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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 02825/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10458/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 836/2021 depositata il 07/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento cron. 3255/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che il richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, avendo depositato istanza di prelievo il 5.4.2005 ed il 19.2.2007, rimanendo per il resto inerte sino al decreto di perenzione del ricorso, al quale si era opposto.

Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello di Catania confermava il rigetto della domanda, evidenziando che il richiedente era rimasto inerte per 13 anni, prima della perenzione definitiva del giudizio a quo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con provvedimento cron. 3255/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che il richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, avendo depositato istanza di prelievo il 5.4.2005 ed il 19.2.2007, rimanendo per il resto inerte sino al decreto di perenzione del ricorso, al quale si era opposto.

Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello di Catania confermava il rigetto della domanda, evidenziando che il richiedente era rimasto inerte per 13 anni, prima dellaperenzione definitiva del giudizio a quo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ravvisato una carenza di interesse ad agire nella condotta inerte serbata dallo Scognamiglio nel corso del giudizio amministrativo presupposto.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello non ha affatto ravvisato la carenza di interesse ad agire in capo allo Scognamiglio: si è limitata a constatare che lo stesso, dopo aver depositato ricorso al T.A.R.

Sicilia in data 26.1.1999, con contestuale istanza di fissazione dell’udienza, aveva presentato solo due istanze di prelievo, in data 5.4.2005 e 19.2.2007, non dando così impulso al ricorso per tredici anni, sino a quando il T.A.R. lo ha dichiarato perento con decreto del 30.11.2016 (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Sulla base di questi dati di fatto, non contestati dall’odierno ricorrente, la Corte distrettuale ha osservato che, alla luce della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, se da un lato la presentazione dell’istanza di prelievo non può costituire evento condizionante l’ammissibilità della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, dall’altro lato la sua mancata presentazione costituisce un indizio suscettibile di essere valutato, dal giudice di merito, nell’ambito del giudizio di quantificazione dell’indennizzo.

In tema, questa Corte ha affermato che, proprio per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale n. 34 del 2019, “… la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21595 del 22/08/2019, non massimata, in motivazione, pag. 6; in senso conforme, Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22096 del 04/09/2019, non massimata, e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22453 del 09/09/2019, non massimata).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione, da parte dell’istante, del pregiudizio sofferto per il protrarsi del giudizio a quo; il giudice di merito, infatti, avrebbe dovuto presumere l’esistenza del pregiudizio nel semplice superamento del termine legale di ragionevole durata del processo.

Anche questa censura è inammissibile.

La Corte siciliana non ha affatto richiesto allo Scognamiglio la prova di un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del processo; si è, piuttosto, limitata a prendere atto del sostanziale disinteresse manifestato dal predetto alla definizione del giudizio presupposto ed ha dedotto, da tale comportamento, l’inesistenza di un danno risarcibile”. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria, alla luce del fatto che altro collegio della medesima sezione, in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato analogo ricorso, distinto dal numero R.G. 8975/2022, alla pubblica udienza, con proposta di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge n. 208 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e 13, della Convenzione E.D.U., nella parte in cui la norma in esame subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi il giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del C.P.A., almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001, senza che detto rimedio preventivo spieghi alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo presupposto.

Inoltre, in esito alla camera di consiglio del 9.12.2022 altri due ricorsi vertenti sulla medesima questione, distinti rispettivamente dai numeri R.G. 9366/2022 e 9120/2022, sono stati rinviati a nuovo ruolo affinché fossero trattati e discussi in unico contesto insieme a quello R.G. 8977/2022.

Appare quindi opportuno disporre analoga statuizione interlocutoria relativamente al presente ricorso, affinché esso sia trattato innanzi la sezione ordinaria unitamente a quelli R.G. 8977/2022, R.G. 9366/2022 e R.G. 9120/2022.

PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10458/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 836/2021 depositata il 07/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento cron. 3255/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che il richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, avendo depositato istanza di prelievo il 5.4.2005 ed il 19.2.2007, rimanendo per il resto inerte sino al decreto di perenzione del ricorso, al quale si era opposto. Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello di Catania confermava il rigetto della domanda, evidenziando che il richiedente era rimasto inerte per 13 anni, prima della perenzione definitiva del giudizio a quo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con provvedimento cron. 3255/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che il richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, avendo depositato istanza di prelievo il 5.4.2005 ed il 19.2.2007, rimanendo per il resto inerte sino al decreto di perenzione del ricorso, al quale si era opposto. Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello di Catania confermava il rigetto della domanda, evidenziando che il richiedente era rimasto inerte per 13 anni, prima dellaperenzione definitiva del giudizio a quo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ravvisato una carenza di interesse ad agire nella condotta inerte serbata dallo Scognamiglio nel corso del giudizio amministrativo presupposto. La censura è inammissibile. La Corte di Appello non ha affatto ravvisato la carenza di interesse ad agire in capo allo Scognamiglio: si è limitata a constatare che lo stesso, dopo aver depositato ricorso al T.A.R. Sicilia in data 26.1.1999, con contestuale istanza di fissazione dell’udienza, aveva presentato solo due istanze di prelievo, in data 5.4.2005 e 19.2.2007, non dando così impulso al ricorso per tredici anni, sino a quando il T.A.R. lo ha dichiarato perento con decreto del 30.11.2016 (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). Sulla base di questi dati di fatto, non contestati dall’odierno ricorrente, la Corte distrettuale ha osservato che, alla luce della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, se da un lato la presentazione dell’istanza di prelievo non può costituire evento condizionante l’ammissibilità della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, dall’altro lato la sua mancata presentazione costituisce un indizio suscettibile di essere valutato, dal giudice di merito, nell’ambito del giudizio di quantificazione dell’indennizzo. In tema, questa Corte ha affermato che, proprio per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale n. 34 del 2019, “… la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21595 del 22/08/2019, non massimata, in motivazione, pag. 6; in senso conforme, Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22096 del 04/09/2019, non massimata, e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22453 del 09/09/2019, non massimata). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione, da parte dell’istante, del pregiudizio sofferto per il protrarsi del giudizio a quo; il giudice di merito, infatti, avrebbe dovuto presumere l’esistenza del pregiudizio nel semplice superamento del termine legale di ragionevole durata del processo. Anche questa censura è inammissibile. La Corte siciliana non ha affatto richiesto allo Scognamiglio la prova di un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del processo; si è, piuttosto, limitata a prendere atto del sostanziale disinteresse manifestato dal predetto alla definizione del giudizio presupposto ed ha dedotto, da tale comportamento, l’inesistenza di un danno risarcibile”. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria, alla luce del fatto che altro collegio della medesima sezione, in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato analogo ricorso, distinto dal numero R.G. 8975/2022, alla pubblica udienza, con proposta di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge n. 208 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e 13, della Convenzione E.D.U., nella parte in cui la norma in esame subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi il giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del C.P.A., almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001, senza che detto rimedio preventivo spieghi alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo presupposto. Inoltre, in esito alla camera di consiglio del 9.12.2022 altri due ricorsi vertenti sulla medesima questione, distinti rispettivamente dai numeri R.G. 9366/2022 e 9120/2022, sono stati rinviati a nuovo ruolo affinché fossero trattati e discussi in unico contesto insieme a quello R.G. 8977/2022. Appare quindi opportuno disporre analoga statuizione interlocutoria relativamente al presente ricorso, affinché esso sia trattato innanzi la sezione ordinaria unitamente a quelli R.G. 8977/2022, R.G. 9366/2022 e R.G. 9120/2022. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponend
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