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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24709/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] D[ GOTTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce che il reato, commesso in data 28 giugno 2012, si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

3. Il motivo di ricorso è fondato.

Il termine di prescrizione, pari ad anni sei, è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio e tuttavia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., la sua durata massima è pari ad anni sette e mesi sei.

Essendo intervenuta una sola causa di sospensione del termine dal 15 novembre al 13 dicembre 2018, il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, cosicché risulta violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, in assenza di prova evidente della sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] D[ GOTTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce che il reato, commesso in data 28 giugno 2012, si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. 3. Il motivo di ricorso è fondato. Il termine di prescrizione, pari ad anni sei, è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio e tuttavia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., la sua durata massima è pari ad anni sette e mesi sei. Essendo intervenuta una sola causa di sospensione del termine dal 15 novembre al 13 dicembre 2018, il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, cosicché risulta violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e, in assenza di prova evidente della sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Decreto Cassazione n. 24709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris