CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 28439/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/03/2019; . O i c'.• (e c:re 9., 5 c, ss Zot2, AUlt udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora innanzi, SNA) propone ricorso per cassazione, notificato il 30.09.2019, articolato in tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] - Società di locazione finanziaria per azioni (d'ora innanzi, brevemente, [OSCURATO:SOCIETA]) per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari n. 117/2019, pubblicata in data 14.03.2019, che ha respinto l'appello proposto dalla ricorrente e confermato la sentenza del Giudice di prime cure. 2. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso con il quale eccepisce preliminarmente l'esistenza di un giudicato esterno. 3. Questa la vicenda giudiziaria: - con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la [OSCURATO:SOCIETA] adiva l'autorità giudiziaria al fine di contestare la morosità di SNA per il mancato pagamento dei canoni mensili dovuti a seguito di contratto di leasing immobiliare sottoscritto dalle parti, chiedendo la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile concesso in leasing. Nello specifico, la [OSCURATO:SOCIETA] esponeva di aver predisposto, in data 9.12.2008, un contratto di leasing immobiliare con il quale la stessa, in qualità di concedente, e la SNA, in veste di utilizzatrice, addivenivano alla stipula del contratto di locazione finanziaria n. 15/128239 avente ad oggetto l'immobile in corso di costruzione su area facente parte della banchina di Riva nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confinante con aree demaniali per tutti i lati, oggetto di concessione a favore di SNA per la durata di quindici anni, rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Olbia e [OSCURATO:PERSONA] con l'atto formale n. 01/2008. Il contratto di leasing, dell'importo di C 1.390.051,02, prevedeva che la società utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere duecentosedici (216) canoni mensili anticipati da C 10.384,00 ciascuno dal n. 2 al n. 169 e di C 1.000,00 ciascuno dal n. 170 al n. 216, oltre al primo (c.d. maxicanone) dell'importo di C 208.507,65, pagato da SNA al momento del rogito. Venivano pagati il maxicanone ed i primi quarantatré (43) canoni per un totale di C 655.019,65 oltre iva; non venivano pagati i successivi canoni mensili dal n. 44 in poi. La proprietà della superficie sulla quale doveva sorgere il capannone era stata, con atto distinto e precedente, trasferita da SNA a [OSCURATO:SOCIETA]. - Si costituiva in giudizio la SNA eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] e la nullità del contratto di leasing sottoscritto in quanto contrario a norme imperative ex artt. 823 e 1325 cod. civ. A tal proposito, la SNA evidenziava la carenza dei requisiti del contratto ed in particolare l'impossibilità e l'illiceità dell'oggetto dello stesso dal momento che, ai sensi del codice civile, il trasferimento del bene concesso in uso sarebbe risultato illegittimo vista l'inalienabilità dei beni che fanno parte del demanio pubblico. 4. Il Tribunale di Sassari dichiarava risolto tra le parti il contratto di locazione finanziaria n. 15/128239 e per l'effetto condannava la SNA a rilasciare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] l'immobile oggetto di leasing, regolando di conseguenza le spese processuali. Assumeva, quanto al precedente contratto di vendita, che non essendo possibile la vendita della proprietà in ordine ai beni demaniali, le parti avessero inteso trasferirne la proprietà superficiaria, il che non inficiava la validità del contratto di leasing, stipulato per consentire la realizzazione del capannone industriale su quell'area, rispetto alla quale la SNA era già in possesso di concessione rilasciata dal Comune.l - 5. La SNA proponeva appello, deducendo la violazione degli artt.2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ. laddove, a fronte della diversa domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di leasing, era stata pronunciata la conversione del contratto di leasing in contratto costitutivo di diritto di superficie, prendendo in considerazione una tardiva richiesta in tal senso proveniente dal finanziatore e senza indagare sulla reale volontà dei contraenti. 6. La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza qui impugnata ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado, precisando che oggetto della controversia era la risoluzione del contratto di leasing avente ad oggetto il complesso edilizio in corso di costruzione sull'area facente parte della banchina del porto industriale di [OSCURATO:PERSONA], già acquistato dalla conduttrice con precedente compravendita. Precisa che il tribunale, preso atto della qualità del suolo sul quale insisteva il fabbricato, riteneva comunque valido il contratto di leasing in quanto dalla comune volontà delle parti espressa nella precedente compravendita, che costituiva il presupposto della successiva locazione finanziaria, si traeva l'intento di assicurare in capo alla società finanziatrice la proprietà superficiaria dell'immobile da cedere poi in godimento alla venditrice. Precisa altresì che il ragionamento operato dal tribunale sulla possibile conversione del contratto nullo concerneva il contratto presupposto cioè la compravendita e non il contratto di leasing in relazione al quale non si poneva dunque alcun problema di modifica o tardività della domanda. 7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in subordine, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla corrispondenza sul chiesto e pronunciato, richiamando l'art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente rileva che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione dal momento che, confermando la conversione del contratto di leasing immobiliare in contratto di costituzione di un diritto di superficie, avrebbe introdotto diversi ed ulteriori fatti modificando i termini della controversia e non pronunciandosi, invece, sulla domanda originariamente proposta dal finanziatore che era di rilascio di immobile, previo accertamento dell'altrui inadempimento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. e l'error in iudicando per violazione degli artt. 112, 183 co. 6 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. Sottolinea come la domanda di conversione del contratto sia stata formulata in ritardo generando una "mutatio libelli" attraverso l'introduzione di situazioni giuridiche non prospettate prima e ponendo, di conseguenza, al giudice un nuovo tema d'indagine. Solo in comparsa conclusionale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe infatti precisato la sua intenzione a veder riconosciuto l'acquisto in suo favore quantomeno di una vera e propria proprietà superficiaria. Sarebbe stata in tal modo introdotto introdotta una domanda radicalmente nuova oltre il termine fissato dall'articolo 183 sesto comma cod. proc. civ. per la mera modifica delle domande, unica variazione consentita.tfi-- 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1424 cod. civ. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., in particolare censura l'interpretazione adottata dal Tribunale, e poi condivisa anche dalla Corte territoriale, sull'applicazione dell'art. 1424 cod. civ. al contratto oggetto di causa. Censura l'interpretazione della Corte d'appello specificamente laddove ha affermato che la complessa operazione perfezionata dalle parti era evidentemente tesa al finanziamento della realizzazione del capannone sicché risulta corretta l'applicazione del disposto dell'articolo 1424 cod.civ. laddove il tribunale riteneva che le parti avrebbero quantomeno concluso il trasferimento della proprietà superficiaria essendo la SNA consapevole della natura demaniale del suolo sul quale stava erigendo la costruzione avendone ricevuto concessione da parte dell'autorità portuale. Aggiunge la SNA che questa interpretazione è poco compatibile con un contratto di leasing della durata di 18 anni, più elevata della stessa durata della concessione e per un importo così elevato; afferma comunque di non contestare l'interpretazione data dalla Corte d'appello al contratto ma la stessa legittimità dell'operazione di conversione, effettuata a prescindere da una domanda delle parti e a prescindere da un'approfondita indagine sulla effettiva volontà delle parti. Richiama anche altre clausole contrattuali, quali quelle relative alla facoltà di vendita del concedente, sottolineando come il contratto sottoscritto fosse strutturato come un ordinario contratto di leasing, incompatibile con la natura superficiaria del bene e quindi denuncia la nullità della clausola di risoluzione in esso inserita e utilizzata dalla concedente a seguito della interruzione nel pagamento dei canoni. 4. Preliminarmente, va detto che nel proprio controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno: deduce che IP- sulla stessa questione oggetto di causa, ovvero proprio sulla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, si è già pronunciato altro giudice con sentenza passata in giudicato. 4.1. In particolar modo, l'altro giudizio trae origine da una opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della SNA e di due suoi fideiussori per 621.000 euro a saldo del corrispettivo dovuto per il contratto di leasing immobiliare numero 15\128239 (oggetto della presente controversia) e di altri due contratti, di leasing mobiliare, legati alla stessa vicenda di costruzione del capannone. 4.2. In tale opposizione la SNA eccepiva la nullità del contratto di leasing immobiliare perché contrario a norme imperative, proprio perchè il bene la cui costruzione era oggetto del finanziamento sarebbe sorto su un'area demaniale, e pertanto era impossibile che esso venisse acquisito in proprietà da alcuno. Aggiungeva che il contratto di leasing aveva una durata di 18 anni, superiore alla durata della concessione, e deduceva la nullità della clausola risolutiva inserita nel contratto. 5. La controversia era decisa con sentenza del Tribunale di Sassari n.1204 del 2018, in cui l'opposizione proposta dalla SNA veniva rigettata integralmente, sull'assunto che, anche a voler ritenere la nullità dell'atto di vendita se inteso come relativo a bene demaniale questo si sarebbe convertito in atto di vendita del diritto di superficie, e che il trasferimento così limitato fosse lecito e senza dubbio voluto dalle parti, da cui la validità del contratto di leasing. La controricorrente aggiunge che contro la decisione del Tribunale di Sassari non è mai stata proposta nessuna impugnazione, per cui le questioni oggetto del ricorso sono coperte dal giudicato costituito da quella sentenza.6. Effettivamente, esaminati gli atti, è fondata l'eccezione di giudicato formulata dalla controricorrente. Dall'esame della sentenza n. 1204 del 2018 del Tribunale di Sassari, prodotta dalla controricorrente e munita della certificazione di passaggio in giudicato, risulta che la controversia definita da quella sentenza con il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla SNA, avesse ad oggetto lo stesso contratto di leasing immobiliare, 15\128239, concluso dalle parti in data 9.12.2008 per la durata di 18 anni, oggetto della presente causa, del quale la SNA deduceva anche in quella causa la nullità, opponendosi alla ingiunzione di pagamento relativa alle rate residue per le stesse considerazioni svolte nel presente giudizio: illiceità del trasferimento della proprietà di bene demaniale- durata del contratto pari a 18 anni superante la durata della concessione, 15 anni. In quella sentenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo è rigettata sulla base peraltro di considerazioni analoghe a quelle svolte dai giudici di merito in questo caso: distintd, il contratto di vendita, presupposto, dal contratto di leasing, si riteneva che le parti avessero inteso concludere non già un illecito contratto di vendita, bensì un consentito contratto di costituzione di diritto di superficie, essendo ben a conoscenza la SNA, che aveva acquisito la concessione ad edificare ancor prima della vendita, della natura del bene sul quale sarebbe andata ad edificare il capannone industriale. Quanto alla durata della concessione, inferiore alla durata del contratto di leasing, il tribunale ne chiarisce le ripercussioni: alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, al momento non previsto, il capannone in corso di costruzione rischiava di essere acquisito in proprietà al Comune, e tuttavia assume che fosse un rischio che la SNA avesse consapevolmente deciso di correre.Va quindi dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso in considerazione dell'avvenuta formazione del giudicato esterno sulle questioni controverse, il che non solo rende superfluo, ma preclude l'esame nel merito da parte di questa Corte dei motivi di ricorso proposti. Infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. n. 15339 del 2016; Cass. n. 27013 del 2022). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.14 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte