Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11355/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contesta di aver diretto ed organizzato un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce cumulativamente i vizi di violazione di legge e di motivazione.

Si afferma che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei criteri indicati dall'art.192 cod. proc. pen.

Si assume che Puccio sarebbe incorso in un errore di identificazione, riferendo di conoscere il [OSCURATO:PERSONA], pur incorrendo in gravi errori nell'indicazione dei rapporti di parentela del [OSCURATO:PERSONA] con altro soggetto a lui noto.

Sia il Puccio che il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbero genericamente riferito dell'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, collocare la stessa all'interno di un contesto associativo, non fornendo neppure elementi utili per stabilire i collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti associati.

Tali lacune probatorie non sarebbero colmate neppure dalle intercettazioni telefoniche richiamate nell'ordinanza che, invero, sarebbero inidonee a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatore attribuito al [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene, infatti, che lo spaccio di stupefacente non veniva svolto nell'ambito di una struttura organizzativa, né al [OSCURATO:PERSONA] poteva essere attribuito un ruolo verticistico.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Puccio, infatti, lo spaccio di stupefacenti sarebbe stata una delle attività illecite svolte da un'associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale l'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sarebbe stata totalmente assoggettata.

Evidenziano i ricorrenti, tuttavia, che tale ricostruzione è smentita dal fatto che l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa dall'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, il che dimostrerebbe l'infondatezza dell'intera ricostruzione accusatoria formulata sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Puccio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto si sostanziano entrambi in una censura alla ricostruzione del fatto storico ed alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Invero, si ritiene che i motivi non siano ammissibili, risolvendosi nel tentativo di sovvertire la ricostruzione in fatto concordemente operata dai giudici di merito, riproponendo argomentazioni in punto di fatto già sollevate dinanzi al Tribunale del riesame e da quest'ultimo motivatamente ritenute infondate.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibili i collaboratori di giustizia Pliccio e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero trovato positivo riscontro nelle intercettazioni telefoniche.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, invero, vi sono plurime intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, dalle quali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente inserito nell'attività di fornitura di stupefacente che, successivamente, veniva immesso sul mercato da parte di altri associati; è parimenti emerso che l'attività veniva svolta nell'ambito di una struttura verticistica, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo di vertice e si avvaleva di altri soggetti per la consegna dello stupefacente ai singoli venditori al dettaglio.

A ben vedere, il Tribunale ha valorizzato una molteplicità di intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è pienamente compatibile con la ricostruzione dei ruoli e dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] riferita dai collaboranti.

In definitiva, quindi, le doglianze riproposte dal ricorrente si limitano a prospettare una lettura parcellizzata dei singoli elementi, senza tener conto della complessiva ricostruzione del fatto la cui motivazione non può, in ogni caso, ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contesta di aver diretto ed organizzato un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce cumulativamente i vizi di violazione di legge e di motivazione. Si afferma che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei criteri indicati dall'art.192 cod. proc. pen. Si assume che Puccio sarebbe incorso in un errore di identificazione, riferendo di conoscere il [OSCURATO:PERSONA], pur incorrendo in gravi errori nell'indicazione dei rapporti di parentela del [OSCURATO:PERSONA] con altro soggetto a lui noto. Sia il Puccio che il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbero genericamente riferito dell'attività illecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, collocare la stessa all'interno di un contesto associativo, non fornendo neppure elementi utili per stabilire i collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti associati. Tali lacune probatorie non sarebbero colmate neppure dalle intercettazioni telefoniche richiamate nell'ordinanza che, invero, sarebbero inidonee a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del ruolo di organizzatore attribuito al [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene, infatti, che lo spaccio di stupefacente non veniva svolto nell'ambito di una struttura organizzativa, né al [OSCURATO:PERSONA] poteva essere attribuito un ruolo verticistico. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Puccio, infatti, lo spaccio di stupefacenti sarebbe stata una delle attività illecite svolte da un'associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale l'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sarebbe stata totalmente assoggettata. Evidenziano i ricorrenti, tuttavia, che tale ricostruzione è smentita dal fatto che l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa dall'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, il che dimostrerebbe l'infondatezza dell'intera ricostruzione accusatoria formulata sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Puccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto si sostanziano entrambi in una censura alla ricostruzione del fatto storico ed alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, si ritiene che i motivi non siano ammissibili, risolvendosi nel tentativo di sovvertire la ricostruzione in fatto concordemente operata dai giudici di merito, riproponendo argomentazioni in punto di fatto già sollevate dinanzi al Tribunale del riesame e da quest'ultimo motivatamente ritenute infondate. Il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibili i collaboratori di giustizia Pliccio e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni avrebbero trovato positivo riscontro nelle intercettazioni telefoniche. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, invero, vi sono plurime intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, dalle quali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente inserito nell'attività di fornitura di stupefacente che, successivamente, veniva immesso sul mercato da parte di altri associati; è parimenti emerso che l'attività veniva svolta nell'ambito di una struttura verticistica, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo di vertice e si avvaleva di altri soggetti per la consegna dello stupefacente ai singoli venditori al dettaglio. A ben vedere, il Tribunale ha valorizzato una molteplicità di intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è pienamente compatibile con la ricostruzione dei ruoli e dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] riferita dai collaboranti. In definitiva, quindi, le doglianze riproposte dal ricorrente si limitano a prospettare una lettura parcellizzata dei singoli elementi, senza tener conto della complessiva ricostruzione del fatto la cui motivazione non può, in ogni caso, ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod. proc
Sentenza Cassazione n. 11355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris