Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 33063/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

8 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13308/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4339/2017 depositata il25/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:SOCIETA]- quale mandataria dell’ATI, subappaltatrice di alcune opere commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] generali S.r.l.- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per somme relative a lavori assertivamente eseguiti nell’ambito del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA].

Opposto il decreto ingiuntivo dalla società ingiunta che pure chiedeva in via riconvenzionale la condanna della Gefer al pagamento di ulteriori somme per lavori non correttamente eseguiti e la parziale compensazione con i crediti ingiunti, il Tribunale di Napoli, dopo che la Gefer si costituiva, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di ulteriori somme, revocava il decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] generali, al pagamento di euro 25.130,69, riconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA] di euro 317.908,69 dal quale detraeva quello di euro 292,778,0,quale incontestato controcredito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Napoli, decidendo sull’appello principale proposto dalla Gefer e su quello incidentale proposto dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel frattempo intervenuto, con sentenza n. 4339/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale dichiarando improcedibile la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannava la Gefer al pagamento della somma di euro 317.908,69 oltre interessi legali, compensando le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., impugnando la sentenza indicata in epigrafe.

Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto seguire controricorso.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023.

La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettato dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso va quindi dichiarato estinto.

Nulla sulle spese e su doppio contributo.

PQM Dichiara estinto il giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13308/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4339/2017 depositata il25/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:SOCIETA]- quale mandataria dell’ATI, subappaltatrice di alcune opere commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] generali S.r.l.- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per somme relative a lavori assertivamente eseguiti nell’ambito del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Opposto il decreto ingiuntivo dalla società ingiunta che pure chiedeva in via riconvenzionale la condanna della Gefer al pagamento di ulteriori somme per lavori non correttamente eseguiti e la parziale compensazione con i crediti ingiunti, il Tribunale di Napoli, dopo che la Gefer si costituiva, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di ulteriori somme, revocava il decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] generali, al pagamento di euro 25.130,69, riconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA] di euro 317.908,69 dal quale detraeva quello di euro 292,778,0,quale incontestato controcredito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Napoli, decidendo sull’appello principale proposto dalla Gefer e su quello incidentale proposto dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel frattempo intervenuto, con sentenza n. 4339/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale dichiarando improcedibile la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannava la Gefer al pagamento della somma di euro 317.908,69 oltre interessi legali, compensando le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., impugnando la sentenza indicata in epigrafe. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto seguire controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettato dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso va quindi dichiarato estinto. Nulla sulle spese e su doppio contributo. PQM Dichiara estinto il giudizio. Così d
Decreto Cassazione n. 33063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris