quanto il ragionamento della Corte risulta privo di considerazioni illogiche e/o contraddittorie: il secondo giudice ne ha respinto la concessione argomentando che non erano emersi né erano stati allegato elementi idonei a sostenere la concessione del beneficio.

Infine, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, stante la non ricorrenza, nel caso di specie, del presupposto del limite edittale di pena ex art. 131 bis cod.pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 19 gennaio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Enna in data 15 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - inosservanza e erronea applicazione degli artt. 110, 474 e 648 cod. pen.. e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, co. 1 lett. B) cod. proc. pen., nella parte in cui il secondo giudice ha ritenuto il prevenuto responsabile, a titolo di concorso, dei reati contestati. - Illogica, omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 606, co.1 lett. E) cod.proc.pen.) per essere giunto, il secondo giudice, a ritenere l'imputato responsabile dei reati lui ascritti con motivazione contraddittoria ed illogica. - Violazione dell'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 62, 131bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrete ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di appello, sicché i motivi devono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come il prevenuto possa dirsi responsabile a titolo di concorso di entrambi i reati contestati, stante l'univocità della sua presenza sul luogo del delitto a supporto ed in attesa degli altri coimputati. Con riferimento alla censura inerente alla possibilità che gli artt. 648 e 474 cod. pen. possano concorrere tra loro, il vizio denunciato non sussiste; ed infatti la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Parimenti, infine, alcun pregio merita neppure l'ultimo motivo di ricorso, ossia quello sull'asserito vizio motivazionale circa il trattamento sanzionatorio che risulta definito in coerenza con gli standard motivazionali richiesti dalla Corte di legittimità. Non emergono le condizioni per poter censurare la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in quanto il ragionamento della Corte risulta privo di considerazioni illogiche e/o contraddittorie: il secondo giudice ne ha respinto la concessione argomentando che non erano emersi né erano stati allegato elementi idonei a sostenere la concessione del beneficio. Infine, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, stante la non ricorrenza, nel caso di specie, del presupposto del limite edittale di pena ex art. 131 bis cod.pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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