CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 15833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2022 la Corte di appello de L'Aquila ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto il 13 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (commesso in data 20 settembre 2016) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 309,87 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in cinque motivi. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata respinta dalla Corte di appello l'eccezione di nullità sollevata con l'atto di gravame per violazione degli artt. 516 e 520 cod. proc. pen. Osserva che, nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio e notificato all'imputato, era stato indicato, quale reddito effettivamente percepito nell'anno 2015, quello di C 18.158,80 e che, nel corso del giudizio (all'esito dell'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], della Agenzia delle entrate), è emerso che si trattava in realtà di un reddito superiore (C 19.458,31). La difesa si duole che, avendo il pubblico ministero provveduto a modificare l'imputazione correggendo l'indicazione del reddito effettivo nel senso indicato dal teste, il verbale d'udienza contenente tale modifica non sia stato notificato, all'imputato assente. Sostiene che, trattandosi di una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., la notifica avrebbe dovuto avvenire ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen. La sentenza di primo grado, dunque, sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della falsità della dichiarazione. Osserva che l'affermazione della penale responsabilità è avvenuta sulla base della documentazione acquisita presso la Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che il nucleo familiare del quale Bevilacqua fa parte aveva percepito nel 2015 un reddito superiore a quello da lui dichiarato e superiore anche al limite previsto per l'ammissione al beneficio. Sostiene che tale documentazione è insufficiente in tal senso e sarebbe stato necessario verificare se i familiari di Bevilacqua avevano effettivamente percepito i redditi che il datore di lavoro ha dichiarato di aver versato loro. 2.3. Col terzo motivo, collegato al secondo, la difesa deduce violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e difetto di motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva e, in particolare, per non essere stati sentiti i familiari dell'imputato e il loro datore di lavoro in ordine alla effettiva percezione dei trattamenti retributivi risultanti dalla documentazione in atti. Sottolinea inoltre che, quand'anche tali redditi fossero stati percepiti, non vi sarebbe prova certa che di ciò Bevilacqua fosse stato informato e, anche per questo, i familiari dell'imputato avrebbero dovuto essere esaminati in giudizio. 2.4. Col quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.5. Col quinto motivo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'entità della pena inflitta. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 20 marzo 2023 la difesa ha replicato insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito e non contestata dal ricorrente, in data 20 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Vasto, depositò un'istanza volta a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che, nel 2015, il reddito del nucleo familiare (composto da lui, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era stato pari ad C 13.652,93 percepiti interamente da [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto del 13 ottobre 2016 [OSCURATO:PERSONA] fu ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, all'esito del processo penale, fu liquidata al suo difensore la somma di C 1.440,00. Dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio è emerso che nell'anno di imposta 2015 il reddito complessivo del nucleo familiare era stato superiore alla cifra indicata e che, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito redditi da lavoro dipendente. L'importo di tali redditi fu inizialmente determinato in C 18.158,80. In giudizio si accertò che [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito nel 2015 anche una somma a titolo di trattamento di fine rapporto e il pubblico ministero d'udienza corresse l'imputazione indicando in C 19.458,31 il reddito effettivo del nucleo familiare.3. Col primo motivo di ricorso la difesa sostiene che correggendo l'indicazione del reddito effettivo, il pubblico ministero avrebbe contestato un "fatto diverso" ex art. 516 cod. proc. pen. sicché la modifica dell'imputazione avrebbe dovuto essere notificata a Bevilacqua ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen. ciò che, pacificamente, non è avvenuto. Si obietta in proposito che Bevilacqua è accusato di aver dichiarato falsamente nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il nucleo familiare del quale fa parte aveva percepito nell'anno 2015 un reddito di C 13.652,93 e il discostamento tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito non è elemento costitutivo della fattispecie, tanto più che, sia la somma indicata nel capo di imputazione iniziale, sia quella risultante dalla correzione, erano superiori al limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Più volte, questa Corte di legittimità ha chiarito che le norme concernenti le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa e in questa prospettiva devono essere interpretate. Non possono, pertanto, ritenersi violate ogniqualvolta l'accusa originaria sia stata modificata, ma solo quando tale mutamento abbia pregiudicato il diritto di difesa e la condanna sia intervenuta per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale l'imputato non abbia potuto difendersi (tra le tante: Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, P.v. 275455Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013. Mannino, Rv. 254658). Nel caso in esame, la specificazione, avvenuta in udienza, a seguito dell'esame di un testimone, dell'entità del reddito percepito dal nucleo familiare, non era idonea a pregiudicare in nessun modo le facoltà difensive, perché non ha comportato modifica alcuna del nucleo essenziale della contestazione, rappresentato, come si è detto, dall'oggettivo discostamento tra i redditi dichiarati e quelli percepiti. Per quanto esposto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4. Non hanno maggior pregio il secondo e il terzo motivo, col quale la difesa assume che la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione versata al dipendente non sarebbe prova sufficiente dell'effettiva percezione del reddito ivi indicato e sarebbe stato perciò necessario assumere la testimonianza del datore di lavoro o del percettore del reddito. Nel sostenere che i redditi da lavoro dipendente risultanti dal CUD non sarebbero stati effettivamente percepiti, la difesa non ha indicato circostanze di fatto utili a suffragare questa tesi che si esaurisce, dunque, in una mera allegazione. Si deve osservare allora che una mera affermazione difensiva non è idonea a rendere "assolutamente necessaria" alla decisione una attività istruttoria che il giudice dovrebbe disporre ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. e che - come sottolineato dalla sentenza di primo grado e condiviso dai giudici di appello con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - l'ipotesi secondo cui il datore di lavoro, sostituto di imposta, potrebbe aver dichiarato nel CUD uno stipendio superiore a quello reale, non è plausibile (pag. 3 della sentenza di primo grado) né sono stati forniti argomenti per sostenerla (pag. 4 della sentenza impugnata), Si deve ricordare inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 «le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (cfr. Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716) e che [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che tra i componenti del suo nucleo familiare solo [OSCURATO:PERSONA] percepiva un reddito, ma, come risulta dalle sentenze di merito, anche [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito nell'anno 2015 un reddito da lavoro dipendente e non v'è ragione di supporre che tale attività lavorativa fosse ignota agli altri componenti del nucleo familiare. 5. Col quarto motivo di ricorso Bevilacqua si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che sarebbe giustificata dall'esiguità del danno arrecato all'erario. Nell'escludere la particolare tenuità del fatto, i giudici di merito hanno sottolineato che lo scostamento dal reddito effettivo non fu modesto e che la falsa attestazione determinò in concreto l'ammissione al beneficio. La motivazione è congrua, non contraddittoria né illogica, e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Com'è stato autorevolmente sottolineato, infatti, l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede un reato di •mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione). 6. La mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata - nell'assenza di positivi elementi da valorizzare - sull'esistenza di una precedente condanna per gravi reati che, secondo la Corte territoriale, non giustifica una riduzione della pena al di sotto del minimo edittale. Si deve ricordare, allora, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della