CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21532/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in forza di procura speciale apposta su foglio separato, notificato unitamente al ricorso per cassazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce n. 134/23/2021 depositata in data 15/01/2021; Oggetto: sospensione processo art. 295 c.p.c. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento TVM 010803990/2010 notificatogli quale socio, in rettifica del di lui reddito, a seguito del controllo operato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da questi partecipata; - tale attività di controllo aveva come risultato l’avviso di accertamento n. TVM 030801881/2010 mediante il quale l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sulla base delle risultanze di PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Otranto in data 22 dicembre 2009, accertava acquisti in evasione di imposta pari a complessivi € 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti che, a detta degli agenti accertatori, non avevano trovato riscontro in contabilità, e quindi recuperava a tassazione in capo alla società ai fini IRES-IRAP-IVA per l’anno 2005, ricavi non dichiarati pari ad € 3.389.627,00; - la CTP di Lecce con sentenza n. 2598/2016 rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite; appellava il contribuente; - la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. Staccata di Lecce, con la decisione che in questa sede si impugna rigettava il ricorso in appello; -ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Considerato che: - il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazionedella norma di cui all’art. 295 c.p.c. per avere il giudice del merito errato nel non disporre immediatamente la sospensione del processo, ritenendo non sussistenti nella specie i presupposti per la sospensione del processo in quanto era intervenuta nelle more del giudizio la sentenza non definitiva relativa al giudizio avente ad Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso “a monte” nei confronti della società; -il motivo è fondato; - questa Corte è ferma, nella sua ormai consolidata giurisprudenza, nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 e più di recente anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024 ) necessaria la sospensione del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati; - nel concreto, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamentodel maggior reddito contestato allasocietà di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione exart. 295 c.p.c. -applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dellasocietà, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti; - pertanto, nel mancare di provvedere alla sospensione di cui si è detto, la CTR ha commesso l’errore di diritto; - conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito; - all’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazio