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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07130/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 24 di marijuana, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla finalità di uso non meramente personale.

Al riguardo, contrariamente all'assunto difensivo, i giudici del merito hanno argomentato la finalità di uso non meramente personale sul rilievo del dato ponderale già significativo, dalle modalità di occultamente e dall'assenza degli strumenti usati per il consumo (cartine e filtri), motivazione congrua e non manifestamente illogica rispetto alla quale ogni diversa valutazione del compendio probatorio non è in questa sede predicabile.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tenuto conto della gravità del fatto e dell'offesa conseguente al quantitativo non modico.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità.

Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen. la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo (cfr. pag. 4).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 24 di marijuana, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla finalità di uso non meramente personale. Al riguardo, contrariamente all'assunto difensivo, i giudici del merito hanno argomentato la finalità di uso non meramente personale sul rilievo del dato ponderale già significativo, dalle modalità di occultamente e dall'assenza degli strumenti usati per il consumo (cartine e filtri), motivazione congrua e non manifestamente illogica rispetto alla quale ogni diversa valutazione del compendio probatorio non è in questa sede predicabile. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tenuto conto della gravità del fatto e dell'offesa conseguente al quantitativo non modico. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen. la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo (cfr. pag. 4). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris