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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 35388/2023

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Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] elenchi agricoli R.G.N. 28456/2020 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 CC sul ricorso 28456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020 R.G.N. 347/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l’Inps aveva proceduto alla relativa cancellazione considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva asseritamente impiegato Novellinella lavorazione agricola di terreni in realtà mai detenuti poiché concessi in comodati ad altra azienda agricola.

La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto dell’accertamento ispettivo dell’Inps.

Da esso emergeva il carattere fittizio dell’assunzione di Novelli , ad eccezione dell’anno 2009, anno in cui era risultato presente sui terreni.

Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all’odierno ricorrente.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte avrebbe basato il proprio accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo Inps, senza considerare altri cinque verbali ispettivi dell’Inps prodotti in giudizio e relativi ad altre annualità, dai quali risultava che era solo [OSCURATO:PERSONA], insieme ai suoi dipendenti, a lavorare i terreni.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte avrebbe reso una motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo.

Il motivo contesta la valutazione di inattendibilità dei testi compiuta dalla sentenza, e ribadisce l’omessa considerazione dei fatti decisivi risultanti dai cinque verbali ispettivi già menzionati nel primo motivo.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

La sentenza di appello ha compiuto un accertamento in fatto che ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, basandosi sugli stessi elementi di fatto, ovvero il verbale ispettivo Inps, già considerati dal giudice di primo grado.

Come questo, inoltre, ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, motivandone le ragioni.

Il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge, tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, mostrandosi così inammissibile ai sensi dell’art.348-ter c.p.c., essendovi doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d’appello abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base della decisione di primo grado(Cass.7724/22).

Del resto, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., cui fa riferimento il primo motivo, non può aversi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.6774/22); e nessuna di tali critiche è contenuta nel motivo, il quale si limita a dedurre l’omessa considerazione di fatti decisivi contenuti in altri 5 verbali ispettivi dell’Inps (v. anche Cass.4123/23 per profili di inammissibilità in vicenda analoga alla presente).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché deduce espressamente la violazione dell’art.360, co.1, n. 5 c.p.c. in un caso di doppia pronuncia conforme.

Rispetto poi alla pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è sufficiente osservare che il motivo si risolve in realtà in una critica al modo in cui la Corte ha vagliato le deposizioni testimoniali acquisite, ritenendole inattendibili.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione,attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta in grado d’appello ed efficace anche per il presente giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] elenchi agricoli R.G.N. 28456/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC sul ricorso 28456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020 R.G.N. 347/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l’Inps aveva proceduto alla relativa cancellazione considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva asseritamente impiegato Novellinella lavorazione agricola di terreni in realtà mai detenuti poiché concessi in comodati ad altra azienda agricola. La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto dell’accertamento ispettivo dell’Inps. Da esso emergeva il carattere fittizio dell’assunzione di Novelli , ad eccezione dell’anno 2009, anno in cui era risultato presente sui terreni. Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all’odierno ricorrente. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte avrebbe basato il proprio accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo Inps, senza considerare altri cinque verbali ispettivi dell’Inps prodotti in giudizio e relativi ad altre annualità, dai quali risultava che era solo [OSCURATO:PERSONA], insieme ai suoi dipendenti, a lavorare i terreni. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte avrebbe reso una motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Il motivo contesta la valutazione di inattendibilità dei testi compiuta dalla sentenza, e ribadisce l’omessa considerazione dei fatti decisivi risultanti dai cinque verbali ispettivi già menzionati nel primo motivo. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. La sentenza di appello ha compiuto un accertamento in fatto che ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, basandosi sugli stessi elementi di fatto, ovvero il verbale ispettivo Inps, già considerati dal giudice di primo grado. Come questo, inoltre, ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, motivandone le ragioni. Il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge, tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, mostrandosi così inammissibile ai sensi dell’art.348-ter c.p.c., essendovi doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d’appello abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base della decisione di primo grado(Cass.7724/22). Del resto, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., cui fa riferimento il primo motivo, non può aversi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.6774/22); e nessuna di tali critiche è contenuta nel motivo, il quale si limita a dedurre l’omessa considerazione di fatti decisivi contenuti in altri 5 verbali ispettivi dell’Inps (v. anche Cass.4123/23 per profili di inammissibilità in vicenda analoga alla presente). Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché deduce espressamente la violazione dell’art.360, co.1, n. 5 c.p.c. in un caso di doppia pronuncia conforme. Rispetto poi alla pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è sufficiente osservare che il motivo si risolve in realtà in una critica al modo in cui la Corte ha vagliato le deposizioni testimoniali acquisite, ritenendole inattendibili. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione,attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta in grado d’appello ed efficace anche per il presente giudizio di legittimità
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