Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06735/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, deducendo vizio della motivazione, posto che il giudice di merito, nel rigettare l'istanza di revoca o sostituzione della misura, aveva preso in considerazione esclusivamente i precedenti penali, il decorso del tempo e il periodo presofferto, nonché le condizioni di salute, senza tuttavia esaminare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato durante il giudizio al ricorrente, che indica come fine pena la data 08/05/2025, circostanza rilevante ai fini del giudizio prognostico in ordine al pericolo di reiterazione del reato.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'omesso esame di un motivo d'appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante, a norma dell'art. 606 cod.proc.pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, •• il principio secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900).

Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le te prospettazioni di parte non menzionate.

In sede di legittimità, quindi, non è censurabile una °sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame, allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della "sentenza',' complessivamente considerata.

Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Sez. 2, n. 29434 del 19/95/ 2004, Rv. 229220).

1.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi di rilievo tali da supportare un'attenuazione delle esigenze cautelari ovvero la prospettazione relativa alla mancanza di proporzione della cautela in atto, evidenziando in particolare la personalità negativa del ricorrente, la sua dedizione alla commissione professionale di reati in materia di armi e di stupefacenti, senza nulla argomentare esplicitamente in merito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nelle more notificato al ricorrente.

Trattasi tuttavia di elemento fattuale che non comporta alcun significativo mutamento degli elementi già considerati, conformemente al consolidato principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva (Cass. 19/12/1997, Largo, Rv. 209584), non elide la configurabilità di esigenze cautelari, né sotto il profilo del percolo di fuga (Cass. 18/01/1999, Terminio) né sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario (Cass 12/03/1998, Maritan, Rv.211064; Cass. 01/07/1998, Mallardo, Rv. 211980).

In particolare, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez.4 n.484, del 12/11/2021, Rv. 282416).

1.2. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, 03/12/2003 n. 306, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

Pertanto, il motivo non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/97/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, deducendo vizio della motivazione, posto che il giudice di merito, nel rigettare l'istanza di revoca o sostituzione della misura, aveva preso in considerazione esclusivamente i precedenti penali, il decorso del tempo e il periodo presofferto, nonché le condizioni di salute, senza tuttavia esaminare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato durante il giudizio al ricorrente, che indica come fine pena la data 08/05/2025, circostanza rilevante ai fini del giudizio prognostico in ordine al pericolo di reiterazione del reato. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'omesso esame di un motivo d'appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante, a norma dell'art. 606 cod.proc.pen., né determina l'incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, •• il principio secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900). Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le te prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile una °sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame, allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della "sentenza',' complessivamente considerata. Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Sez. 2, n. 29434 del 19/95/ 2004, Rv. 229220). 1.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi di rilievo tali da supportare un'attenuazione delle esigenze cautelari ovvero la prospettazione relativa alla mancanza di proporzione della cautela in atto, evidenziando in particolare la personalità negativa del ricorrente, la sua dedizione alla commissione professionale di reati in materia di armi e di stupefacenti, senza nulla argomentare esplicitamente in merito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nelle more notificato al ricorrente. Trattasi tuttavia di elemento fattuale che non comporta alcun significativo mutamento degli elementi già considerati, conformemente al consolidato principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva (Cass. 19/12/1997, Largo, Rv. 209584), non elide la configurabilità di esigenze cautelari, né sotto il profilo del percolo di fuga (Cass. 18/01/1999, Terminio) né sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario (Cass 12/03/1998, Maritan, Rv.211064; Cass. 01/07/1998, Mallardo, Rv. 211980). In particolare, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez.4 n.484, del 12/11/2021, Rv. 282416). 1.2. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, 03/12/2003 n. 306, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). Pertanto, il motivo non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/97/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
Sentenza Cassazione n. 06735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris