CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Rinaldi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglian. 378/2023 depositata il 13/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026La vicenda trae origine dalla verifica fiscale eseguita il 9 maggio 2002 neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].(S.I.A.I.), operante nel commercio di autoveicoli usati. [OSCURATO:PERSONA] di2002, contestava alla contribuente l’indebita applicazione del regimespeciale del margine – di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 – per l’annod’imposta 2002, ritenendo che numerose autovetture provenissero dasocietà estere di autonoleggio o rivendita, soggetti legittimati alladetrazione dell’IVA “a monte”, con conseguente inapplicabilità del regimeagevolato. Veniva quantificata un’imposta IVA ordinaria non versata pari aeuro 192.565,94.Sulla base delle risultanze del PVC, l’Agenzia delle Entrate notificava indata 9 dicembre 2008 l’avviso di accertamento n. RFK030600874/2008,recuperando l’IVA ritenuta dovuta e irrogando le correlate sanzioni. Lasocietà impugnava l’atto con ricorso alla CTP di Taranto, deducendo diavere correttamente applicato il regime del margine sulla base delleindicazioni normative e ministeriali vigenti all’epoca, e di non potereffettuare indagini ulteriori rispetto al controllo formale delladocumentazione.La CTP di Taranto, con sentenza n. 486/05/2010, accoglieva il ricorso,ritenendo che la contribuente avesse adottato una condotta diligente e chel’Ufficio non avesse provato la detrazione dell’IVA a monte da parte deicedenti originari.L’Agenzia proponeva appello, ma la CTR di Puglia, Sez. 28, con sentenzan. 122/28/2013, lo rigettava, dopo aver premesso – con un accertamentodi fatto – che soltanto 14 delle 73 autovetture risultavano intestate asocietà di leasing o autonoleggio e che, all’epoca dei fatti, il cessionarionon era gravato dall’onere di controllare la provenienza soggettiva delbene oltre la mera regolarità formale della fattura.Numero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15979/2021, accoglievail ricorso erariale, rigettava quello incidentale della contribuente e cassavacon rinvio, affermando – in conformità ai principi sanciti dalle SezioniUnite n. 21105/2017 – che il regime del margine richiede che ilcessionario provi non solo la propria buona fede, ma anche l’uso dellamassima diligenza esigibile, includente la verifica dei precedenti intestataritramite i dati della carta di circolazione.Riassunto il giudizio, la CGT di secondo grado della Puglia, con sentenza n.378/28/2023, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, riconoscendola legittimità dell’avviso di accertamento limitatamente alle 14 autovetturerisultate intestate a società di autonoleggio o leasing, ritenendo operantela presunzione di detrazione dell’IVA “a monte” per tali veicoli econsiderando insufficiente la diligenza dimostrata dalla contribuente. Per lerestanti 59 autovetture, tuttavia, la Corte riteneva non superato il dubbioderivante dalla documentazione e confermava l’illegittimitàdell’accertamento.Avverso tale ultima sentenza ricorre nuovamente per cassazione l’Agenziadelle Entrate, articolando due motivi di ricorso. Si è costituita la societàcontribuente con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che la CGT di secondo gradonon si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato nell’ordinanza dirinvio n. 15979/2021. In particolare, secondo l’Ufficio, il giudice del rinvioavrebbe omesso di estendere la valutazione anche alle ulteriori 59autovetture acquistate, nonostante la Corte di cassazione avesse chiaritoche la provenienza da società estere operanti nel settore del noleggio oNumero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026della rivendita costituisce presunzione di detrazione dell’IVA “a monte”,imponendo al cessionario di dimostrare la sussistenza dei presupposti diapplicazione del regime del margine per tutti i veicoli oggetto dellecontestazioni.Il primo motivo è fondato.Giova premettere che il giudizio di rinvio impone al giudice di merito diuniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e dicompiere, entro il perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente, levalutazioni in essa richieste, senza poterne ridurre l’oggetto né sostituireal percorso argomentativo indicato una diversa ratio decidendi.Nel caso di specie, l’ordinanza n. 15979/2021 – nel dare continuità aiprincipi affermati dalle Sezioni Unite 12 settembre 2017, n. 21105 – e nelrichiamare, in chiave interpretativa, la giurisprudenza della Corte digiustizia (CGUE, 18 maggio 2017, C-624/15, Litdana), ha ribadito che ilregime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo ederogatorio rispetto al sistema ordinario dell’IVA, la cui applicazione deveessere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.Pertanto, qualora l’Amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivie specifici, l’indebita fruizione del regime, spetta al cessionario dimostrarela buona fede e, cioè, non solo di avere agito in assenza dellaconsapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale, ma anche di avereusato la «diligenza massima esigibile da un operatore accorto», secondocriteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati al caso concreto, alfine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indiziidonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento allacompravendita di veicoli usati, rientra in tale diligente condotta«l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei datirisultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altrielementi di agevole e rapida reperibilità», al fine di accertare, sia puresolo in via presuntiva, se l’IVA sia stata già assolta da altri senzaNumero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026possibilità di detrazioni. Nell’ipotesi in cui emerga che i precedentiproprietari svolgano attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore delmercato di veicoli, opera la presunzione dell’avvenuto esercizio del dirittoalla detrazione dell’IVA assolta “a monte”, con conseguente negazione deltrattamento fiscale più favorevole. Gli indicati principi – ribaditi danumerose successive pronunce, tra le quali le ordinanze n. 9848/2018 e n.9850/2018 – costituiscono il parametro cui il giudice del rinvio deveLa sentenza impugnata, pur dando atto che l’accertamento riguardavacomplessivamente 73 autovetture, ha svolto la verifica richiestadall’ordinanza rescindente unicamente con riferimento alle 14 vetture perle quali risultava l’intestazione a società di autonoleggio o leasing,affermando, sul punto, che «essendo incontestato che almeno 14 autoerano intestate a società di autonoleggio ovvero leasing (…) ed operandotale presunzione», doveva ritenersi legittimo l’avviso limitatamente a taliveicoli. Tuttavia, l’ordinanza n. 15979/2021, nel valorizzare il dato delle 14vetture come “incontestato” quanto alla qualità soggettiva dei precedentiintestatari, non ha circoscritto a tale segmento l’oggetto del rinvio, ma harichiesto l’applicazione dei criteri di “buona fede” e di “diligenza massima”– secondo ragionevolezza e proporzionalità – ogniqualvoltal’Amministrazione contesti, con elementi oggettivi e specifici, l’indebitafruizione del regime e sussistano indizi idonei a far insorgere il sospetto diirregolarità. Orbene, per le restanti 59 autovetture la motivazione si limitaad affermare che non sarebbe “superato il dubbio” derivante dalladocumentazione, senza chiarire se tale dubbio fosse, alla luce deglielementi emersi dal PVC e dall’avviso, idoneo a integrare quegli indizi che,secondo l’ordinanza rescindente, impongono al cessionario l’attivazione diverifiche ragionevoli e proporzionate, né se e quali verifiche – richieste oesigibili nel caso concreto – la contribuente abbia effettivamente svolto. Intal modo, il giudice del rinvio non ha dato compiuta applicazione al dictumNumero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026rescindente, omettendo l’indagine richiesta in ordine alla condottadiligente esigibile anche con riguardo alle ulteriori 59 operazioni (nei limitidei dati della carta di circolazione, eventualmente integrati da elementi diagevole reperibilità) e alle conseguenze, in termini di presunzione didetrazione dell’IVA “a monte”, che discendono dall’eventuale emersionedella qualità soggettiva dei precedenti proprietari. Il primo motivo va,pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, cheprocederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato eprovvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 del d.l. n. 41/1995 e dell’art. 2697 c.c.,lamentando che la CGT: a) abbia circoscritto alle sole 14 autovetture(intestate a società di autonoleggio o leasing) l’operatività dellapresunzione di detrazione dell’IVA “a monte”, escludendola per le ulteriori59; b) abbia, così, addossato all’Ufficio un onere probatorio non dovuto,valorizzando altresì la mancanza, per gran parte dei veicoli,dell’indicazione del primo intestatario.Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, poiché lacassazione con rinvio impone un nuovo esame del merito secondo ilperimetro e i criteri di giudizio fissati dall’ordinanza rescindente, sicché laquestione relativa all’estensione della presunzione e al riparto dell’onereprobatorio dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio nell’ambitodell’istruttoria e della motivazione rinnovate.In ultima analisi, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviataper un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Cortedi giustizia tributaria di II grado della Puglia.Numero registro generale 1931/2024Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 18992/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]