CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06TPHT8 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 078ZRIM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 22 ottobre 2025, che ha applicato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Brembate il 27 giugno 2025. Rilevato che l'unico motivo dei due ricorsi, con cui si contesta, in termini sovrapponibili, l'erronea qualificazione del fatto (rispetto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità), è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842), secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi, non ravvisabili nel caso di specie, in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, con la precisazione che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M